Sentenza n. 3662/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Milano n. 926/2025 pubblicata il 26.02.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 926/2025, che aveva ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 926/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per tre anni scolastici, per euro 500,00 ciascuno. Deduceva l'omesso adempimento dell'obbligo, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della parte ricorrente attestavano l'assenza di pagamenti, anche parziali. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'entità del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano, poiché tali somme erano state distratte in favore del difensore e non erano state oggetto della domanda proposta in questo giudizio. Il ricorrente aveva inoltre chiesto una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, per il mancato pagamento delle somme relative alla carta docente. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per eseguire il pagamento e compiere gli atti necessari, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in ragione del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giustificati motivi, anche in relazione al tardivo deposito della documentazione necessaria alla valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce presupposto per l'azione di ottemperanza; nella fattispecie il termine era decorso senza che il Ministero avesse effettuato pagamenti.
art. 114 c.p.a.
La pronuncia applica i poteri del giudice dell'ottemperanza, accertando l'inadempimento dell'amministrazione, assegnando un termine per l'esecuzione e nominando un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento pecuniario della pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non esegue una condanna pecuniaria, neppure parzialmente, e non contesta né l'an né il quantum del credito, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine determinato.
- In caso di ulteriore inerzia successiva all'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo i relativi costi a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La domanda di ottemperanza resta circoscritta alle obbligazioni comprese nella domanda giudiziale: le spese processuali distratte in favore del difensore non sono ricomprese se il ricorrente non ha chiesto, nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione anche di tale capo della sentenza.
- La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
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