Cassazione Penale, Sentenza n. 3048/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità della declaratoria di assenza ex art. 420-bis c.p.p. per mancata effettività del rapporto con il difensore domiciliatario (imputato senza fissa dimora, domiciliato presso il difensore d'ufficio); 2) violazione del divieto di bis in idem/impedimento di procedere per assorbimento rispetto a pronuncia del Giudice di pace di Ancona (presunta sovrapposizione temporale dei fatti); 3) mancata applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. con reato già giudicato e divenuto definitivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non prova di per sé l'effettività del rapporto professionale e la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. Non essendovi elementi certi in atti a dimostrare il rapporto effettivo, la declaratoria di assenza è viziata e la sentenza impugnata è nulla. Pertanto la sentenza del Giudice di Pace di Senigallia è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Senigallia in diversa persona fisica. Le altre questioni (ne bis in idem e continuazione) sono state ritenute assorbite.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Norma sostanziale in base alla quale l'imputato era stato condannato dal Giudice di pace (sanzione pecuniaria di euro 10.000).
art. 420-bis cod. proc. pen.
Disciplina le presunzioni di conoscenza del procedimento e la dichiarazione di assenza; la Corte ha interpretato che la presunzione derivante dall'elezione di domicilio non è sufficiente da sola quando il domiciliatario sia il difensore d'ufficio: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da far ritenere la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Consente l'elezione di domicilio presso il difensore; la Corte osserva che la norma non esclude l'onere di accertamento dell'effettività del rapporto professionale e che il consenso del difensore a ricevere le notifiche non basta da solo a fondare la procedura in absentia.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma invocata dal resistente relativa all'impedimento per bis in idem; la questione è stata trattata ma dichiarata assorbita dalla decisione sul primo motivo.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione; il motivo che lamentava mancata applicazione è stato ritenuto assorbito dalla pronuncia che ha annullato la sentenza per nullità procedurale.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riguarda l'avviso e la citazione a giudizio; la giurisprudenza richiamata dalla Corte afferma che la notifica all'avvocato domiciliatario, se non sussiste un rapporto effettivo, non è idonea a giustificare la dichiarazione di assenza dell'imputato.
Giurisprudenza Sez. U., sent. Ismail (28/11/2019)
Principio interpretativo per cui, ai fini della procedura in absentia, il giudice deve verificare l'effettività del rapporto con il difensore domiciliatario e l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; principio applicato anche dopo l'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non costituisce automaticamente prova dell'effettività di un rapporto professionale: il giudice deve accertare elementi concreti che attestino la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione.
- Per procedere regolarmente in absentia è necessario oltre alla correttezza formale delle notificazioni anche la verifica della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
- La mancanza di prova dell'effettività del rapporto difensore/assistito rende nulla la declaratoria di assenza e può determinare l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
- Questioni sostanziali come ne bis in idem o continuazione possono risultare irrilevanti se il giudice di legittimità rileva un vizio procedurale che assorbe il resto del giudizio.
- Per la difesa: conservare e inserire in atti evidenze (nomine fiduciarie, contatti telefonici, incontri, procure, istanze, documentazione dell'avvocato) che dimostrino l'effettività del rapporto o, al contrario, documentare l'assenza di tali rapporti per contrastare la domiciliazione.
- Per il giudice/procura: prima di dichiarare l'assenza, indicare in modo motivato e documentato gli elementi che consentono di ritenere la conoscenza del procedimento (o la sottrazione) quando la notifica sia stata effettuata al difensore domiciliatario.
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