Cassazione Penale, Sentenza n. 31569/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per tentata rapina pluriaggravata in concorso. Secondo la ricostruzione di merito, l’imputato era giunto davanti a un supermercato a bordo di una motocicletta, in qualità di passeggero, con casco indossato e volto parzialmente coperto da uno scaldacollo; dopo essere sceso dal mezzo, si era subito allontanato e poi era fuggito con il conducente, venendo inseguito dagli agenti, nel corso dell’inseguimento era stato notato il lancio di un oggetto metallico poi risultato essere una pistola. Con il ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto cinque motivi: 1) vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 628 c.p., sostenendo che gli atti attribuiti non integrassero un tentativo di rapina, perché meramente preparatori e non univoci né idonei, e che la Corte territoriale avesse motivato in modo apodittico; 2) erronea applicazione di legge e difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, lamentando che il giudice di merito si fosse limitato ai precedenti penali senza valutare adeguatamente la personalità; 3) erronea applicazione di legge e difetto di motivazione sul diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., assumendo che non vi fossero elementi certi sul danno e sul contenuto delle casse del supermercato; 4) vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge sul trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato per una riduzione per il tentativo pari a un terzo e motivato in modo solo apparente; 5) erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 581 c.p.p. per il mancato riconoscimento della continuazione con altro precedente giudizio, sostenendo che la richiesta fosse stata specificamente argomentata e documentata già in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: quanto alla tentata rapina, ha valorizzato la cd. doppia conforme e ha osservato che la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del fatto e della prova, estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre ritenuto che la Corte d’appello avesse motivato adeguatamente sull’univocità e idoneità degli atti, anche alla luce della fuga e del rinvenimento della pistola. Sul diniego delle attenuanti generiche ha rilevato che bastava la valorizzazione di elementi ostativi come i precedenti specifici e il comportamento processuale non leale. Sull’attenuante del danno di speciale tenuità ha richiamato il principio secondo cui, nei reati contro il patrimonio tentati, il giudizio va compiuto sul danno presumibile se il reato fosse stato consumato, ritenendo non irragionevole la valutazione della Corte territoriale in relazione a un supermercato nell’orario del fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato non consentito perché introdotto per la prima volta in cassazione, senza essere stato devoluto in appello. Il quinto motivo è stato giudicato generico, poiché non risultavano in appello specifiche deduzioni di fatto a sostegno della pretesa continuazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
è richiamato quale norma incriminatrice del tentativo di rapina contestato; la Corte ritiene corretta la qualificazione giuridica alla luce degli atti univoci e idonei accertati in fatto
art. 62-bis c.p.
le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando anche un solo elemento sfavorevole tra quelli di cui all’art. 133 c.p., come precedenti penali e condotta processuale
art. 62 n. 4 c.p.
l’attenuante del danno di speciale tenuità, nei reati contro il patrimonio, è valutabile anche nel tentativo, in base al danno presumibile se il delitto fosse stato consumato
art. 81 c.p.
la richiesta di continuazione deve essere sostenuta da specifiche allegazioni di fatto sul medesimo disegno criminoso; in mancanza, la censura è generica
art. 581 c.p.p.
l’atto di impugnazione deve contenere specifiche ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta, altrimenti la questione non è utilmente devoluta
art. 606 c.p.p.
in cassazione sono deducibili solo i vizi tassativi di motivazione e di violazione di legge; non sono ammissibili censure di merito sulla persuasività o sull’apprezzamento delle prove
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595
richiamata sul principio della doppia conforme e della lettura unitaria delle sentenze di merito
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218
richiamata sul principio della doppia conforme e dell’apprezzamento unitario delle decisioni di merito
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549
richiamata per il principio secondo cui ai fini delle attenuanti generiche è sufficiente valorizzare un elemento ritenuto prevalente
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
richiamata per il medesimo principio sul diniego delle attenuanti generiche
Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv. 204768
richiamata per il medesimo principio sul diniego delle attenuanti generiche
Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528-01
richiamata per il principio secondo cui il danno di speciale tenuità può applicarsi anche al tentativo nei reati contro il patrimonio, quando sia desumibile con certezza un danno minimo in caso di consumazione
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la possibilità di disporre la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto né rivalutare il compendio probatorio; sono ammissibili solo censure riconducibili ai vizi tassativi di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o mancante, oppure alla violazione di legge.
- Quando vi è doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale, con conseguente rafforzamento della tenuta della motivazione di merito.
- Ai fini del tentativo è sufficiente che gli atti, valutati ex ante e nel contesto concreto, risultino idonei e univocamente diretti alla commissione del delitto; non occorre che la fase esecutiva sia giunta molto avanti se il complesso delle condotte consente di inferire chiaramente la destinazione criminosa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizza anche un solo elemento sfavorevole ritenuto prevalente, come precedenti penali o condotta processuale non collaborativa, senza necessità di esaminare analiticamente ogni profilo favorevole.
- L’attenuante del danno di speciale tenuità nei reati contro il patrimonio può essere riconosciuta anche nel tentativo, ma solo se dal fatto e da un giudizio ipotetico affidabile sia desumibile che, in caso di consumazione, il danno sarebbe stato di minima rilevanza.
- La rideterminazione del trattamento sanzionatorio non può essere censurata in cassazione se la questione non è stata previamente devoluta al giudice di appello, salvo che si tratti di profilo rilevabile d’ufficio.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione deve essere sorretta, già nell’atto di appello, da specifiche allegazioni di fatto e di diritto sul medesimo disegno criminoso; la genericità dell’istanza ne impedisce l’esame in cassazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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