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Ordinanza

Ordinanza n. 11025/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Università degli Studi di Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati fossero segnati come “nelle more” e della comunicazione fatta da Cineca ed Università nei loro confronti per disporre l’immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Università degli Studi di Palermo) ed ha consentito l’assegnazione presso la sede di Palermo di candidati con punteggi e posizioni deteriore, anche in presenza di diciture procedimentali non tipizzate; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Università degli Studi di Palermo) ed ha consentito l’assegnazione presso la sede di Palermo di candidati con punteggi e posizioni deteriore, anche in presenza di diciture procedimentali non tipizzate; - tutti gli atti e provvedimenti, comunque denominati, che hanno introdotto e/o applicato la dicitura “in attesa, nelle more dell’assegnazione definitiva della sede”, non prevista dai decreti ministeriali, nonché di quelli che hanno consentito l’abilitazione all’immatricolazione/iscrizione in via eccezionale di candidati contrassegnati da tale dicitura; - della comunicazione e-mail proveniente dall’indirizzo “Med25-noreply” inviata alle ore 22:10 del 14 gennaio 2026 (e delle ulteriori comunicazioni analoghe, ove esistenti), con cui alcuni candidati sono stati invitati a collegarsi tempestivamente alla pagina riservata per procedere ad immatricolazione/iscrizione entro le ore 22 del giorno successivo, nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale che abbia determinato l’invio selettivo di tali comunicazioni; - degli atti e delle operazioni informatiche relativi alla gestione delle preferenze di sede espresse in fase di iscrizione al semestre filtro (incluse le 63 sedi inserite), nonché di ogni intervento o modifica di sistema che abbia determinato, per alcuni candidati, la scomparsa delle sedi nell’area riservata, restando visibile la sola sede principale; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi della parte ricorrente; - dell’allegato n. 2 del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi della parte ricorrente; - ove necessario, dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal Cineca; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 12 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Chimica del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 12 dell’esame di Chimica del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 12 della prova di Chimica del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali e/o report di correzione redatti dal Cineca (lettura ottica, rilevazione informatizzata, errori di lettura), nonché degli atti relativi all’intervento manuale dei docenti sulle risposte a completamento non correttamente interpretate dal software; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nella sua prima scelta (Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.

Giustizia amministrativa202603600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie nazionali di merito e assegnazione delle sedi per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, nonché gli atti della procedura e le operazioni informatiche che avrebbero consentito l’assegnazione a Palermo di candidate con punteggio inferiore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, che aveva conseguito 342,10 punti ed era stata immatricolata presso l’Università di Messina, seconda sede indicata, ha chiesto l’annullamento delle graduatorie nazionali dell’8, 21 e 28 gennaio 2026 e degli ulteriori atti della procedura, nonché l’ammissione cautelare con riserva e in sovrannumero presso l’Università di Palermo, prima sede prescelta. Ha dedotto che due candidate collocate in posizione deteriore e con punteggio inferiore, rispettivamente 341,90 e 121,20, erano state assegnate a Palermo attraverso una procedura difforme dall’ordinario criterio di assegnazione basato sul punteggio e sull’ordine delle preferenze. In particolare, le candidate erano comparse nella graduatoria dell’8 gennaio 2026 con la dicitura “In attesa, nelle more dell’assegnazione definitiva della sede”, erano poi scomparse dalla graduatoria del 21 gennaio 2026 e risultavano infine assegnate a Palermo nella graduatoria del 28 gennaio 2026. La ricorrente ha inoltre contestato la gestione delle preferenze di sede, l’invio selettivo di comunicazioni per l’immatricolazione, il quesito n. 12 della prova di Chimica del primo appello, dedotto come errato o fuorviante, nonché vari decreti ministeriali, gli atti delle commissioni e i verbali di correzione.

La decisione

Il TAR non ha deciso l’istanza cautelare nel merito e ha disposto ulteriori incombenti istruttori. La precedente istruttoria non è stata ritenuta esaustivamente eseguita, poiché le amministrazioni non hanno chiarito il significato della dicitura “In attesa, nelle more dell’assegnazione definitiva della sede”, i parametri che avrebbero consentito l’assegnazione delle due candidate a Palermo, la natura delle problematiche indicate come tecniche, né il momento e le modalità dell’assegnazione. Il Collegio ha rilevato contraddizioni tra la nota ministeriale, che riferiva di una questione tecnica della piattaforma Cineca, e le note del Cineca, che richiamavano verifiche amministrative e tecnico-procedurali svolte nell’ambito della procedura nazionale in attuazione di determinazioni ministeriali. È rimasto inoltre non comprovato che le immatricolazioni siano avvenute effettivamente in sovrannumero: la scadenza ravvicinata imposta per l’immatricolazione induceva il Collegio a ritenere plausibile, ma non ancora provato, che fossero stati utilizzati posti del contingente ordinario 2025/2026. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero, al Cineca e all’Università di Palermo di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, relazioni documentate sui quesiti indicati in motivazione, inclusi i problemi che avrebbero impedito l’assegnazione, le attività di verifica, le preferenze espresse dalle candidate, il termine imposto per l’immatricolazione, il contingente utilizzato e gli eventuali posti residui. Ha rinviato la trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 luglio 2026, con avvertimento che l’inadempimento avrebbe potuto rilevare ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate come base per l’acquisizione di chiarimenti e documentazione istruttoria nel processo amministrativo.

  • art. 116 c.p.c.

    Il TAR ha avvertito che l’eventuale inadempimento agli incombenti istruttori potrà rilevare ai fini della valutazione giudiziale secondo la regola di giudizio richiamata.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione e delle ulteriori misure richieste.

  • Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025

    presso la prima sede utile, nell’ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto

    Il criterio di prima assegnazione deve operare secondo l’ordine delle preferenze e il punteggio conseguito; il Collegio ha ritenuto che il criterio seguito per le due candidate apparisse oggettivamente difforme e necessitasse di specifici chiarimenti.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    Decreto recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, impugnato nella parte ritenuta lesiva dalla ricorrente.

  • d.m. n. 454 del 16 luglio 2025

    Decreto recante criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e modalità di assegnazione delle sedi, impugnato nella parte ritenuta lesiva.

  • d.m. n. 600 del 7 agosto 2025

    Decreto relativo alla definizione dei posti disponibili per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria, impugnato nella parte ritenuta lesiva.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Decreto ministeriale richiamato per il criterio di assegnazione della prima sede utile secondo preferenze e punteggio.

Massime di principio

  • Nell’assegnazione delle sedi universitarie nell’ambito di una graduatoria nazionale, l’amministrazione deve applicare criteri previamente stabiliti, verificabili e uniformi, fondati sul punteggio conseguito e sull’ordine delle preferenze espresse; l’introduzione di modalità difformi richiede una puntuale base normativa e una motivazione documentata.
  • Una dicitura provvisoria inserita in una graduatoria, quale “in attesa” o “nelle more dell’assegnazione definitiva”, deve essere accompagnata dalla chiara indicazione delle ragioni, dei presupposti e degli effetti giuridici della sospensione o mancata assegnazione; in mancanza, non consente di verificare la par condicio tra candidati.
  • Quando l’amministrazione giustifica un’assegnazione derogatoria richiamando problematiche tecniche o procedurali, deve documentarne la natura, la riferibilità al sistema interessato, le segnalazioni ricevute, l’istruttoria svolta, l’organo intervenuto e le modalità concrete di risoluzione.
  • L’affermazione che un’immatricolazione sia avvenuta in sovrannumero non è sufficiente a escludere effetti sulla graduatoria ordinaria: l’amministrazione deve provare il contingente concretamente utilizzato, il numero delle immatricolazioni effettuate, i posti residui e la riconducibilità del posto a un contingente ordinario o straordinario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelare

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