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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47706/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza che disponeva la sua consegna all'autorità giudiziaria belga (mandato di arresto del Tribunale di Prima Istanza di Bruxelles, 2/9/2022) per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso materiale. Ha dedotto: 1) violazione di legge per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e per carenza documentale trasmessa dallo Stato richiedente (mancata trasmissione del provvedimento restrittivo), che a suo avviso impedirebbe la valutazione dei gravi indizi; 2) violazione dell'art. 18-bis l. 22/4/2005, n.69, sostenendo che le condotte a lui attribuite sarebbero state commesse in Italia e che, pertanto, poteva essere esercitato il rifiuto facoltativo della consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa ai 'gravi indizi', richiamando la modifica legislativa (d.lgs. 2/2/2021, n.10) che ha eliminato l'obbligo per il giudice interno di compiere un'autonoma valutazione del quadro indiziario e ha ridotto la documentazione richiesta nel mandato di arresto europeo; la mancata indicazione dei gravi indizi non costituisce ora motivo legittimo di rifiuto. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura generica e infondata: il rifiuto facoltativo ex art.18-bis, comma 1, lett. b) sussiste solo se, al momento della richiesta di consegna, sia già stato esercitato in modo effettivo e pregresso la giurisdizione nazionale sullo stesso reato, elemento che non emergeva. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 18-bis)

    L'art. 18-bis prevede il rifiuto facoltativo della consegna quando i fatti sono stati commessi in tutto o in parte in Italia; tuttavia tale motivo sussiste solo se, al momento della richiesta, sia già stato esercitato effettivamente e anteriormente la giurisdizione nazionale sul medesimo reato

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifica alla legge n.69/2005)

    Ha eliminato l'obbligo per il giudice interno di valutare autonomamente i 'gravi indizi di colpevolezza' (abrogazione del riferimento nell'art.17 comma 4 e di commi dell'art.6 richiamati), con la conseguenza che la mancata indicazione dei gravi indizi o l'apparente carenza documentale non costituiscono ora motivo legittimo di rifiuto alla consegna

  • d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176 (art.23 commi 8 e 9)

    Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento; citata per indicare la disciplina speciale applicabile al procedimento in esame

  • d.l. 23 luglio 2021, n.105 convertito (art.7) e d.l. 30 dicembre 2021 n.228 (art.16) convertito

    Disposizioni che hanno prorogato o esteso gli effetti delle norme procedurali richiamate, indicate per completezza del quadro normativo applicabile ratione temporis

Massime di principio

  • Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 2/2/2021, n.10 il giudice nazionale non è più tenuto a una valutazione autonoma dei 'gravi indizi': la carenza di dettagli indiziari nel mandato di arresto europeo non equivale automaticamente a motivo legittimo di rifiuto della consegna
  • La riduzione delle allegazioni richieste nel mandato di arresto europeo limita le possibilità del destinatario di eccepire la mancanza di documentazione come causa di rifiuto; le doglianze sulla insufficienza documentale risultano quindi di scarso rilievo
  • Il rifiuto facoltativo previsto dall'art.18-bis l.69/2005 per fatti commessi in Italia richiede che, al momento della richiesta di consegna, sia già stato esercitato effettivamente e in via precedente l'azione giurisdizionale nazionale sullo stesso reato; la mera esistenza di procedimenti nazionali non basta se non risulta la coincidenza sostanziale dei fatti e l'effettivo esercizio della giurisdizione
  • Le impugnazioni basate su censure generiche o non supportate da elementi concreti (es. inesistenza di corrispondenza tra procedimenti) hanno scarse probabilità di successo in cassazione nel quadro dell'estradizione/mandato di arresto europeo dopo le recenti riforme
  • Quando si contesta la consegna sulla base di elementi di fatto o sulla ricostruzione della compatibilità tra procedimenti, è essenziale fornire prove documentali concrete che dimostrino l'effettivo esercizio della giurisdizione nazionale o la totale incongruenza del mandato di arresto

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