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Sentenza

Sentenza del 22/03/2017 n. 780 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Violazione dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi delle operazioni commerciali intercorse con imprese con sede in Stati a fiscalità privilegiata - Possibilità di correzione con dichiarazione integrativa - Sussiste senza però alcun effetto sul regime sanzionatorio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione delle sanzioni per l'omessa o incompleta indicazione, nella dichiarazione dei redditi, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni commerciali con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata, inclusi nella cosiddetta black list. L'Agenzia delle Entrate sosteneva l'applicabilità della sanzione prevista dall'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997, pari al 10% dell'importo complessivo dei costi non indicati, con il limite massimo di 50.000 euro. La questione comprendeva anche la possibilità di correggere l'omissione mediante dichiarazione integrativa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che l'omessa o incompleta indicazione dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata costituisca un autonomo illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471/1997, anche per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione n. 20635/2015. La dichiarazione integrativa può consentire la corretta determinazione dell'imposta, purché il contribuente dimostri la reale esistenza dei costi, ma non elimina la sanzione per l'omessa indicazione. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 3-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    Sanzione pari al 10% dell'importo complessivo dei costi e delle spese non indicati, con un massimo di 50.000 euro

    L'omessa o incompleta indicazione in dichiarazione dei costi derivanti da operazioni con fornitori residenti in Stati a fiscalità privilegiata integra un illecito autonomo, distinto dall'eventuale infedeltà sostanziale della dichiarazione.

  • Art. 1, comma 302, legge n. 296/2006

    Ha introdotto la disciplina sanzionatoria relativa all'omessa indicazione dei costi black list; secondo la sentenza, tale disciplina è stata applicata retroattivamente anche alle violazioni anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Sentenza Corte di Cassazione, 14 ottobre 2015, n. 20635

    È richiamata come precedente secondo cui l'omissione o incompletezza dei dati relativi ai costi black list costituisce un autonomo illecito sanzionabile.

Massime di principio

  • La correzione tramite dichiarazione integrativa può incidere sulla corretta determinazione dell'imposta, ma non necessariamente elimina la sanzione prevista per l'omessa indicazione di specifici costi.
  • Quando una norma fiscale impone un obbligo formale autonomo di comunicazione o indicazione, la sua violazione può essere sanzionata anche se i costi sono reali, inerenti e fiscalmente deducibili.
  • Per evitare contestazioni, il contribuente deve indicare correttamente in dichiarazione le operazioni soggette a specifici obblighi informativi e conservare la documentazione che dimostri la reale esistenza e l'inerenza dei costi.
  • La prova della non fittizietà dei costi può consentire il riconoscimento del relativo effetto fiscale, ma non esclude automaticamente la sanzione per l'inadempimento dichiarativo.
  • L'applicazione temporale di una disciplina sanzionatoria deve essere verificata con particolare attenzione, perché la sentenza richiama un orientamento giurisprudenziale che ne ammette l'estensione retroattiva alle violazioni anteriori.

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