Regolamento (UE) 2016/306
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione, del 3 marzo 2016, che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime antidumping in vigore sugli accessori per tubi originari della Repubblica di Corea, limitatamente alla TK Corporation, a seguito di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che il margine di dumping della società sia sceso al 32,4 % e che il mutamento di circostanze sia duraturo. Di conseguenza, l'aliquota del dazio applicabile alla TK Corporation viene ridotta dal 44 % al 32,4 %, mentre per tutte le altre società permane il 44 %.
Modifica del dazio antidumping definitivo applicabile alla TK Corporation per alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea, a seguito di un riesame intermedio parziale.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di alcuni accessori per tubi di ferro o acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati, con diametro esterno massimo pari o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80, originari della Repubblica di Corea. La modifica riguarda specificamente la TK Corporation, mentre per tutte le altre società coreane resta fermo il dazio del 44 %. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica del dazio antidumping definitivo sugli accessori per tubi originari della Repubblica di Corea
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea. L'intervento trae origine da un riesame intermedio parziale richiesto dalla TK Corporation ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con l'obiettivo di verificare se il livello della misura fosse ancora necessario alla luce di circostanze mutate in modo duraturo.
Procedura e precedenti misure antidumping
Le misure antidumping sul prodotto in questione erano già state istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 e successivamente prorogate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014. Al momento dell'avvio del riesame, il dazio applicabile alle esportazioni provenienti da tutte le società coreane era pari al 44 %, calcolato sulla base del margine di pregiudizio determinato nell'inchiesta iniziale.
La Commissione ha aperto il riesame intermedio parziale con avviso pubblicato il 18 febbraio 2015, limitandolo all'esame delle pratiche di dumping del solo produttore esportatore richiedente. Sono state svolte le ordinarie attività istruttorie: invio del questionario, ricezione della risposta, raccolta e verifica dei dati e visita di verifica presso la sede della società.
Prodotto oggetto dell'inchiesta e prodotto simile
Il prodotto in esame è definito come accessori per tubi di ferro o di acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati, con diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80.
La Commissione ha confermato che il prodotto fabbricato dalla TK Corporation, venduto sul mercato interno ed esportato nell'Unione e in altri mercati, presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e i medesimi impieghi fondamentali del prodotto venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione. Tali prodotti sono quindi considerati "prodotti simili" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del dumping
Per il calcolo del dumping la Commissione ha dapprima esaminato la rappresentatività delle vendite sul mercato interno della TK Corporation e dei singoli tipi di prodotto. Ha poi verificato se le vendite interne fossero remunerative ai fini della scelta del metodo di determinazione del valore normale. Poiché la maggior parte delle vendite interne risultava remunerativa e il prezzo medio ponderato era superiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative.
Per alcuni tipi di prodotto in cui non vi erano vendite sufficienti o non vi erano vendite in condizioni normali di commercio, la Commissione ha costruito il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, aggiungendo al costo medio di produzione le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto.
Prezzo all'esportazione e scelta del mercato di riferimento
Le vendite nell'Unione effettuate dalla TK Corporation durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state giudicate troppo limitate e poco affidabili per costituire una base valida di calcolo del prezzo all'esportazione. La Commissione ha rilevato che i volumi erano trascurabili, che non era sempre dimostrato il pagamento effettivo del dazio antidumping, e che le vendite erano legate a progetti specifici e inserite in pacchetti commerciali più ampi, con un rischio sostanziale di compensazione incrociata.
In assenza di un volume sufficiente di esportazioni verso l'Unione, la Commissione ha quindi utilizzato come riferimento le esportazioni verso gli Stati Uniti, ritenendo quel mercato una base ragionevole per costruire il prezzo all'esportazione, tenuto conto delle sue dimensioni, della presenza di produttori nazionali e della competitività del mercato. Il prezzo è stato poi adeguato al livello franco fabbrica considerando, se del caso, trasporto, dazi, imposte e altre voci pertinenti.
Confronto, adeguamenti e margine di dumping
La Commissione ha confrontato valore normale e prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica, effettuando gli adeguamenti necessari per garantire un confronto equo, in particolare per trasporto marittimo e interno, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori. Applicando la media ponderata del valore normale e del prezzo all'esportazione dei tipi corrispondenti di prodotto, è stato determinato per la TK Corporation un margine di dumping del 32,4 %.
Mutamento di circostanze e sua durata
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha verificato anche se il mutamento delle circostanze fosse duraturo. L'inchiesta ha accertato che la TK Corporation ha introdotto cambiamenti strutturali rilevanti, tra cui l'espansione impiantistica con un secondo stabilimento nel 2010 e un terzo nel 2012, con conseguente riorganizzazione delle linee produttive e dei magazzini, riduzione dei costi e aumento dell'efficienza. La Commissione ha considerato improbabile che tali condizioni mutino nel breve periodo in modo da alterare le conclusioni raggiunte.
Le obiezioni dell'industria dell'Unione, basate sulla mancata crescita della redditività generale della società tra il 2012 e il 2014, sono state respinte, poiché la valutazione del carattere duraturo deve essere riferita al quadro dell'inchiesta iniziale del 2002 e la redditività complessiva dipende da molteplici fattori, non solo dall'efficienza produttiva.
Misura antidumping modificata
Sulla base del riesame, la Commissione ha modificato la tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014. Per la TK Corporation, con sede a Busan, l'aliquota del dazio antidumping è fissata al 32,4 % e al relativo codice addizionale TARIC C066. Per tutte le altre società della Repubblica di Corea continua ad applicarsi il dazio del 44,0 % con codice C999.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, come previsto dalla disciplina dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Origine e finalità del riesame intermedio
Il regolamento interviene su misure antidumping già in vigore dal 2002, prorogate nel 2008 e nel 2014. La domanda di riesame intermedio parziale è stata presentata dalla TK Corporation nel gennaio 2015 e limitata alla verifica del dumping relativo a tale produttore esportatore.
Ambito del prodotto interessato
Il prodotto in esame è costituito da accessori per tubi di ferro o acciaio, escluso l'acciaio inossidabile, diversi da accessori fusi, flange e accessori filettati, con diametro esterno massimo non superiore a 609,6 mm, classificati ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80.
Determinazione del dumping
La Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne, il valore normale, il prezzo all'esportazione e gli adeguamenti necessari per un confronto equo. Poiché le vendite nell'Unione erano trascurabili e inattendibili, il prezzo all'esportazione è stato costruito utilizzando come riferimento le vendite negli Stati Uniti. Il margine di dumping medio ponderato per la TK Corporation è risultato pari al 32,4 % del prezzo cif frontiera Unione, dazio non corrisposto.
Carattere duraturo del mutamento di circostanze
La Commissione ha ritenuto che le modifiche strutturali della TK Corporation, tra cui l'aggiunta di un secondo stabilimento nel 2010 e di un terzo nel 2012, abbiano ridotto i costi e aumentato l'efficienza in modo duraturo. Tale mutamento è stato considerato stabile nel tempo e idoneo a giustificare la riduzione della misura antidumping per la società interessata.
Nuova aliquota del dazio antidumping
L'articolo 1 modifica la tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014: per la TK Corporation l'aliquota del dazio è fissata al 32,4 % con codice addizionale TARIC C066; per tutte le altre società della Repubblica di Corea resta applicabile il dazio del 44,0 % con codice C999.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 mar 2016Regolamento (UE) 2016/305
- Regolamento · 3 mar 2016Regolamento (UE) 2016/307
- Regolamento · 3 mar 2016Regolamento (UE) 2016/308
- Regolamento · 2 mar 2016Regolamento (UE) 2016/297
- Regolamento · 2 mar 2016Regolamento (UE) 2016/304
- Regolamento · 2 mar 2016Regolamento (UE) 2016/337
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →