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Sentenza

Sentenza n. 1868/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale di richiesta del pagamento di un canone demaniale marittimo pari a € 71.484,99, contestato perché asseritamente dovuto nella misura di € 59.086,96

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato, tra gli altri atti, la nota regionale del 17 dicembre 2025 con cui le era stato richiesto il pagamento del canone e delle imposte relativi alla concessione demaniale marittima. Con il quarto motivo ha contestato esclusivamente l’importo del canone, sostenendo che esso avrebbe dovuto essere calcolato moltiplicando la superficie dell’area concessoria per il rialzo offerto in sede di gara rispetto al canone annuale posto a base di gara, con conseguente debenza di € 59.086,96 anziché € 71.484,99. Il TAR, dopo avere parzialmente definito il ricorso con una precedente sentenza breve, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto di giurisdizione sulla residua domanda. La controversia non riguardava la qualificazione giuridica del rapporto concessorio, la classificazione delle aree o delle opere demaniali, né l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione dei criteri del canone, ma soltanto l’interpretazione delle condizioni economiche di gara e la corretta applicazione aritmetica di parametri già definiti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di annullamento della nota relativa alla richiesta del canone, ritenendo la controversia devoluta al giudice ordinario. Il giudice amministrativo ha richiamato il criterio di riparto secondo cui, nelle concessioni demaniali marittime, le controversie su canoni, indennità e corrispettivi spettano al giudice ordinario quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e riguardino l’applicazione o l’interpretazione di parametri già fissati, senza esercizio di poteri discrezionali-valutativi dell’amministrazione. La giurisdizione amministrativa sussiste invece quando la lite investa l’esercizio di poteri discrezionali nella determinazione dell’an o del quantum del dovuto. Nel caso concreto, la contestazione concerneva esclusivamente il calcolo del canone sulla base delle condizioni economiche stabilite dalla gara e non l’esercizio di poteri pubblicistici. Il TAR ha indicato la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, quale il possibile difetto di giurisdizione, prima della decisione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine indicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 38 cod. nav.

    Richiamato dalla difesa erariale in relazione all’atto di anticipata occupazione, senza costituire la disciplina decisiva della pronuncia.

  • art. 41 l.r. Sicilia n. 3/2016

    Richiamato nell’oggetto dell’istanza di concessione demaniale marittima, senza essere oggetto di specifica interpretazione decisiva nella sentenza.

  • art. 20 l.r. Sicilia n. 8/2018

    Richiamato quale norma modificativa dell’art. 41 l.r. Sicilia n. 3/2016, senza specifica interpretazione decisiva nella sentenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a canoni, indennità e corrispettivi dovuti per concessioni demaniali marittime, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la lite abbia contenuto meramente patrimoniale e non coinvolga l’esercizio di poteri pubblicistici a tutela di interessi generali.
  • La giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alla determinazione del dovuto in una concessione demaniale sussiste quando l’amministrazione eserciti poteri discrezionali o valutativi, sia in ordine all’an sia in ordine al quantum della prestazione.
  • Quando l’amministrazione si limiti ad applicare aritmeticamente parametri economici già stabiliti dalla legge, dalla lex specialis o dagli atti della gara, la contestazione sulla correttezza del calcolo e sull’interpretazione delle clausole economiche ha natura patrimoniale ed è devoluta al giudice ordinario.
  • La distinzione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria nelle controversie sui canoni demaniali dipende dalla natura concreta della contestazione: l’accertamento tecnico o aritmetico di parametri vincolati spetta al giudice ordinario, mentre l’esercizio di valutazioni discrezionali dell’amministrazione appartiene al giudice amministrativo.
  • In caso di declinatoria di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine previsto dall’art. 11 c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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