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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/315

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/315 della Commissione, del 4 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32016R0315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le liste di soggetti designati nell’ambito delle misure restrittive dell’UE contro la Corea del Nord. In particolare, recepisce le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2 marzo 2016, aggiungendo nuove persone ed entità e aggiornando alcune informazioni identificative. Modifica inoltre l’allegato V per allineare l’elenco UE dei soggetti designati dal Consiglio, con applicazione immediata dalla pubblicazione.

Modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007 aggiornando l’elenco di persone, entità e organismi soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea a persone fisiche, persone giuridiche, gruppi ed entità inseriti negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007, con effetti sul congelamento di fondi e risorse economiche e sull’aggiornamento dei dati identificativi. Riguarda in particolare soggetti collegati ai programmi nucleare, missilistico, spaziale, finanziario, commerciale e di intelligence della RDPC. Non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma modifica le liste già vigenti; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 sulle misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/315 della Commissione aggiorna il quadro sanzionatorio UE nei confronti della RPDC, dando attuazione alle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2 marzo 2016. L’intervento è limitato alla revisione degli allegati contenenti le liste dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche, con effetti immediati e direttamente applicabili negli Stati membri.

Contesto e finalità

Il regolamento si innesta nel sistema del regolamento (CE) n. 329/2007, che costituisce la base delle misure restrittive UE contro la Corea del Nord. I considerando chiariscono che:

  • l’allegato IV contiene le persone, entità e organismi designati dal comitato sanzioni o dal Consiglio di sicurezza ONU e soggetti a congelamento;
  • l’allegato V contiene soggetti non presenti nell’allegato IV ma inseriti nell’elenco dal Consiglio;
  • il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza ha aggiunto 16 persone fisiche e 12 entità e ha aggiornato alcuni dati identificativi;
  • per garantire l’efficacia delle misure, il regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

Ambito delle modifiche introdotte

L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 mediante due allegati del nuovo regolamento:

  • l’allegato IV è aggiornato secondo l’allegato I;
  • l’allegato V è modificato secondo l’allegato II.

Le modifiche dell’allegato IV includono:

  • l’inserimento di 16 nuove persone fisiche, tra cui soggetti collegati alla Tanchon Commercial Bank, alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), alla National Aerospace Development Administration (NADA), al Ministry of Munitions Industry e ad altre strutture della RPDC;
  • l’inserimento di 12 nuove entità, fra cui Academy of National Defense Science, Chongchongang Shipping Company, Daedong Credit Bank, Hesong Trading Company, Korea Kwangson Banking Corporation, Korea Kwangsong Trading Corporation, Ministero dell’industria dell’energia atomica, Munitions Industry Department, National Aerospace Development Administration, Office 39, Reconnaissance General Bureau e Secondo comitato economico;
  • l’aggiornamento dei dati di Ra Ky'ong-Su, di Namchongang Trading Corporation e di Ocean Maritime Management Company, Limited, con ampliamento degli alias e delle informazioni descrittive.

Effetti sostanziali delle designazioni

Le informazioni riportate nelle liste sottolineano il collegamento dei soggetti designati con programmi e attività considerati sensibili o vietati, in particolare:

  • sviluppo di missili balistici e armi nucleari;
  • approvvigionamento di tecnologie, materiali e componenti per il settore nucleare e missilistico;
  • supporto finanziario a entità già sanzionate;
  • commercio e trasporto di armamenti o materiale correlato;
  • attività di intelligence, procurement e gestione di fondi per il governo nordcoreano.

Tra i casi più rilevanti, l’allegato descrive il ruolo di alcuni soggetti nella gestione di transazioni finanziarie, nella copertura di attività di procurement, nel trasporto di carichi illeciti di armi da Cuba alla RPDC, nella supervisione di programmi missilistici e nel sostegno al programma nucleare nordcoreano.

Modifiche all’allegato V

L’allegato II del regolamento sopprime alcune voci dall’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007. Le cancellazioni riguardano soggetti già descritti come coinvolti in:

  • commercio di armi e supporto ai programmi missilistici;
  • servizi finanziari a favore di Tanchon Commercial Bank e KOMID;
  • supervisione delle industrie militari e dei programmi nucleari e missilistici;
  • attività di intelligence e commercio di armi convenzionali;
  • operazioni economiche illecite e raccolta di valuta estera.

In particolare, vengono soppressi i riferimenti a Hesong Trading Corporation, Korea Kwangson Banking Corp., Munitions Industry Department, Reconnaissance General Bureau, Secondo comitato economico, KIM Tong-Myo'ng e Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea, tra gli altri soggetti elencati.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Rilievo operativo per i professionisti

Per gli operatori giuridici e contabili, il regolamento comporta principalmente:

  • aggiornamento delle verifiche sanzionatorie su clienti, controparti, beneficiari effettivi e collegamenti societari con la RPDC;
  • controllo immediato delle liste consolidate UE, in particolare degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007;
  • attenzione alle varianti di nomi, alias, navi, indirizzi e dati identificativi, che incidono sull’identificazione dei soggetti sanzionati;
  • gestione coerente degli obblighi di congelamento di fondi e risorse economiche secondo il regime UE vigente.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato IV

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è modificato per includere nuove persone fisiche e giuridiche designate dal comitato sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sono aggiunte 16 persone fisiche e 12 entità, con dati identificativi dettagliati (nomi, alias, date di nascita, numeri di passaporto, indirizzi, cittadinanza, funzioni e motivazioni della designazione).

Aggiornamento di dati identificativi e alias

Sono sostituiti i dati identificativi di soggetti già inseriti in elenco, tra cui Ra Ky'ong-Su, Namchongang Trading Corporation e Ocean Maritime Management Company, Limited, con aggiornamento di alias, descrizioni e informazioni sulle attività rilevanti ai fini sanzionatori.

Modifiche all’allegato V

L’allegato V è modificato per sopprimere alcune voci dell’elenco di persone giuridiche, entità e organismi e di persone fisiche ivi presenti. Le soppressioni riguardano, tra gli altri, Hesong Trading Corporation, Korea Kwangsong Trading Corporation, Munitions Industry Department, Reconnaissance General Bureau, il Secondo comitato economico, KIM Tong-Myo'ng, Korea Kwangson Banking Corp. e l’Ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 5 marzo 2016, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondinon proliferazionecontrolli finanziari

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