Circolare numero 05 del 19-01-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità con cui le imprese dello spettacolo possono regolarizzare contributi e somme aggiuntive omessi o versati in ritardo riferiti a periodi non prescritti maturati fino al 31 agosto 1994. Prevede il pagamento entro il 31 marzo 1995, in unica soluzione o in cinque rate bimestrali, con applicazione di somme aggiuntive ridotte al 17% annuo entro il limite massimo del 50% dei contributi dovuti e, in caso di rateazione, interessi di differimento dell’8%. La circolare chiarisce inoltre il trattamento di precedenti sanatorie, le modalità di calcolo del debito complessivo, la modulistica da presentare e i codici da utilizzare, nonché ulteriori agevolazioni collegate alla liquidazione di sovvenzioni statali.
Regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi per le imprese dello spettacolo ex art. 9 D.L. 661/1994
Regolarizzazione agevolata dei debiti contributivi per le imprese dello spettacolo
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 9 del D.L. 30 novembre 1994, n. 661 alle imprese dello spettacolo, chiarendo condizioni, termini, criteri di calcolo e adempimenti documentali per la regolarizzazione agevolata di contributi omessi o pagati tardivamente.
Ambito di applicazione
L’agevolazione riguarda i datori di lavoro delle imprese dello spettacolo, sia di nuova iscrizione sia già iscritte, obbligati al versamento di contributi previdenziali e assistenziali. Sono regolarizzabili le partite debitorie relative a contributi omessi o versati in ritardo, nonché le connesse sanzioni, riferite a periodi non prescritti maturati fino al 31 agosto 1994, con scadenza ordinaria di pagamento al 20 settembre 1994.
Termini per la regolarizzazione
La domanda di condono e il versamento devono essere effettuati entro il 31 marzo 1995, a pena di decadenza. Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro il 31 marzo 1995;
- in cinque rate bimestrali di uguale importo, con scadenza della prima rata al 31 marzo 1995 e delle successive al 31 maggio 1995, 31 luglio 1995, 30 settembre 1995 e 30 novembre 1995.
Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi di differimento nella misura dell’8% annuo per il periodo di dilazione.
Somme aggiuntive e criteri di calcolo
La regolarizzazione avviene con applicazione di somme aggiuntive ridotte in luogo delle sanzioni civili. La misura prevista è il 17% annuo, con limite massimo pari al 50% dei contributi complessivamente dovuti.
La circolare precisa che il limite di lire 5.000.000, rilevante per l’eventuale rateazione, va verificato con riferimento al debito complessivo dell’impresa, considerato nel suo insieme e non per singola posizione contributiva.
Il calcolo delle somme aggiuntive ridotte deve essere effettuato dal giorno successivo alla scadenza ordinaria del versamento fino alla data dell’effettivo pagamento. A supporto del calcolo, la circolare riporta aliquote corrispondenti ai ritardi espressi in giorni, mesi e anni.
Rapporti con precedenti sanatorie
La circolare ammette la riconsiderazione e la rimessione in termini di eventuali versamenti eseguiti in ritardo rispetto alle precedenti sanatorie, con ricalcolo della sanzione civile al 17% annuo fino alla data dell’effettivo versamento.
Lo stesso criterio si applica alle imprese che abbiano già presentato domanda e non abbiano corrisposto tutte le rate previste dalle precedenti disposizioni. In tali casi, per usufruire delle nuove agevolazioni, occorre ricalcolare l’importo delle sanzioni civili ridotte fino alla data del pagamento effettivo dei contributi oggetto di regolarizzazione.
Per le domande nuove, riferite a partite debitorie non comprese in precedenti istanze, il limite massimo del 50% per il computo delle sanzioni ridotte va determinato considerando il debito complessivo esposto nelle singole domande, al netto dei versamenti già effettuati a titolo di sanzioni.
Modalità operative e modulistica
Ai fini dell’accoglimento della domanda devono essere presentati:
- denuncia di iscrizione mod. 032/U, se l’impresa non è immatricolata;
- domanda di condono secondo lo schema predisposto nell’allegato 1;
- denunce contributive mensili mod. 031/R e denunce trimestrali dei lavoratori occupati mod. 031/CM, relative ai periodi oggetto di sanatoria;
- attestazione del versamento eseguito in unica soluzione, se il debito contributivo è inferiore a lire 5.000.000;
- attestazione del versamento della prima rata, se il debito contributivo è superiore a lire 5.000.000.
Nel mod. 031/R, quadro C, devono essere utilizzati i seguenti codici:
- 037 per la regolarizzazione dei contributi in unica soluzione;
- 035 per la regolarizzazione dei contributi in forma rateale;
- 034 per il versamento della somma aggiuntiva;
- 036 per il versamento degli interessi di dilazione a seguito di condono rateizzato.
Ulteriori agevolazioni per le imprese dello spettacolo
L’art. 9 del D.L. 661/1994 introduce anche ulteriori misure di favore per il settore. In particolare:
- il termine del 30 novembre 1993 per il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al D.L. 155/1993 è fissato, per le attività dello spettacolo, al 31 dicembre 1994;
- ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono di cui al comma 1 e della prima rata del condono di cui al comma 2 sostituisce la liberatoria degli enti previdenziali;
- analogamente, in caso di rateizzazione concordata con gli enti, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute sostituisce la liberatoria ai fini della liquidazione delle sovvenzioni.
Dichiarazioni rilasciabili dagli uffici
Per consentire l’accesso alle agevolazioni e la liquidazione delle sovvenzioni, gli uffici competenti rilasciano, su richiesta delle imprese, apposite dichiarazioni:
- una dichiarazione che attesta l’avvenuto pagamento della prima rata, oppure delle prime due rate del condono, e l’ammontare del residuo debito contributivo verso l’ENPALS;
- una dichiarazione, in caso di rateizzazione concordata, che attesta il pagamento della prima e della seconda rata e indica le pendenze residue per contributi, sanzioni civili, interessi di dilazione e di rateazione.
La documentazione allegata alla circolare contiene i fac-simile di domanda e delle dichiarazioni sopra richiamate.
Punti principali
Ambito soggettivo e periodi regolarizzabili
Possono accedere alla regolarizzazione i datori di lavoro di imprese dello spettacolo, sia di nuova iscrizione sia già iscritte, tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali. L’agevolazione riguarda partite debitorie per contributi omessi o pagati tardivamente e per le relative sanzioni/somme aggiuntive riferite a periodi non prescritti maturati fino al 31 agosto 1994, con scadenza ordinaria di pagamento al 20 settembre 1994.
Termini di pagamento e rateizzazione
Il versamento deve avvenire entro il 31 marzo 1995. È ammesso il pagamento in unica soluzione oppure in cinque rate bimestrali di uguale importo: prima rata entro il 31 marzo 1995, seconda entro il 31 maggio 1995, terza entro il 31 luglio 1995, quarta entro il 30 settembre 1995 e quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi dell’8% annuo per il periodo di differimento.
Calcolo delle somme aggiuntive ridotte
Le sanzioni civili sono sostituite da somme aggiuntive calcolate al tasso annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti. La circolare precisa che il debito da rateizzare, se superiore a lire 5.000.000, va riferito al complesso delle attività dell’impresa e non alle singole posizioni contributive. Il calcolo va effettuato dal giorno successivo alla scadenza ordinaria fino al pagamento effettivo, con indicazione di aliquote di riferimento per giorni, mesi e anni di ritardo.
Rapporto con precedenti sanatorie e domande già presentate
Possono essere riconsiderati e riammessi in termine i versamenti effettuati in ritardo rispetto alle precedenti sanatorie, ricalcolando la sanzione civile ridotta al 17% annuo fino alla data del pagamento effettivo. Lo stesso criterio si applica alle imprese che abbiano già presentato domanda ma non abbiano pagato tutte le rate previste da precedenti disposizioni. Per nuove domande relative a partite non comprese nelle precedenti richieste, il limite del 50% va calcolato sul debito complessivo esposto nelle singole domande, tenendo conto degli eventuali versamenti già eseguiti.
Documentazione e codici da utilizzare
Per l’accoglimento della domanda occorre presentare: denuncia di iscrizione mod. 032/U se l’impresa non è immatricolata; domanda di condono secondo lo schema allegato; denunce contributive mensili mod. 031/R e trimestrali mod. 031/CM per i periodi oggetto di sanatoria; attestazione del versamento in unica soluzione oppure della prima rata, se il debito supera lire 5.000.000. Nel mod. 031/R, quadro C, vanno indicati i codici 037 per regolarizzazione in unica soluzione, 035 per regolarizzazione rateale, 034 per versamento di somma aggiuntiva e 036 per interessi di dilazione a seguito di condono rateizzato.
Ulteriori agevolazioni per le imprese dello spettacolo
L’art. 9 del D.L. 661/1994 proroga al 31 dicembre 1994 il termine per il pagamento della seconda rata del condono previdenziale previsto dal D.L. 155/1993 per le attività dello spettacolo. Inoltre, ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, il pagamento delle prime due rate del condono di cui al comma 1 e della prima rata del condono di cui al comma 2 sostituisce la liberatoria rilasciata dagli enti previdenziali. In caso di rateizzazione concordata con gli enti, il pagamento della seconda rata delle somme dovute ha il medesimo effetto sostitutivo.
Dichiarazioni rilasciabili dagli uffici
La circolare prevede appositi fac-simile di dichiarazione da rilasciare su richiesta delle imprese: uno per attestare l’avvenuto pagamento delle rate del condono e l’ammontare del residuo debito contributivo verso l’ENPALS; un altro per attestare, in caso di rateizzazione concordata, il pagamento della prima e della seconda rata e le pendenze residue per contributi e per sanzioni civili, interessi di dilazione e di rateazione.
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