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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26949/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione, davanti alla Corte d'appello, di un lodo arbitrale che aveva dichiarato la nullità di deliberazioni sociali di approvazione del bilancio 2016 e di riduzione e ricostituzione del capitale di una società, deliberazioni ritenute viziate perché la voce passiva iscritta in bilancio sarebbe stata artificiosamente creata per far risultare la perdita integrale del capitale ed escludere i soci non partecipanti alla ricostituzione. La Corte d'appello aveva dichiarato nullo il lodo per difetto di potestas iudicandi dell'arbitro, negando però l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. e quindi la traslatio iudicii. La ricorrente in cassazione censurava tale impostazione con due motivi: con il primo sosteneva che l'estraneità della materia alla cognizione arbitrale, per l'indisponibilità delle norme in tema di bilancio e operazioni sul capitale, integrasse non un difetto di potestas iudicandi ma un vizio di competenza; con il secondo deduceva che, proprio per ciò, dovesse applicarsi l'art. 50 c.p.c., con assegnazione del termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, affermando che la questione relativa alla devoluzione della controversia agli arbitri rituali o al giudice ordinario va qualificata come questione di competenza e non come difetto di potestas iudicandi. Ha quindi ritenuto errata la decisione della Corte d'appello che, pur dichiarando nullo il lodo, aveva escluso la traslatio iudicii. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    Si applica anche quando la controversia sia stata decisa da arbitri rituali ritenuti incompetenti, consentendo la traslatio iudicii e la riassunzione davanti al giudice competente.

  • art. 819-ter c.p.c.

    La preclusione alla traslatio iudicii è venuta meno per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 223/2013; pertanto il lodo arbitrale reso su materia non devolvibile deve essere trattato come decisione resa da giudice incompetente.

  • L. 5 gennaio 1994, n. 25

    Richiamata, insieme al d.lgs. n. 40/2006, per affermare la natura giurisdizionale dell'attività degli arbitri rituali.

  • d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    Richiamato, insieme alla L. n. 25/1994, per sostenere che l'arbitrato rituale ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario.

  • Corte cost. n. 223/2013

    Ha rimosso la preclusione alla traslatio iudicii che derivava dall'art. 819-ter, comma 2, c.p.c.

  • SS.UU. n. 24153/2013

    Enuncia il principio secondo cui l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e la devoluzione della controversia agli arbitri o al giudice ordinario integra una questione di competenza.

  • Cass. Sez. VI-III, n. 22002/2012

    Citata come precedente che aveva già ammesso la traslatio iudicii nel caso in cui sia il giudice ordinario a declinare la propria competenza in favore degli arbitri.

Massime di principio

  • L'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario; perciò la scelta tra cognizione del giudice ordinario e cognizione arbitrale si configura come questione di competenza, non di giurisdizione.
  • Quando un lodo rituale è emesso su una controversia non devolvibile in arbitrato, il vizio non consiste in un difetto di potestas iudicandi in senso autonomo, ma va ricondotto all'incompetenza del decisore.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 819-ter, comma 2, c.p.c., opera la traslatio iudicii anche nel caso inverso rispetto a quello del giudice ordinario che declini la competenza in favore degli arbitri, cioè quando sia l'arbitro ad avere deciso una controversia non arbitrabile.
  • Se il giudice investito dell'impugnazione del lodo rileva che la controversia era devoluta al giudice ordinario e non agli arbitri, deve applicare l'art. 50 c.p.c. e assegnare il termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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