Sentenza del 22/09/2020 n. 4159 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 262/2020 TARSU - RIFIUTI SPECIALI - Smaltimento in proprio - Onere della prova - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte afferma che l'onere di provare lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali grava sul contribuente. Tale onere è assolto quando il contribuente produce il contratto di smaltimento riferito allo specifico immobile (la cui superficie è pacifica) e dimostra che il cespite è effettivamente destinato a produzione industriale che genera rifiuti speciali: in tal caso è riconosciuta l'esenzione dalla tassa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugna l'avviso di pagamento Tarsu sostenendo di essere esente per lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali prodotti nell'immobile indicato. La questione centrale è l'onere della prova: il contribuente afferma di aver provveduto allo smaltimento tramite contratto con impresa di smaltimento, riferito allo specifico cespite la cui superficie è dichiarata e pacifica tra le parti, e che l'immobile è adibito a produzione industriale che genera rifiuti speciali.
Norme richiamate
Tarsu (normativa sul tributo sui rifiuti)
La disciplina del tributo prevede l'esenzione per i rifiuti speciali smaltiti autonomamente; occorre però provare il concreto smaltimento riferito al cespite tassato.
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Applicazione del principio che chi afferma un fatto deve provarlo: il contribuente, che deduce lo smaltimento autonomo, è tenuto a fornire la prova pertinente (es. contratto di smaltimento riferito all'immobile).
Massime di principio
- L'onere della prova relativo all'esenzione Tarsu per rifiuti speciali è a carico del contribuente: senza prova adeguata l'esenzione non può essere riconosciuta.
- La prova ritenuta idonea è documentale e deve collegare esplicitamente lo smaltimento allo specifico immobile (es. contratto di smaltimento indicante l'ubicazione/fornitore e la periodicità), non basta una generica dichiarazione.
- La superficie dell'immobile e la sua destinazione produttiva devono essere pacifiche o altrimenti provate: se la superficie è contestata occorre anche dimostrare la corrispondenza tra dichiarazione e realtà del cespite.
- Se il contribuente dimostra contrattualmente lo smaltimento e che l'immobile è destinato a produzione che genera rifiuti speciali, l'esenzione dalla Tarsu per tali rifiuti è riconosciuta.
- In mancanza di documentazione specifica o se il contratto non è riferibile all'immobile tassato, prevale l'ente impositore e l'obbligo tributario rimane dovuto.
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