Sentenza n. 5366/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’annullamento; a) del decreto prot. -OMISSIS-notificato il 30.9.24, con il quale è stato confermato il decreto -OMISSIS-, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente; b) degli accertamenti delle Forze dell’Ordine (di cui si ignorano gli estremi), genericamente citati nel decreto sub lett.a); c) della relazione del Dirigente dell’Area I – Staff 3/OSP prot. -OMISSIS-del 18.9.24 (di cui si ignora il contenuto), genericamente citata nel decreto sub lett. a); d) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresa, per quanto di ragione, la nota prefettizia prot. -OMISSIS- del 21.6.24, richiamata nel decreto sub lett.a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio del 20 settembre 2024, notificato il 30 settembre 2024, di conferma del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente disposto il 16 gennaio 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nuova conferma prefettizia del divieto di detenzione di armi, già disposto nel 2019 dopo il suo deferimento per riciclaggio. Il reato è stato poi riqualificato in sede penale come tentato riciclaggio, con condanna nel 2022 confermata in appello nel 2023. Dopo l’annullamento per difetto di motivazione di un precedente decreto prefettizio di conferma del 9 febbraio 2023 e una nuova richiesta di riesame, la Prefettura ha nuovamente confermato il divieto. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare il difetto di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione avrebbe fondato la decisione su circostanze risalenti, già conosciute e non valorizzate nel precedente riesame, e non avrebbe rivalutato l’affidabilità attuale alla luce della riqualificazione del reato in tentato riciclaggio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità prefettizia e la possibilità di fondare il giudizio prognostico anche su fatti non penalmente rilevanti, ha rilevato che la decisione deve poggiare su un’istruttoria adeguata e su motivazione congrua, sindacabile in caso di illogicità, travisamento o carenza istruttoria o motivazionale. Nel caso concreto, la Prefettura ha richiamato l’identificazione del ricorrente nel 2010 in compagnia di persona con precedenti per ricettazione, la sanzione del 2021 per circolazione con assicurazione scaduta e l’identificazione del 2023 in compagnia di persona con precedenti per riciclaggio, senza spiegare perché tali circostanze, già note e non richiamate nel precedente decreto del 2023, dimostrassero ancora l’inaffidabilità. Inoltre, non ha compiuto una reale valutazione della sopravvenuta riqualificazione del reato originario in delitto tentato né verificato in modo attuale il perdurare del rischio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato ove dovuto e versato.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito.
Il divieto di detenzione non presuppone un abuso effettivo delle armi, ma può fondarsi su una prognosi di inaffidabilità; tale valutazione resta sindacabile per palese illogicità o irragionevolezza, travisamento, carenza dei presupposti, istruttoria o motivazione.
artt. 56 e 648-bis c.p.
Inoltre, nel provvedimento non vi è alcuna reale rivalutazione della posizione del ricorrente alla luce del fatto che il reato che aveva dato la stura al divieto di detenere armi nel 2019 è stato riqualificato dal Giudice penale come delitto tentato (artt. 56 e 648 bis).
La riqualificazione del reato originariamente posto a fondamento del divieto costituisce una sopravvenienza che l’Amministrazione deve considerare nella rivalutazione della persistente inaffidabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il giudice dispone l’oscuramento delle generalità quando ricorrono i presupposti di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, congiuntamente alla normativa nazionale, a fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi può essere fondato su una valutazione prognostica di possibile abuso, senza necessità di provare un abuso effettivo; la prognosi deve tuttavia derivare da una valutazione complessiva e attuale delle circostanze personali e del contesto dell’interessato.
- Quando l’Amministrazione conferma a distanza di anni un divieto di detenzione di armi, deve svolgere un’istruttoria adeguata e motivare specificamente il perdurare dell’inaffidabilità, considerando le sopravvenienze rilevanti e spiegando il significato attuale dei fatti posti a fondamento della misura.
- Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione alla prognosi discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, ma può sindacarla per palese illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria o di motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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