Ordinanza n. 52/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa n. 1598 del 28 agosto 2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente biologo di patologia clinica e biochimica clinica, indetta con deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa n. 2644 del 21 dicembre 2024, nella parte in cui colloca al 10° posto la ricorrente, al 9° la controinteressata dott.ssa Cappabianca Arianna e al 7° la controinteressata dott.ssa Bennali Giusy; - di ogni altro atto o provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 dell’11 luglio 2025 e n. 2 del 28 luglio 2025, nonché della delibera n. 946 del 16 maggio 2025 nella parte in cui ha ammesso alla selezione la candidata Arianna Cappabianca. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/1/2026: - della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa n. 2111 del 20 novembre 2025, con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito della “procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Biologo di Patologia Clinica e Biochimica Clinica”, indetta con deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa n. 2644 del 21 dicembre 2024, così come rettificata dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 17 novembre 2025, nella parte in cui colloca all’11° posto la ricorrente; - di ogni altro atto o provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi incluso il verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 17 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie finali di una procedura selettiva per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente biologo, nonché atti della commissione esaminatrice e ammissione di una candidata
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa che approvava la graduatoria finale della procedura selettiva, contestando la propria collocazione al decimo posto e la posizione più favorevole attribuita a due controinteressate. Ha inoltre impugnato gli atti della commissione esaminatrice e la deliberazione di ammissione alla selezione di una delle candidate. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva graduatoria rettificata, nella parte in cui la collocava all’undicesimo posto, nonché il verbale della commissione del 17 novembre 2025. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora. La posizione dedotta dalla ricorrente è stata qualificata come una mera aspettativa al conferimento di un incarico a tempo determinato; la ricorrente non ha specificato quali conseguenze negative, gravi e irreparabili, sarebbero derivate alla propria situazione lavorativa dalla mancata sospensione degli atti. Il giudice non ha quindi accolto la domanda cautelare, senza pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità delle graduatorie e degli altri atti contestati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare è stata negata per l’assenza del periculum in mora, non essendo stata dimostrata l’esistenza di conseguenze gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione degli atti impugnati.
Massime di principio
- In una domanda cautelare proposta nell’ambito di una procedura selettiva per il conferimento di un incarico a tempo determinato, la mera aspettativa alla stipulazione o al conferimento dell’incarico non dimostra di per sé il periculum in mora.
- Chi chiede la sospensione cautelare deve allegare e specificare le conseguenze negative gravi e irreparabili che deriverebbero dall’esecuzione dell’atto impugnato; la prospettazione generica di un pregiudizio lavorativo non è sufficiente.
Come è indicizzato
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