Sentenza del 30/01/2017 n. 884 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - FATTURAZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa fiscale sostenendo la carenza di prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate e, conseguentemente, dell'indeducibilità dei relativi costi e dell'indetraibilità dell'IVA. La questione riguarda la ripartizione dell'onere probatorio: inizialmente spetta all'Amministrazione dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non sono state realmente effettuate; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione o deduzione.
La decisione
La contestazione del contribuente non è stata accolta sul piano dell'onere probatorio. È stato ribadito che, quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, la sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente a provare il diritto alla detrazione dell'IVA o alla deduzione dei costi, poiché tali elementi possono essere facilmente precostituiti o falsificati. Il contribuente deve quindi fornire una prova concreta dell'effettività delle operazioni.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sull'onere della prova nelle operazioni inesistenti
L'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e della detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni non sono state effettuate.
L'Amministrazione deve prima fornire elementi, anche presuntivi, idonei a mettere in discussione l'effettività delle operazioni. Solo dopo questo passaggio l'onere della prova si trasferisce sul contribuente.
Cassazione civile, n. 12802/2011
Non è sufficiente la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.
Fatture formalmente corrette, registrazioni contabili e pagamenti tracciati non dimostrano da soli che la prestazione sia stata realmente eseguita; occorrono elementi sostanziali e concreti sull'effettività dell'operazione.
Massime di principio
- Nelle contestazioni relative a fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve inizialmente fornire una prova, anche presuntiva, dell'inesistenza delle operazioni.
- Se gli elementi presuntivi dell'Amministrazione sono sufficienti, il contribuente deve dimostrare concretamente che le operazioni sono state realmente effettuate e che il costo o l'IVA possiedono i requisiti per la deduzione o detrazione.
- La mera correttezza formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente: è necessario produrre documentazione sostanziale, come contratti, ordini, documenti di trasporto, rapporti di esecuzione, corrispondenza commerciale e altri elementi coerenti con la prestazione.
- La tracciabilità del pagamento costituisce un elemento favorevole, ma non decisivo, perché il pagamento potrebbe riferirsi a un'operazione fittizia o essere stato precostituito.
- In una situazione simile è essenziale valutare sia la solidità degli indizi raccolti dall'Amministrazione sia la capacità del contribuente di ricostruire documentalmente e sostanzialmente l'effettiva esecuzione delle operazioni.
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