Cassazione Civile, Ordinanza n. 34656/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un procedimento per equa riparazione ex lege Pinto relativo a un precedente giudizio durato, secondo le ricorrenti, irragionevolmente dal gennaio 2005 al luglio 2009. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo, ma aveva liquidato le spese in misura ritenuta inferiore ai minimi tariffari. Dopo due precedenti interventi della Cassazione, che avevano annullato i decreti della Corte d'appello di Perugia imponendo di applicare i parametri professionali corretti e di considerare anche la fase istruttoria/trattazione, la Corte di rinvio ha nuovamente liquidato le spese in modo ritenuto non conforme ai principi di legittimità. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 91 e 384 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, sostenendo che i compensi liquidati per i diversi gradi fossero inferiori ai minimi derivanti dall'applicazione delle tariffe forensi medie ridotte del 50% per la semplicità della materia, e che fosse stata omessa la voce relativa alla fase istruttoria/trattazione. Con il secondo motivo lamentano il mancato riconoscimento della maggiorazione per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale, prevista dal D.M. n. 55/2014. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, reputando che la Corte d'appello abbia nuovamente liquidato importi sotto i minimi tariffari e senza motivazione, in violazione dei principi già fissati nel precedente rinvio; inoltre, per evitare un ulteriore rinvio, decide direttamente nel merito e ridetermina analiticamente le spese dovute per tutti i gradi di giudizio. Respinge invece il secondo motivo, ritenendo non sussistenti, nel caso concreto, le condizioni per la maggiorazione del 30% per assistenza di più soggetti, per serialità della causa, rito camerale e omogeneità delle posizioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 80/2022 e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ridetermina integralmente le spese processuali dovute dal Ministero della Giustizia alle ricorrenti per il primo giudizio di merito, i due giudizi di rinvio, i due giudizi di legittimità precedenti e il presente giudizio di cassazione. La Corte conferma la necessità di applicare i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018, con riduzione del 50% e con inclusione della fase istruttoria/trattazione nei giudizi di merito e di rinvio, mentre esclude la maggiorazione per pluralità di parti difese. Le spese vengono poste a carico del Ministero con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla soccombenza nella liquidazione delle spese processuali
art. 384 c.p.c.
richiamato per il potere della Cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto
art. 2233, comma 2, c.c.
invocato a tutela del decoro della professione forense, in relazione a compensi non inferiori a quelli adeguati
D.M. n. 55/2014
usato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali
D.M. n. 37/2018
considerato quale aggiornamento del D.M. n. 55/2014 applicabile alla liquidazione
art. 9, comma 1, D.M. n. 140/2012
richiamato per la riduzione del 50% sulla tariffa media nelle cause di equa riparazione
art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014
invocato per la maggiorazione dei compensi in caso di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto
art. 392 c.p.c.
richiamato in relazione al giudizio di rinvio dopo cassazione con rinvio
art. 394 c.p.c.
richiamato per i giudizi di rinvio davanti al giudice di merito
art. 381 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria
art. 6 CEDU
evocato solo nel contesto della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto espressi dalla Cassazione e non può discostarsene nella liquidazione delle spese, specie quando il rinvio abbia ad oggetto esclusivamente tale profilo.
- Nella liquidazione degli onorari secondo i parametri forensi, il giudice deve rispettare i minimi applicabili e motivare l'eventuale scostamento; una liquidazione inferiore ai minimi, senza adeguata motivazione, è censurabile in cassazione.
- Nei giudizi di equa riparazione, per la liquidazione delle spese dei gradi di merito e di rinvio va considerata anche la fase istruttoria/trattazione, secondo i parametri richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Per i gradi di cassazione nei quali si discute solo delle spese, il valore della controversia ai fini tariffari si determina in base al 'disputatum' nei limiti del 'decisum'.
- La maggiorazione per la difesa di più soggetti con la stessa posizione processuale non è automatica: richiede condizioni concrete tali da giustificare un aggravio effettivo dell'attività difensiva.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e provvedere direttamente alla liquidazione delle spese, evitando un ulteriore rinvio.
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