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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3535/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello (conferma parziale della condanna di primo grado) per varie ragioni. Iddria Shiraz: 1) censurava la motivazione ritenendo che lo stupefacente fosse nella disponibilità esclusiva del coimputato (rinvenuto sotto il sedile passeggero) e quindi non sussistesse il concorso; 2) denunciava omissione di valutazione circa le tre sigarette artigianali trovate nella vettura (sostanza o tabacco); 3) contestava l'applicazione della recidiva; 4) deduceva vizio nel giudizio di equivalenza sulle circostanze attenuanti generiche. Donyina Victor: 1) chiedeva la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (motivo aggiunto in appello); 2) sosteneva la connivenza non punibile e chiedeva l'assoluzione ex art. 530 c.p.p.; 3) impugnava il diniego delle attenuanti generiche; 4) chiedeva l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta e logica la ricostruzione dei giudici di merito, che avevano ritenuto il possesso dello stupefacente comune ad entrambi i presenti in auto sulla base di: consistenza quantitativa (67 g di eroina, 5,7 g di cannabis), modalità di confezionamento, occultamento e comportamenti al momento del controllo (tentativi di occultamento, esortazioni a consegnare la droga, atteggiamento di fuga/irregolarità nella guida, controlli continui da parte del passeggero). La Corte ha escluso la mera connivenza non punibile perché i comportamenti non erano meramente passivi ma contributivi o agevolativi. Ha inoltre confermato la valutazione della recidiva e la decisione di non prevalere le attenuanti generiche, ritenendo la valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di riqualificazione fatta nei motivi aggiunti non compresi nell'impugnazione principale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    La richiesta di riqualificazione fondata solo nei motivi aggiunti non può essere esaminata se non rientrava nei punti della decisione investiti dall'impugnazione principale; pertanto la Corte di merito ha legittimamente omesso di pronunciarsi.

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte richiama il principio del concorso di persone nel reato per cui è necessario un contributo consapevole; nel caso concreto il comportamento dei due è stato ritenuto idoneo a configurare concorso e non mera connivenza.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    La doglianza di mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530 non è stata accolta perché il giudice di merito ha accertato elementi di responsabilità e contributo attivo.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (modificato dalla legge 20/02/2006 n.46)

    La Corte di Cassazione conferma i limiti del sindacato in sede di legittimità sulla valutazione di fatto e motivazione: non è consentita la mera rilettura critica degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito, salvo vizio logico o arbitrio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende perché non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità.

  • art. 114 cod. pen.

    La richiesta di applicazione della specifica attenuante non è stata accolta per mancanza di elementi fattuali positivamente valutabili a favore del ricorrente.

Massime di principio

  • Se sostanze stupefacenti sono occultate su un veicolo con più occupanti, i giudici possono inferire il possesso comune quando risultino comportamenti indicativi di conoscenza e di tentativi di occultamento da parte di ciascuno.
  • La mera vicinanza al luogo del rinvenimento non basta: la connivenza non punibile richiede comportamento meramente passivo; qualsiasi comportamento che agevoli, copra o mostri consapevolezza può configurare concorso ex art. 110 c.p.
  • Quantitativi, modo di confezionamento e potenziale numero di dosi sono elementi rilevanti per la valutazione della destinazione alla vendita e possono giustificare l'esclusione del proscioglimento per uso personale.
  • Le censure sulla valutazione delle prove in Cassazione sono ammesse solo se mostrano vizi logici, contraddizioni o violazioni di legge; non è consentita una semplice diversa rivalutazione dei fatti operata dal giudice di legittimità.
  • Motivi nuovi o richieste di riqualificazione introdotti nei motivi aggiunti non rilevanti rispetto ai punti già impugnati possono essere non esaminati dalla Corte d'appello; va sollevato il punto nell'impugnazione principale.
  • La concessione o revoca delle attenuanti generiche e il bilanciamento con circostanze ostative (es. recidiva) è una valutazione discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, possono seguire condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende se non risulta assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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