Sentenza n. 3915/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta, 16 gennaio 2024, n. 769, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo a opere realizzate in area gravata da vincoli paesaggistici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso contro la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva rigettato un’istanza di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale Lazio n. 12/2004. L’istanza originaria descriveva l’intervento come realizzazione di nuova volumetria in difformità dalla concessione edilizia, pari a 15,84 mq e 42,76 mc, in muratura e con destinazione abitativa, qualificandolo come abuso di tipologia 1. Dopo il preavviso di rigetto, fondato sulla presenza di vincoli paesaggistici e sulla non sanabilità dell’opera, il privato aveva sostenuto che la domanda fosse stata compilata erroneamente e che l’intervento consistesse invece nel mutamento di destinazione d’uso di un preesistente corridoio, trasformato in parte in bagno e in parte in cucina, senza aumento di volume. In appello sono stati dedotti: violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, anche in relazione all’art. 21-octies, per avere il diniego richiamato la contraddittorietà tra domanda originaria e controdeduzioni senza previa contestazione; erronea applicazione della disciplina del terzo condono e dell’art. 32, commi 26 e 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003; omessa acquisizione del parere dell’autorità preposta al vincolo; difetto di motivazione e di istruttoria. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e introduzione di motivi nuovi, contestandone comunque la fondatezza. L’appellante ha inoltre chiesto oralmente il rinvio della discussione in ragione dell’entrata in vigore di una nuova legge regionale e della futura circolare attuativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che il rinvio della discussione sia ammesso solo in casi eccezionali e che la mera prospettazione di una futura circolare, peraltro temporalmente incerta e non normativa, non costituisca un fatto sopravvenuto rilevante. Ha respinto anche le eccezioni preliminari di Roma Capitale: l’appello individuava i capi della sentenza e formulava critiche sufficientemente intelligibili; la deduzione relativa alla preesistenza delle murature costituiva sviluppo di argomenti già prospettati in primo grado e non una nuova censura. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo relativo all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il preavviso aveva già indicato il nucleo essenziale della ragione ostativa, ossia la non condonabilità dell’opera per la sua ubicazione in area vincolata. Il riferimento, nel provvedimento finale, alla contraddittorietà tra le controdeduzioni e la domanda originaria non costituiva un nuovo autonomo motivo di diniego, ma spiegava l’inidoneità delle osservazioni a superare la preclusione già comunicata. In ogni caso, trattandosi di potere vincolato, l’eventuale vizio procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso esito ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Quanto alla qualificazione dell’intervento, il Collegio ha ritenuto decisiva la domanda originaria, che descriveva espressamente la realizzazione di nuova volumetria e la qualificava come tipologia 1; la successiva riqualificazione come mera opera interna o manutenzione straordinaria è stata ritenuta poco credibile e non adeguatamente provata. La sola planimetria catastale non era sufficiente a superare le dichiarazioni originarie, in assenza di relazione tecnica, documentazione fotografica o altri elaborati sullo stato dei luoghi ante e post operam. Poiché nelle aree vincolate il terzo condono consente soltanto gli interventi minori riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6, mentre esclude le tipologie 1, 2 e 3, la nuova volumetria risultava radicalmente non condonabile, anche se realizzata prima dell’apposizione del vincolo secondo la disciplina regionale laziale. Era pertanto irrilevante verificare cumulativamente gli ulteriori presupposti dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata acquisizione del parere paesaggistico: tale parere è necessario solo per opere astrattamente condonabili, mentre è superfluo quando la sanatoria è preclusa ex lege. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e istruito, perché indicava la tipologia dell’abuso, i vincoli, la disciplina applicata, gli atti presupposti e l’esame delle controdeduzioni. Non era necessaria una specifica valutazione del pregiudizio paesaggistico concreto, né una ponderazione comparativa tra interesse privato e interesse pubblico, essendo l’interesse alla repressione dell’abuso edilizio in re ipsa. La sentenza del TAR è stata quindi confermata e l’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis c.p.a.
solo per casi eccezionali
Il rinvio della discussione può essere disposto soltanto in presenza di casi eccezionali, da valutare bilanciando le esigenze difensive con l’interesse alla ragionevole durata del processo.
art. 101, comma 1 c.p.a.
L’appello è ammissibile quando individua i capi della sentenza impugnata e formula critiche sufficientemente intelligibili, anche se ripropone in larga parte le censure di primo grado.
art. 104, comma 1 c.p.a.
Non costituisce motivo nuovo la specificazione in appello di una prospettazione già contenuta nelle controdeduzioni procedimentali e nel ricorso di primo grado.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale non viola il contraddittorio procedimentale quando il preavviso ha già comunicato il nucleo essenziale della ragione ostativa e il provvedimento si limita a spiegare perché le osservazioni non la superano.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L’eventuale vizio procedimentale non determina l’annullabilità dell’atto vincolato quando è evidente che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 32, comma 26, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Nelle aree sottoposte a vincoli, il terzo condono riguarda soltanto gli interventi riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1; le tipologie 1, 2 e 3 sono legalmente precluse.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
La verifica degli ulteriori presupposti ostativi è irrilevante quando l’intervento è già radicalmente non condonabile per la sua riconducibilità a una tipologia esclusa dalla disciplina del terzo condono.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
La disciplina regionale laziale esclude la sanabilità degli abusi maggiori realizzati in area vincolata anche se l’opera è stata realizzata prima dell’apposizione del vincolo.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
La decisione è stata assunta nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono condonabili soltanto gli interventi riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 alla legge n. 326/2003; la realizzazione di nuova volumetria o nuova superficie, riconducibile alle tipologie 1, 2 o 3, è radicalmente esclusa dalla sanatoria, indipendentemente dalla natura assoluta o relativa del vincolo.
- Quando la domanda di condono descrive espressamente l’intervento come realizzazione di nuova volumetria e lo qualifica come abuso di tipologia 1, la successiva riqualificazione come mera opera interna o manutenzione straordinaria richiede una prova concreta e puntuale; la sola planimetria catastale non è sufficiente a superare le dichiarazioni originarie in assenza di documentazione tecnica sullo stato dei luoghi.
- Il parere dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico è necessario soltanto per opere astrattamente condonabili; è superfluo quando la sanatoria è preclusa direttamente dalla legge, poiché nessuna valutazione di compatibilità può superare una preclusione legale.
- Il riferimento, nel provvedimento finale, alla contraddittorietà tra domanda originaria e osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non introduce una nuova ragione ostativa se il preavviso aveva già comunicato il nucleo essenziale della preclusione e il riferimento serve soltanto a spiegare l’inidoneità delle osservazioni.
- Per un provvedimento vincolato, l’eventuale violazione procedimentale non comporta annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 quando è dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- Nel giudizio amministrativo il rinvio della discussione è ammesso solo in casi eccezionali; la mera prospettazione di una futura circolare attuativa, dai tempi incerti e priva di natura normativa, non giustifica il differimento né impone di sospendere la decisione in attesa dello ius superveniens.
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