Sentenza n. 968/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica del docente, per un importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che Sogei s.p.a. aveva accreditato nel borsellino elettronico della ricorrente l’importo dovuto. La ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha dato tardiva esecuzione alla sentenza ottemperanda mediante l’accredito dell’importo riconosciuto. Il tardivo adempimento è stato ritenuto confermativo dell’incontestata fondatezza della pretesa di ottemperanza; pertanto, applicando il principio della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nella liquidazione il Collegio ha valorizzato sia il comportamento collaborativo del Ministero, che aveva provveduto al pagamento, sia la serialità e standardizzazione di ricorsi analoghi patrocinati dai medesimi difensori, tale da giustificare una riduzione proporzionale del compenso.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, interviene un soddisfacimento integrale della pretesa azionata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica del docente riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta soggetti.
La disposizione è stata applicata analogicamente per giustificare la riduzione del compenso, considerando la serialità di ricorsi identici o analoghi patrocinati dai medesimi difensori e la conseguente ripartizione dell’impegno professionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale adempimento dell’amministrazione intervenuto durante il processo comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione adempie tardivamente alla pronuncia posta in esecuzione, il giudice può porre le spese del giudizio di ottemperanza a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il ritardo conferma la fondatezza della pretesa azionata.
- Nella liquidazione delle spese di lite può essere considerata la serialità di ricorsi aventi identica situazione sostanziale e processuale, con conseguente riduzione del compenso ove l’organizzazione standardizzata della difesa abbia determinato una diminuzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio.
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