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Sentenza

Sentenza n. 12607/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. GSEWEB/P20241039706 del 16.12.2024 recante in oggetto “533617,01 - Comunicazione di esito del procedimento di controllo mediante sopralluogo, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 533617,01, di potenza pari a 1.150,76 kW, sito in 1° Traversa Giovanni Battista Pirelli, snc, nel Comune di Matera (MT). Soggetto Responsabile DSH S.r.l.”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorrer possa e, nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio, (i) la nota prot. n. GSE/P20220005237 del 23.02.2022 recante in oggetto “533617,01 - Comunicazione di avvio del procedimento di controllo mediante verifica documentale, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e del D.M. 31 gennaio 2014 all’impianto fotovoltaico n. 533617,01, di potenza pari a 1.150,76 kW, sito in 1° Traversa Giovanni Battista Pirelli, snc, nel Comune di Matera (MT). Soggetto Responsabile DSH S.r.l.” e (ii) la nota prot. n. GSEWEB/P20240692833 del 5.09.2024 recante in oggetto “533617,01 - Comunicazione di sospensione dei termini del procedimento di controllo mediante verifica documentale, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e del D.M. 31 gennaio 2014 all’impianto fotovoltaico n. 533617,01, di potenza pari a 1.150,76 kW, sito in 1° Traversa Giovanni Battista Pirelli, snc, nel Comune di Matera (MT). Soggetto Responsabile DSH S.r.l.”.

Giustizia amministrativa202502446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di decadenza parziale e rideterminazione della tariffa incentivante da 0,332 a 0,313 euro per kWh per un impianto fotovoltaico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il GSE, all’esito di un procedimento di controllo avviato nel 2022 e concluso nel 2024, ha ritenuto insussistenti i requisiti per la maggiore tariffa prevista per impianti integrati in pergole, serre, tettoie, pensiline o strutture analoghe, riconoscendo invece la tariffa prevista per gli “altri impianti”. La ricorrente ha dedotto: violazione dei limiti dell’autotutela, del termine ragionevole e dei principi di legittimo affidamento, buona fede, certezza del diritto, proporzionalità e stabilità degli investimenti; incompetenza del GSE a sindacare il titolo edilizio e la destinazione dell’area; difetto di istruttoria, travisamento e carenza dei presupposti, sostenendo che l’area fosse destinata a parcheggio e che la documentazione e la relazione tecnica dimostrassero la spettanza della maggiorazione; violazione della partecipazione procedimentale e difetto di motivazione per omessa valutazione delle osservazioni. La società ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla tariffa maggiore. Il GSE ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato su autonome ragioni non adeguatamente contestate e che il potere esercitato fosse di decadenza, non di autotutela. Il TAR ha qualificato il potere come decadenza parziale ex art. 42 d.lgs. 28/2011, poiché il controllo aveva fatto emergere un elemento nuovo: la mancata preesistente destinazione a parcheggio di parte dell’area di installazione, in difformità da quanto dichiarato nella DIA e ai fini dell’ammissione agli incentivi.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Il TAR ha ritenuto che il potere esercitato dal GSE fosse una decadenza parziale, non un mero riesame dell’ammissione originaria né necessariamente un’autotutela, perché il procedimento aveva acquisito nuovi elementi attraverso sopralluogo e analisi delle immagini satellitari, relativi alla destinazione dell’area, mai esaminata nei precedenti controlli. Il provvedimento è stato quindi ritenuto tempestivo, poiché il termine per l’esercizio del potere decorre dalla possibilità di compiere un completo accertamento dei fatti. Anche qualificando il potere come autotutela, il superamento del termine ragionevole sarebbe stato giustificato dalla non corretta rappresentazione dei fatti imputabile al beneficiario e dall’interesse pubblico al recupero di incentivi non spettanti; tale rappresentazione esclude inoltre la formazione di un legittimo affidamento tutelabile. Il GSE non ha invaso le competenze comunali: ha verificato autonomamente, ai fini dell’incentivo, la corrispondenza tra le dichiarazioni del beneficiario e lo stato dei luoghi, senza sindacare la validità o l’efficacia della DIA. L’istruttoria è stata ritenuta adeguata, essendo fondata su documenti, sopralluogo e immagini satellitari. La relazione tecnica di parte ha valore meramente indiziario e non può sostituire l’accertamento demandato al GSE. Non vi è stata inversione dell’onere della prova: in materia di incentivi energetici opera il principio di autoresponsabilità, per cui il beneficiario deve provare i requisiti di accesso e conservare per tutta la durata del rapporto la documentazione necessaria. Le fotografie prodotte dalla società, riferite a un momento successivo, non dimostravano la preesistente destinazione a parcheggio. Infine, il contraddittorio procedimentale è stato rispettato: il GSE ha comunicato l’avvio e la sospensione del procedimento, richiesto documenti e valutato le osservazioni pertinenti. L’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione, ma solo a considerare le osservazioni pertinenti e a motivare sinteticamente le ragioni del loro mancato accoglimento. È stata respinta anche la domanda di accertamento della spettanza della tariffa maggiore. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 42 d.lgs. 28/2011

    Attribuisce al GSE il potere di effettuare controlli sugli impianti incentivati e di disporre la decadenza, anche parziale, o la rideterminazione del beneficio quando emergano elementi incompatibili con i requisiti di accesso; nel caso concreto il potere è stato qualificato come decadenza parziale.

  • D.M. 31 gennaio 2014

    Disciplina i controlli del GSE e impone al soggetto responsabile di conservare la documentazione necessaria a dimostrare la spettanza della tariffa per tutta la durata del rapporto incentivante.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    I principi sull’annullamento d’ufficio rilevano, secondo il TAR, anche nel sistema dei controlli del GSE quando il potere sia qualificato come autotutela; il termine ragionevole può essere superato in presenza di una falsa o lacunosa rappresentazione dei fatti.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di valutare le memorie e i documenti presentati dall’interessato quando pertinenti all’oggetto del procedimento, senza richiedere una confutazione analitica di ogni osservazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; la motivazione sintetica è sufficiente quando l’amministrazione abbia esaminato gli apporti procedimentali pertinenti.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per invasione delle attribuzioni altrui ricorre quando un’amministrazione eserciti un potere non spettante o sindachi la validità e l’efficacia di un titolo di competenza di altra amministrazione; non ricorre quando risolva incidentalmente questioni pregiudiziali nell’esercizio della propria competenza.

  • art. 1, comma 2, D.M. 31 gennaio 2014

    Concorre a fondare l’obbligo del beneficiario di dimostrare e conservare la documentazione relativa ai requisiti dell’incentivo.

  • art. 9, comma 3, D.M. 31 gennaio 2014

    Estende l’obbligo di conservazione alla documentazione necessaria a dimostrare la spettanza della tariffa per tutta la durata del rapporto incentivante.

  • D.M. 6 agosto 2010

    Disciplina il Terzo Conto energia e le tipologie installative cui corrispondono differenti tariffe incentivanti; la controversia riguardava la spettanza della tariffa per strutture assimilabili a pergole, serre, tettoie o pensiline.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    La valutazione delle osservazioni procedimentali è dovuta nei limiti della loro pertinenza rispetto all’oggetto del procedimento.

Massime di principio

  • Il potere del GSE di verificare, dopo l’ammissione agli incentivi, la sussistenza dei requisiti e di rideterminare o ridurre la tariffa è qualificabile come decadenza, anziché come autotutela, quando il procedimento faccia emergere nuovi elementi fattuali relativi a requisiti solo dichiarati o autocertificati e mai sottoposti a precedente verifica sostanziale in contraddittorio.
  • Il termine per l’esercizio del potere di decadenza del GSE decorre dal momento in cui l’amministrazione dispone degli elementi necessari per un compiuto accertamento dei fatti e per la corretta valutazione dell’interesse pubblico; il controllo può pertanto essere esercitato anche a distanza di anni dall’ammissione all’incentivo.
  • Anche quando il potere del GSE sia qualificato come autotutela, il superamento del termine ragionevole può essere giustificato dalla falsa o lacunosa rappresentazione dei fatti imputabile al beneficiario; in tale ipotesi l’interesse pubblico al recupero di incentivi non spettanti prevale ordinariamente sugli interessi del destinatario e non si forma un legittimo affidamento tutelabile.
  • Il GSE, nell’accertare i requisiti per la spettanza dell’incentivo, può risolvere autonomamente questioni fattuali o giuridiche rilevanti per il rapporto incentivante, anche se tali questioni sono state valutate diversamente dal Comune ai fini del titolo edilizio, senza per ciò stesso esercitare un sindacato sulla validità o efficacia del titolo autorizzativo.
  • In materia di incentivi energetici opera il principio di autoresponsabilità: il beneficiario deve provare tutti i presupposti dell’ammissione, conservare per tutta la durata del rapporto la documentazione necessaria e non può pretendere che il controllo tardivo trasferisca al GSE l’onere di ricostruire autonomamente i requisiti o attivi un generalizzato soccorso istruttorio.
  • L’amministrazione deve esaminare le osservazioni procedimentali pertinenti, ma non è tenuta a confutarle analiticamente una per una; è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto delle ragioni per cui gli apporti dell’interessato non superano le criticità accertate.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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