Tribunale, Sentenza T-123/23
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 5 giugno 2024. — VA contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Indennità scolastica – Decisioni di revocare talune indennità – Presupposti per la concessione – Nozione di “completamento degli studi” – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Ripetizione dell’indebito – Articolo 85, primo comma, dello Statuto – Responsabilità. — Causa T-123/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla in parte le decisioni del PMO che avevano revocato e recuperato l'assegno per figli a carico, l'indennità scolastica e la relativa detrazione fiscale. Stabilisce che il completamento degli studi coincide con la disponibilità dei risultati finali da parte dell'università, non con l'ultimo esame o con la fine dell'anno accademico. Per il mese di luglio 2021 il ricorrente aveva ancora diritto alle prestazioni; per agosto e settembre 2021, invece, la revoca e il recupero sono stati confermati. Respinta la domanda risarcitoria per le spese legali della fase amministrativa.
Funzione pubblica UE: individuazione del momento di "completamento degli studi" ai fini dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica, nonché dei presupposti per la ripetizione dell'indebito ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto.
La questione giuridica
Se, ai fini degli articoli 2 e 3 dell'allegato VII dello Statuto, il "completamento degli studi" coincida con la data dell'ultimo esame, con la data di conoscenza dei risultati, con il rilascio dell'attestato di completamento o con la fine dell'anno accademico; se la diversa disciplina applicata ai laureandi della prima sessione rispetto a quelli della seconda sessione violi il principio di parità di trattamento; se la revoca retroattiva e il recupero delle somme percepite violino il principio di certezza del diritto, il principio di buona amministrazione e l'articolo 85 dello Statuto; e se siano risarcibili le spese legali sostenute nella fase precontenziosa.
Principio di diritto
Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto, il "completamento degli studi" si verifica quando i risultati finali degli esami sono resi disponibili dall'istituto di insegnamento, non già alla data dell'ultimo esame né alla fine dell'anno accademico; di conseguenza, il figlio resta a carico e continua a soddisfare la condizione di frequenza fino a quel momento, con diritto all'assegno per figli a carico e all'indennità scolastica per il mese in cui i risultati sono messi a disposizione. La Corte/il Tribunale ha inoltre ritenuto legittimo il recupero delle somme versate per i mesi successivi, poiché il funzionario di normale diligenza poteva accorgersi dell'assenza di titolo dal mese seguente, integrando così i presupposti dell'articolo 85 dello Statuto; è invece esclusa la risarcibilità delle spese legali precontenziose in assenza di circostanze eccezionali.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articoli 2 e 3 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio
- Decisione (UE) 2019/792 del Consiglio
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 52
Funzione pubblica UE: revoca di assegno per figli a carico, indennità scolastica e recupero dell'indebito
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del segretariato generale del Consiglio contro due decisioni del PMO della Commissione. Le decisioni avevano revocato, con effetto retroattivo dal 1o luglio 2021, l'assegno per figli a carico, l'indennità scolastica e la connessa detrazione fiscale, disponendone il recupero ai sensi dell'articolo 85 dello Statuto.
Fatti e procedimento amministrativo
La figlia del ricorrente aveva seguito studi universitari in Belgio. Aveva sostenuto l'ultimo esame il 18 giugno 2021, aveva appreso di aver superato gli esami il 2 luglio 2021 e aveva ricevuto un attestato di proficuo completamento il 27 agosto 2021; l'anno accademico si era concluso il 13 settembre 2021. Il ricorrente aveva continuato a percepire i diritti pecuniari in questione fino al settembre 2021.
Il PMO, dopo una prima revoca del 24 settembre 2021 poi annullata dall'APN per mancata audizione del funzionario, ha adottato la decisione dell'11 maggio 2022 e poi la nota di recupero del 13 giugno 2022. Quest'ultima chiedeva la restituzione di EUR 3500 in tre rate, ma il ricorrente ha precisato in udienza di chiedere l'annullamento della seconda decisione solo per EUR 2619,66.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto, sull'assegno per figli a carico;
- l'articolo 3 dell'allegato VII dello Statuto, sull'indennità scolastica;
- l'articolo 85 dello Statuto, sulla ripetizione delle somme indebitamente percepite;
- l'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sui reclami amministrativi;
- il regolamento n. 260/68, per la detrazione fiscale connessa all'assegno;
- la decisione (UE) 2019/792, che affida alla Commissione il PMO per la gestione dei diritti individuali del personale del Consiglio.
Primo motivo: interpretazione del "completamento degli studi"
La questione centrale consisteva nello stabilire quando cessi il diritto ai diritti pecuniari collegati alla qualità di figlio a carico che segue studi universitari. Il ricorrente sosteneva che il completamento degli studi dovesse coincidere con la fine dell'anno accademico, o almeno con il rilascio dell'attestato, o ancora con la conoscenza dei risultati.
Il Tribunale ricostruisce il sistema dello Statuto sottolineando che l'indennità scolastica è accessoria rispetto all'assegno per figli a carico: può essere concessa solo se il figlio è già a carico e frequenta regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento. Sulla nozione di "formazione" e di "completamento degli studi", il Tribunale ritiene che le fasi del percorso formativo comprendano i corsi, gli esami, la loro valutazione e la messa a disposizione dei risultati finali. Il momento decisivo è dunque quello in cui i risultati finali sono resi disponibili dall'istituto.
Applicando questo criterio al caso concreto, il Tribunale rileva che i risultati erano disponibili dal 2 luglio 2021, data in cui la figlia del ricorrente poteva anche scaricare l'attestato di completamento. Di conseguenza:
- l'assegno per figli a carico era dovuto per luglio 2021, ma non per agosto e settembre 2021;
- l'indennità scolastica era dovuta anche per luglio 2021, poiché fino a quella data la figlia frequentava ancora regolarmente e a tempo pieno l'università.
Parità di trattamento
Il ricorrente lamentava una discriminazione rispetto ai funzionari i cui figli completano gli studi dopo la seconda sessione di esami. Il Tribunale respinge il motivo, osservando che le situazioni non sono comparabili: chi ha superato gli esami nella prima sessione ha già terminato la formazione, mentre chi deve ancora sostenere la seconda sessione potrebbe non completare gli studi nello stesso anno accademico.
Certezza del diritto e buona amministrazione
Il Tribunale dichiara inoperante la censura di violazione della certezza del diritto per quanto attiene ai mesi di agosto e settembre 2021, poiché anche a volerla accogliere essa inciderebbe solo sul mese di luglio. Quanto alla buona amministrazione, osserva che l'amministrazione può, dopo un annullamento per violazione del diritto di essere sentiti, adottare una decisione di merito identica; la mera reiterazione non è di per sé illegittima. Non è stata provata alcuna incidenza tale da giustificare l'annullamento.
Seconda decisione impugnata e articolo 85 dello Statuto
Poiché il ricorrente aveva diritto alle prestazioni per luglio 2021, la nota di recupero del 13 giugno 2022 doveva essere annullata anche per tale mese. Per agosto e settembre 2021, invece, il recupero è stato confermato.
Il Tribunale precisa che, ai fini dell'articolo 85 dello Statuto, è sufficiente che l'irregolarità del pagamento fosse così evidente da non poter sfuggire a un funzionario di normale diligenza. Nel caso concreto, dal 2 luglio 2021 risultava la disponibilità dei risultati finali e non emergeva alcuna prosecuzione degli studi dopo quella data; pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto che dall'agosto 2021 non aveva più titolo alle prestazioni.
Domanda risarcitoria
Il ricorrente chiedeva anche il rimborso di EUR 2441,84 per le spese legali sostenute nella fase del primo reclamo, invocando la violazione di principi di buona amministrazione, certezza del diritto e prevedibilità. Il Tribunale respinge la domanda: le spese legali nella fase precontenziosa, salvo circostanze eccezionali non provate nel caso di specie, non costituiscono danno materiale risarcibile.
Dispositivo
Il Tribunale:
- annulla la decisione dell'11 maggio 2022 e la nota del 13 giugno 2022 nella parte in cui riguardano l'assegno per figli a carico, l'indennità scolastica e la detrazione fiscale per il mese di luglio 2021;
- respinge il ricorso per il resto;
- condanna la Commissione alle spese.
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