Regolamento (UE) 2016/314
Regolamento (UE) 2016/314 della Commissione, del 4 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nell'allegato III del regolamento cosmetici UE restrizioni specifiche per il DEGEE/Ethoxydiglycol, sulla base delle valutazioni scientifiche sulla sicurezza dei consumatori. Fissa concentrazioni massime per diverse categorie di prodotti e vieta l’uso in prodotti per l’igiene orale e per gli occhi. Prevede inoltre un periodo transitorio fino al 25 marzo 2017 per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dei soli prodotti conformi.
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 per disciplinare l'uso del dietilenglicole monoetiletere (DEGEE/Ethoxydiglycol) nei prodotti cosmetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione europea che contengono la sostanza 2-(2-etossietossi)etanolo, denominata dietilenglicole monoetiletere (DEGEE) o Ethoxydiglycol. Riguarda in particolare tinture per capelli ossidative e non ossidative, prodotti da sciacquare diversi dalle tinture per capelli, altri prodotti cosmetici non spray e alcuni prodotti spray (profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti). Restano esclusi dall'uso consentito i prodotti per l'igiene orale e i prodotti per gli occhi, per i quali la sostanza non è autorizzata nel presente atto.
Restrizioni all'uso del dietilenglicole monoetiletere nei cosmetici
Il regolamento (UE) 2016/314 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per introdurre restrizioni specifiche al dietilenglicole monoetiletere (DEGEE), indicato anche come Ethoxydiglycol. L'intervento si fonda sui pareri scientifici del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, che ha ritenuto sicuro l'uso della sostanza solo entro determinati limiti di concentrazione e in specifiche categorie di prodotto.
Contesto e ragioni dell'intervento
La sostanza non era ancora disciplinata dal regolamento cosmetici. La Commissione richiama le valutazioni effettuate dalla Francia e i successivi pareri scientifici del CSSC, che hanno distinto le condizioni di impiego sicuro in base alla tipologia di prodotto. In particolare, il comitato ha escluso la sicurezza dell'uso nei prodotti per l'igiene orale e nei prodotti per gli occhi, non esaminati in modo sufficiente ai fini della valutazione di sicurezza.
Ambito di applicazione
Le restrizioni riguardano i prodotti cosmetici contenenti 2-(2-etossietossi)etanolo / dietilenglicole monoetiletere / Ethoxydiglycol. Le categorie interessate sono:
- tinture per capelli ossidative;
- tinture per capelli non ossidative;
- prodotti da sciacquare diversi dalle tinture per capelli;
- altri prodotti cosmetici non spray;
- prodotti spray specifici: profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti. Restano fuori dall'uso consentito i prodotti per l'igiene orale e i prodotti per gli occhi.
Limiti quantitativi e requisiti tecnici
L'allegato III, come modificato, stabilisce i seguenti limiti massimi nei preparati pronti per l'uso:
- 7 % per le tinture per capelli ossidative;
- 5 % per le tinture per capelli non ossidative;
- 10 % per i prodotti da sciacquare diversi dalle tinture per capelli;
- 2,6 % per altri prodotti cosmetici non spray;
- 2,6 % per i prodotti spray elencati. Per tutte le categorie indicate, è inoltre previsto che l'impurezza di etilenglicole nell'Ethoxydiglycol non superi lo 0,1 %.
Divieti e limitazioni specifiche
Oltre ai limiti di concentrazione, il regolamento introduce un divieto espresso di impiego della sostanza nei prodotti per l'igiene orale e nei prodotti per gli occhi. La logica dell'intervento è preventiva: la sostanza è ammessa solo nelle condizioni espressamente indicate nell'allegato, mentre per gli altri usi non disciplinati positivamente non può ritenersi autorizzata alla luce dell'inserimento nell'allegato III.
Decorrenza, fase transitoria e commercializzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 25 marzo 2017, possano essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici conformi alle nuove prescrizioni. Il considerando 7 precisa che l'industria dispone di dodici mesi per adeguare le formulazioni e per ritirare dal mercato i prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore.
Effetti pratici per gli operatori
Per fabbricanti, importatori e distributori di cosmetici, il regolamento comporta la necessità di verificare la presenza di DEGEE/Ethoxydiglycol nelle formulazioni, controllare il rispetto dei limiti quantitativi e delle impurità, ed escludere l'impiego nei prodotti per l'igiene orale e per gli occhi. Dal 25 marzo 2017 la conformità alle nuove restrizioni diventa condizione per l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione.
Disposizioni principali
Inserimento del DEGEE nell'allegato III del regolamento cosmetici
L'articolo 1 modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 aggiungendo una nuova voce per la sostanza 2-(2-etossietossi)etanolo, denominata dietilenglicole monoetiletere (DEGEE) e Ethoxydiglycol, identificata con numero CAS 111-90-0 e numero CE 203-919-7.
Limiti di concentrazione e categorie di prodotti
L'allegato stabilisce concentrazioni massime nei preparati pronti per l'uso pari al 7 % per le tinture per capelli ossidative, al 5 % per le tinture per capelli non ossidative, al 10 % per i prodotti da sciacquare diversi dalle tinture per capelli e al 2,6 % per altri prodotti cosmetici non spray e per i seguenti prodotti spray: profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti.
Impurezze e divieti d'uso specifici
Per tutte le categorie da a) a e), il livello di impurezza dell'etilenglicole nell'Ethoxydiglycol deve essere pari o inferiore allo 0,1 %. La sostanza non deve essere usata in prodotti per l'igiene orale e in prodotti per gli occhi.
Periodo transitorio e commercializzazione
Ai sensi dell'articolo 2, a decorrere dal 25 marzo 2017 solo i prodotti cosmetici conformi al regolamento possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione. Il considerando 7 precisa che alle imprese è concesso un periodo di dodici mesi per immettere sul mercato i prodotti conformi e ritirare dal mercato quelli non conformi dopo l'entrata in vigore.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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