Regolamento (UE) 2016/316
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/316 della Commissione, del 4 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati dalla Commissione sulla base della disciplina di esecuzione dell'OCM agricola e sono aggiornati con cadenza giornaliera feriale. Il regolamento contiene un allegato con i valori per singolo codice NC e paese terzo di origine, ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nel mercato UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato mediante codici NC specifici, provenienti dai paesi terzi indicati per ciascun prodotto. Opera nell'ambito del regime del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. I valori sono fissati per il giorno di pubblicazione e si inseriscono nel meccanismo di calcolo giornaliero previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, articolo 136, paragrafo 1.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/316 della Commissione disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, che consente la fissazione dei valori forfettari all'importazione. I considerando spiegano che tali valori derivano da un calcolo effettuato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili e che il sistema riflette i criteri stabiliti in applicazione degli esiti dell'Uruguay Round.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati per codice NC nell'allegato. Per ciascun codice sono indicati i paesi terzi di origine rilevanti e il corrispondente valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. Il codice 'ZZ' è utilizzato per indicare le 'altre origini'.
Contenuto dell'allegato
L'allegato contiene la tabella dei valori forfettari applicabili ai seguenti gruppi di prodotti, tra gli altri:
- codice NC 0702 00 00;
- codice NC 0707 00 05;
- codice NC 0709 93 10;
- codice NC 0805 10 20;
- codice NC 0805 50 10;
- codice NC 0808 10 80;
- codice NC 0808 30 90.
Per ciascuna voce sono indicati i paesi terzi di origine e i rispettivi importi. A titolo di esempio, il regolamento contempla valori differenziati per origini quali Egitto, Israele, Marocco, Senegal, Tunisia, Turchia, Cile, Stati Uniti, Cina, Sudafrica, Giordania e altre origini.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del provvedimento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.
Criterio di determinazione dei valori
Il considerando richiama il fatto che i valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il sistema attua i criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC di ortofrutticoli e per i relativi codici dei paesi terzi di origine. Il codice 'ZZ' indica 'altre origini' secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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