Cassazione Penale, Ordinanza n. 38854/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione di merito resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Campobasso. Il primo motivo denunciava inosservanza di legge penale in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la questione non risultava devoluta con l'appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p.; anche tale motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non si confrontava con la motivazione di merito che aveva escluso l'attenuante valorizzando l'importo indebitamente percepito, pari a 4.000 euro, ritenuto non esiguo ai fini del danno patrimoniale arrecato all'Erario.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
L'attenuante non è riconoscibile quando l'importo indebitamente percepito sia pari a 4.000 euro, importo ritenuto non esiguo; il danno va valutato nella sua consistenza oggettiva e non in relazione alla capacità del soggetto passivo di sopportarlo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 606 c.p.p.
I motivi di legittimità non possono introdurre per la prima volta questioni non devolute in appello; i motivi devono inoltre confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito o di diritto che non siano state previamente devolute con l'appello, pena l'inammissibilità del motivo.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il danno deve essere valutato in termini oggettivi e la capacità economica della vittima o del soggetto passivo non è elemento rilevante.
- Un indebito vantaggio patrimoniale di 4.000 euro può essere ritenuto incompatibile con la nozione di danno di speciale tenuità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in linea generale, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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