Ordinanza n. 377/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, a) dell’attestazione delle ore di sostegno, recante protocollo n. -OMISSIS- del 4/12/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.S. “-OMISSIS--OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-” di Napoli, ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (34 ore settimanali), previa valutazione delle sue concrete esigenze; in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (34 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attestazione di assegnazione di 18 ore di sostegno scolastico e PEI relativo all’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso è stato proposto dal genitore, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore, per ottenere l’annullamento dell’attestazione con cui l’istituto scolastico ha assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno, nonché del PEI e degli atti connessi, e l’accertamento del diritto a un insegnante di sostegno per tutte le 34 ore settimanali di frequenza scolastica. È stato dedotto che il minore, affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, necessitasse di un rapporto in deroga per gravità, come indicato nella documentazione funzionale. La parte ricorrente ha contestato, in particolare, l’assegnazione ridotta delle ore e l’assenza di qualsiasi motivazione negli atti impugnati, nonostante la gravità della situazione complessiva del minore.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Il fumus è stato ravvisato nella mancata motivazione dell’assegnazione di sole 18 ore di sostegno, in rapporto alla situazione di gravità del minore e alle indicazioni della diagnosi funzionale. Il periculum è stato riconosciuto nel pregiudizio evidente alla frequenza scolastica e nella necessità di tutelare gli interessi superiori connessi alla piena integrazione scolastica del minore. È stata quindi confermata la precedente misura presidenziale e accolta la domanda cautelare, con sospensione degli atti impugnati ai fini del riesame. L’amministrazione dovrà procedere, previa integrazione del PEI per l’anno scolastico 2025/2026, a una nuova valutazione e alla conseguente assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica del minore. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata la trattazione di merito alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027, la cui data sarà comunicata successivamente.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
La certificazione della situazione di gravità del minore costituisce un elemento rilevante nella valutazione delle esigenze di sostegno scolastico e della necessità di un eventuale rapporto in deroga.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione degli atti impugnati quando risultino sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno a uno studente con disabilità grave presenta fumus boni iuris quando l’amministrazione non espone le ragioni della quantificazione, soprattutto se la documentazione funzionale evidenzia esigenze assistenziali e didattiche particolarmente intense.
- La quantificazione delle ore di sostegno deve essere preceduta da una valutazione concreta e individualizzata delle esigenze dello studente e deve essere adeguatamente motivata; in presenza di elementi documentali che indicano la gravità della disabilità, l’amministrazione è tenuta a riesaminare la misura assegnata.
- Il pregiudizio alla frequenza scolastica e alla piena integrazione di un minore con disabilità può integrare il periculum in mora necessario per la tutela cautelare, in ragione della natura primaria degli interessi coinvolti.
- Quando gli atti relativi all’assegnazione del sostegno risultano privi di motivazione sufficiente, il giudice può sospenderli ai fini del riesame e ordinare una nuova valutazione previa integrazione del PEI, senza determinare direttamente in via definitiva il numero delle ore spettanti.
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