Regolamento (UE) 2016/312
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/312 della Commissione, del 4 marzo 2016, che rettifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina» (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore materiale nel regolamento (UE) n. 37/2010, come modificato nel 2015, relativo alla sostanza tilvalosina. La rettifica riguarda il residuo marcatore applicabile ai suini e al pollame, precisando che per alcune matrici il residuo corretto è la somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina, mentre la tilvalosina come tale si applica solo alle uova di pollame. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica retroattivamente dal 3 novembre 2015.
Rettifica del regolamento (UE) n. 37/2010 in relazione ai limiti massimi di residui della sostanza tilvalosina negli alimenti di origine animale.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione della sostanza farmacologicamente attiva "tilvalosina" nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, con effetti sui limiti massimi di residui (LMR) per prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana. Riguarda in particolare suini, pollame e relative matrici (muscolo, pelle e grasso, fegato, rene, uova). È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, per espressa previsione, si applica retroattivamente dal 3 novembre 2015.
Rettifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per la tilvalosina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/312 della Commissione interviene per correggere un errore materiale contenuto nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, come modificato nel 2015 in relazione alla sostanza "tilvalosina". La correzione riguarda la determinazione del residuo marcatore e dei limiti massimi di residui (LMR) per specifiche specie e tessuti di origine animale.
Contesto e finalità della rettifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 470/2009, base giuridica per la determinazione dei limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, e il parere dell'Agenzia europea per i medicinali espresso tramite il comitato per i medicinali veterinari. Dai considerando emerge che, a seguito della modifica introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492, il residuo marcatore per i suini era stato indicato in modo errato come "Tilvalosina"; la Commissione ritiene quindi necessario rettificare l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
Ambito della correzione normativa
L'intervento è circoscritto alla tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, ossia alla classificazione della tilvalosina ai fini dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. Il regolamento concerne in particolare:
- suini;
- pollame;
- uova di pollame;
- tessuti di origine animale quali muscolo, pelle e grasso, fegato e rene.
Contenuto sostanziale della nuova voce
L'articolo 1 sostituisce integralmente la voce relativa alla tilvalosina e precisa che:
- per i suini, nonché per pelle e grasso e fegato di pollame, il residuo marcatore è la "Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina";
- per tali matrici il limite massimo di residui è pari a 50 μg/kg;
- per il pollame sono confermati 50 μg/kg per pelle e grasso, fegato e rene;
- per le uova di pollame il residuo marcatore è "Tilvalosina" e il limite massimo di residui è pari a 200 μg/kg. La sostanza è ricompresa nella categoria degli "Agenti antinfettivi/Antibiotici".
Decorrenza, efficacia e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la disposizione ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dal 3 novembre 2015, data di applicazione del regolamento (UE) 2015/1492 che aveva introdotto la precedente formulazione poi corretta. La scelta della retroattività è giustificata dall'esigenza di sanare l'errore relativo al residuo marcatore per i suini.
Valore pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore veterinario e agroalimentare, la rettifica è rilevante perché incide sulla corretta individuazione del residuo marcatore da ricercare nei controlli ufficiali e nelle valutazioni di conformità dei prodotti di origine animale. La precisazione evita che per i suini venga applicato un marcatore non corretto e consolida il regime dei LMR della tilvalosina nell'Unione europea.
Disposizioni principali
Rettifica della voce "tilvalosina" nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L'articolo 1 sostituisce nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza "tilvalosina". Per i suini e per pelle e grasso e fegato di pollame, il residuo marcatore corretto è "Somma di tilvalosina e 3-O-acetiltilosina" con LMR di 50 μg/kg. Per il pollame sono indicati 50 μg/kg per pelle e grasso, 50 μg/kg per fegato e 50 μg/kg per rene. Per le uova di pollame il residuo marcatore è "Tilvalosina" con LMR di 200 μg/kg. La voce è classificata nella categoria degli agenti antinfettivi/antibiotici.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Stabilisce inoltre che esso si applichi a decorrere dal 3 novembre 2015, quindi con efficacia retroattiva rispetto alla modifica operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492.
Ragione della rettifica
Nei considerando si chiarisce che il regolamento interviene perché nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, come modificato nel 2015, il residuo marcatore "Tilvalosina" era stato erroneamente indicato per i suini. La rettifica è resa urgente proprio per correggere tale errore materiale e allineare la disciplina ai pareri dell'Agenzia europea per i medicinali e del comitato permanente per i medicinali veterinari.
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