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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/305

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/305 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gentamicina» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per la sostanza gentamicina. In seguito alla richiesta di estrapolazione presentata dalla Commissione e al parere favorevole dell’EMA, i limiti massimi di residui già vigenti vengono estesi a tutti i mammiferi da produzione alimentare e ai pesci. L’atto è di esecuzione, direttamente applicabile negli Stati membri, ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 estendendo i limiti massimi di residui della gentamicina a tutti i mammiferi da produzione alimentare e ai pesci.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione e ai limiti massimi di residui (LMR) della sostanza farmacologicamente attiva "gentamicina" negli alimenti di origine animale, con effetti per i medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare e, per estensione, ai biocidi impiegati nel settore zootecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009. La modifica riguarda l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e quindi incide sulla disciplina UE dei residui nei tessuti di mammiferi da produzione alimentare e pesci; non introduce esclusioni specifiche, ma chiarisce le matrici/tessuti campione interessati, inclusi muscolo, grasso, fegato, rene e latte, con precisazioni per pesci e suini.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/305 sulla gentamicina

Il regolamento interviene sulla disciplina europea dei residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, aggiornando la voce "gentamicina" nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. L’adeguamento deriva dalla richiesta della Commissione di estrapolare gli LMR vigenti e dal parere dell’EMA, che ha raccomandato l’estensione a tutti i mammiferi da produzione alimentare e ai pesci.

Base giuridica e contesto regolatorio

L’atto è adottato dalla Commissione in esecuzione del regolamento (CE) n. 470/2009, che stabilisce le procedure per determinare i limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale. In particolare, il richiamo all’articolo 17 chiarisce che il LMR delle sostanze destinate a medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o a biocidi nel settore zootecnico deve essere fissato con regolamento. Il considerando richiama anche l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 470/2009, in base al quale la Commissione ha chiesto all’EMA un’estrapolazione degli LMR esistenti per la gentamicina.

Oggetto della modifica

La gentamicina era già inclusa nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per bovini e suini, con applicazione a muscolo, grasso, fegato, rene e latte bovino. Con il presente regolamento la voce viene sostituita per estendere la disciplina a:

  • tutti i mammiferi da produzione alimentare;
  • i pesci.

La modifica non introduce un nuovo principio attivo, ma amplia il novero delle specie per le quali sono riconosciuti LMR armonizzati a livello unionale.

Limiti massimi di residui e tessuti interessati

La nuova voce per la gentamicina riporta come residuo marcatore la somma di gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 e gentamicina C2a. I limiti fissati sono i seguenti:

  • muscolo: 50 μg/kg;
  • grasso: 50 μg/kg;
  • fegato: 200 μg/kg;
  • rene: 750 μg/kg;
  • latte: 100 μg/kg.

Il regolamento precisa inoltre le modalità di lettura di alcuni tessuti campione:

  • per i pesci, l’LMR del muscolo si riferisce a "muscolo e pelle in proporzioni naturali";
  • per i suini, l’LMR del grasso si riferisce a "pelle e grasso in proporzioni naturali".

Classificazione terapeutica

Nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la gentamicina è ricondotta alla categoria terapeutica "Agenti antinfettivi/Antibiotici". Tale classificazione è rilevante per l’inquadramento della sostanza nella disciplina dei residui e per la consultazione operativa da parte degli operatori del settore veterinario e agroalimentare.

Effetti giuridici e applicazione

Il regolamento dispone che la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 sia effettuata conformemente all’allegato del nuovo atto. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17. La finalità è aggiornare, mediante regolamento, i limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o ai biocidi impiegati nel settore zootecnico.

Modifica della tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato sostituendo la voce relativa alla gentamicina. La sostanza è ora classificata con LMR applicabili a tutti i mammiferi da produzione alimentare e ai pesci.

Limiti massimi di residui per la gentamicina

Per la gentamicina, indicata con residuo marcatore pari alla somma di gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 e gentamicina C2a, sono fissati i seguenti LMR: 50 μg/kg per il muscolo, 50 μg/kg per il grasso, 200 μg/kg per il fegato, 750 μg/kg per il rene e 100 μg/kg per il latte.

Precisazioni sui tessuti campione

Per i pesci, l’LMR del muscolo si riferisce a "muscolo e pelle in proporzioni naturali". Per i suini, l’LMR del grasso si riferisce a "pelle e grasso in proporzioni naturali".

Classificazione terapeutica

La gentamicina è classificata nella categoria "Agenti antinfettivi/Antibiotici".

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremedicinali veterinariresidui di sostanze farmacologicamente attiveallevamentopesca e acquacoltura

Testo integrale

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