Tribunale, Sentenza T-429/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 5 June 2024. — Hofstede Insights Oy v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark hofstede insights – Earlier national word mark and earlier national trade name HOFSTEDE INSIGHTS – Earlier national trade name and earlier national company name Hofstede Insights – Earlier national trade name and earlier national company name Hofstede Insights Group – Domain name ‘hofstede-insights.com’ – Domain name ‘hofstede-insights.net’ – Relative ground for refusal – Article 8(4) of Regulation (EU) 2017/1001 – Grounds included for the sake of completeness – Plea in law ineffective. — Case T-429/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Hofstede Insights Oy contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto di un’opposizione al marchio UE "hofstede insights". La Corte rileva che il Board of Appeal aveva fondato il rigetto, in via principale, sull’insufficienza dei motivi d’appello, mentre l’esame nel merito dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 era solo subordinato. Poiché la ricorrente ha contestato soltanto la motivazione subordinata, le censure sono state dichiarate inefficaci. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese in favore dell’interveniente.
Opposizione a marchio UE: la censura rivolta solo alle motivazioni «ad abundantiam» della decisione del Board of Appeal è inefficace e non può portare all’annullamento
La questione giuridica
Se, in un ricorso contro una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, le censure dirette esclusivamente contro le motivazioni formulate in via subordinata e per completezza possano determinare l’annullamento della decisione, quando la decisione si fonda già su una ratio principale non contestata; e, in via più specifica, se vi sia violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 nella valutazione dei diritti anteriori invocati dall’opponente.
Principio di diritto
Quando una decisione impugnata contiene una motivazione principale autosufficiente, non contestata dal ricorrente, e una motivazione ulteriore formulata solo per completezza, le censure rivolte unicamente contro quest’ultima sono inefficaci e non possono condurre all’annullamento della decisione; il Tribunale respinge quindi il ricorso senza esaminare nel merito tali censure né la loro ammissibilità.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione a marchio UE: motivazione principale non contestata e censure inefficaci
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea denominato "hofstede insights". Il Tribunale esamina soprattutto l’effetto processuale di una decisione fondata su una motivazione principale non attaccata e su una motivazione subordinata espressa per completezza.
Fatti e procedimento amministrativo
Il segno richiesto da Geert Hofstede BV era il marchio denominativo UE "hofstede insights", per servizi delle classi 35 e 41 della classificazione di Nizza, ossia:
- servizi di ricerca e consulenza aziendale;
- coaching in materia economica e gestionale.
Itim International Oy, dante causa della ricorrente, aveva proposto opposizione sulla base di diritti anteriori finlandesi, in particolare:
- un marchio non registrato HOFSTEDE INSIGHTS;
- la denominazione sociale/nome commerciale finlandese "HOFSTEDE INSIGHTS";
- i nomi ausiliari d’impresa "Hofstede Insights" e "Hofstede Insights Group";
- i nomi di dominio "hofstede-insights.com" e "hofstede-insights.net".
L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.
Decisione della commissione di ricorso
La commissione di ricorso aveva anzitutto dichiarato che l’appello doveva essere respinto perché il ricorrente non aveva indicato con sufficiente precisione argomenti concreti o errori della decisione di primo grado da cui desumere l’erroneità del rigetto dell’opposizione. Solo in via subordinata aveva esaminato il merito, rilevando:
- per il marchio finlandese non registrato, insufficienza della prova dell’uso nel commercio di più che importanza locale in Finlandia prima della data rilevante;
- per gli altri diritti anteriori, mancanza di prova sul contenuto del diritto nazionale relativo alla loro estensione protettiva.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in due censure, entrambe per violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001:
- erronea valutazione dell’uso del marchio finlandese non registrato;
- erronea valutazione degli altri diritti anteriori invocati.
EUIPO eccepiva l’inammissibilità, sostenendo che la prima censura non rispettava i requisiti del regolamento di procedura e che la seconda alterava il contesto giuridico e fattuale del litigio così come definito nel procedimento amministrativo.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva fondato il rigetto dell’appello anzitutto su una ratio principale autonoma: la mancata formulazione, nell’atto di appello, di argomenti concreti e di censure specifiche contro la decisione dell’Opposition Division. Tale ratio, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell’appello, non era stata contestata dalla ricorrente.
Le censure sollevate in giudizio riguardavano invece solo la parte della decisione che affrontava il merito in via subordinata, ossia le valutazioni dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui una motivazione errata ma superflua non può determinare l’annullamento dell’atto se esiste un’altra motivazione sufficiente a sostenerlo. Di conseguenza, le doglianze dirette contro tali motivazioni formulate per completezza sono inefficaci.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso senza esaminare nel merito l’ammissibilità delle censure contro la motivazione subordinata. Condanna Hofstede Insights Oy a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dall’interveniente Geert Hofstede BV. EUIPO, avendo chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza orale, è stato posto a proprio carico per le spese sopportate.
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