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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14577/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile. L'impresa appaltatrice sosteneva di avere eseguito parte delle opere e di vantare un residuo credito per lavori svolti, oltre a un danno da lucro cessante; il committente contestava l'esatto adempimento, deducendo vizi e difformità delle opere, l'interruzione del cantiere e il pagamento già effettuato di somme a titolo di acconto. Nel corso del primo grado interveniva un cessionario del credito dell'impresa. Il Tribunale rigettava la domanda di pagamento e accoglieva la riconvenzionale del committente, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice e condannandola al risarcimento del danno. In appello, il cessionario impugnava la decisione sostenendo, in sintesi: che i lavori erano stati pacificamente eseguiti e non potevano più essere rimessi in discussione; che era stato omesso l'esame di un computo metrico analitico prodotto in atti; che la Corte territoriale aveva travisato la CTU, la quale avrebbe quantificato il credito dell'impresa; e che la motivazione era viziata anche quanto alla valutazione delle prove testimoniali. La Corte d'appello, tuttavia, aveva escluso sia la prova dell'inadempimento ascrivibile all'impresa sia la prova dei lavori effettivamente eseguiti in misura tale da giustificare ulteriori pagamenti rispetto a quelli già versati. In Cassazione il ricorrente ha riproposto quattro motivi, deducendo violazione di norme processuali e sostanziali, omesso esame di fatti decisivi, travisamento della consulenza tecnica e vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva affermato in modo incondizionato l'avvenuta esecuzione dei lavori, ma aveva ritenuto non provata la loro effettiva entità e la loro riferibilità all'impresa originaria rispetto alle opere completate da altra ditta; perciò correttamente aveva rigettato sia la domanda di risoluzione per inadempimento sia la pretesa di ulteriori pagamenti, perché l'onere della prova gravava sulla parte che chiedeva il corrispettivo. Quanto al presunto computo metrico e alla CTU, la Cassazione ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a una diversa lettura delle prove e non scalfivano la ratio decidendi, fondata sulla mancata prova dei lavori effettivamente eseguiti. Il quarto motivo, formulato come vizio di motivazione, è stato dichiarato inammissibile perché il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è oggi limitato alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti, non essendo consentita una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1668 c.c.

    richiamato per la domanda di risoluzione per vizi e difformità dell'opera, ma la Corte di merito e la Cassazione hanno ritenuto decisivo il difetto di prova dell'inadempimento e della sua gravità

  • art. 1453 c.c.

    norma applicata dalla Corte d'appello come disciplina generale della risoluzione per inadempimento, in presenza di appalto non completato

  • art. 1455 c.c.

    l'inadempimento, per fondare la risoluzione, deve essere di non scarsa importanza; nel caso concreto tale gravità non è stata provata

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i lavori effettivamente eseguiti e il credito residuo incombeva sull'appaltatore/cessionario che ne chiedeva il pagamento

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per asserito travisamento della prova; la Corte ha escluso che vi fosse un errore percettivo idoneo a integrare la censura

  • artt. 116, comma 2, c.p.c.

    richiamati nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché diretta a contestare la valutazione di merito delle prove

  • art. 166 e 167 c.p.c.

    richiamati nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione finale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali rilevanti sul piano costituzionale, non essendo sufficiente il mero difetto di sufficienza o una richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In un giudizio relativo al corrispettivo di un appalto non ultimato, la parte che pretende il pagamento deve provare non solo l'esistenza del contratto, ma anche l'effettiva entità delle opere eseguite e la loro riferibilità a quella parte, specie se il cantiere è stato completato da altro soggetto.
  • La prova dell'inadempimento dell'appaltatore e della sua gravità, ai fini della risoluzione del contratto, richiede elementi idonei a ricostruire quali lavorazioni siano state eseguite, quali siano rimaste incomplete e quale sia l'incidenza dei vizi o delle difformità sul rapporto contrattuale.
  • La presenza di una consulenza tecnica non vincola il giudice di merito quando la CTU non consenta di distinguere con affidabilità le opere eseguite dalle diverse imprese o non offra basi sufficienti per determinare il credito o il danno.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali; la scelta delle fonti ritenute attendibili e la ponderazione del materiale istruttorio restano riservate al giudice di merito, purché la motivazione sia logicamente comprensibile.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità è oggi circoscritto alle sole anomalie estreme della motivazione, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non essendo sufficiente lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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