Cassazione Penale, Sentenza n. 27026/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per omicidio stradale (art. 589‑bis c.p.) sostenendo: 1) errata applicazione dell'art. 141 Codice della Strada perché la velocità del bus, pur sotto il limite, sarebbe stata prudente e non sarebbero state esigibili manovre evasive; la responsabilità sarebbe derivata da una catena causale imputabile al pedone e a un terzo automobilista ignoto; 2) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'esame del consulente tecnico della difesa in appello (art. 603 c.p.p. comma 3‑bis), dato che la consulenza tecnica era stata decisiva per l'assoluzione in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria: in appello è stata rinnovata l'audizione soltanto del teste ritenuto decisivo (Comandante Milloni) e la Corte ha correttamente escluso che il consulente della difesa avesse fornito elementi decisivi non valutati. Quanto al merito, la Corte ha confermato che, anche se la velocità era entro il limite, essa non era prudenziale rispetto alle condizioni di visibilità, all'occupazione della carreggiata (auto ferma con fari accesi e passaggio di altro veicolo) e alla presenza di tracce ematiche; quindi il conducente avrebbe dovuto rallentare o fermarsi in base alla regola elastica dell'art. 141 c.d.s. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta liquidazione delle spese a favore delle parti civili in questa fase.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; la Corte ha confermato che l'imputato era responsabile, valutando la condotta di guida in termini di colpa e prevedibilità dell'evento.
art. 141 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Disposizione sulla velocità prudenziale: norma elastica che impone di regolare la velocità in rapporto a condizioni del veicolo, della strada, della visibilità e del traffico; la Corte l'ha interpretata nel senso che il conducente deve rallentare o fermarsi quando le circostanze (scarsa visibilità, carreggiata quasi occupata, presenza di pedoni prevedibili) rendono necessario mantenere il controllo e poter arrestare il veicolo entro il campo di visibilità.
art. 603, comma 3‑bis, cod. proc. pen.
Norma che regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha applicato il principio secondo cui la rinnovazione è dovuta solo per le prove orali ritenute decisive ai fini della decisione di primo grado, non per tutte le prove assunte.
Massime di principio
- La violazione del limite di velocità non è l'unico parametro: anche una velocità inferiore al limite può essere colposa se non prudente rispetto a visibilità, larghezza della carreggiata, ostacoli o comportamento di altri utenti; quindi il giudizio è sempre contestuale e 'elastico' secondo art. 141 c.d.s.
- La condotta imprudente della vittima non esclude automaticamente la responsabilità del conducente: occorre verificare se quella condotta costituisce causa esclusiva, atipica e imprevedibile; se l'evento era prevedibile e evitabile con maggior cautela, la responsabilità del conducente può rimanere.
- In appello, la rinnovazione dell'istruttoria (esame di testimoni o consulenti già sentiti in primo grado) è obbligatoria solo quando la prova orale sia stata decisiva per l'assoluzione e la sua rivalutazione appelli dal P.M.; non è richiesta per ogni prova tecnica già acquisita se la Corte non si è fondata su di essa per la nuova decisione.
- In condizioni di scarsa illuminazione e su tratti stretti o con carreggiata quasi occupata, il conducente deve assumere una condotta più cauta (rallentare o fermarsi) anche se formalmene entro i limiti di velocità.
- In sede di impugnazione per cassazione non è consentito introdurre fatti nuovi o rilievi di merito non già dedotti e sviluppati nei gradi precedenti: le censure devono attenere a errori di diritto o vizio motivazionale nella decisione impugnata.
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