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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34962/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge e vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.), contestando in particolare l'acquisizione agli atti, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa Roberto Donnarumma e sostenendo che la modalità di notificazione dell'avviso di udienza preliminare e la successiva irreperibilità dimostrerebbero una volontaria sottrazione del teste al contraddittorio, con conseguente illegittimità dell'utilizzo di tali dichiarazioni ai fini della condanna per rapina aggravata

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la sopravvenuta irreperibilità del teste Donnarumma era prevedibilmente collegata al lungo decorso del procedimento e a verifiche attribuibili a condizioni di fatto sopravvenute (utenza inattiva, trasferimenti), e non a una volontaria scelta di sottrarsi al contraddittorio. Di conseguenza l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. dei verbali predibattimentali è stata ritenuta legittima e la sentenza di condanna per rapina aggravata è stata sostanzialmente confermata. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 628, commi 2 e 3 n. 1

    Norma che definisce il reato di rapina aggravata contestato all'imputato; utilizzata per qualificare il fatto per cui è intervenuta la condanna in primo e secondo grado

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (violazione di legge e vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo infondato

  • Codice di procedura penale, art. 526, comma 1-bis

    Prevede il divieto, salvo condizioni, di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali del teste divenuto irreperibile quando l'irreperibilità sia volontaria; la Corte ha applicato tale principio valutando l'assenza di prove della volontarietà dell'allontanamento

  • Codice di procedura penale, art. 512

    Consente l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni rese predibattimentali quando il dichiarante sia divenuto irreperibile; la Corte ha ritenuto che i presupposti per l'acquisizione fossero rispettati in presenza di documentati tentativi di ricerca

  • Codice di procedura penale, art. 154

    Norma sulla notifica degli atti relativi alla fase delle indagini e dell'udienza preliminare; la Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di udienza preliminare fosse comunque perfezionata secondo le regole applicabili

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede sanzioni e condanne alle spese per ricorsi manifestamente infondati o colposi; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento in base a tale norma

  • Giurisprudenza di legittimità (principio della "prognosi postuma")

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'imprevedibilità dell'evento che ha reso impossibile la ripetizione dell'atto deve essere accertata tramite una prognosi ex post che verifica la correttezza della valutazione compiuta dalla parte all'epoca delle ricerche; applicato per stabilire che l'irreperibilità del teste era sopravvenuta e non volontaria

Massime di principio

  • Per ammettere dichiarazioni predibattimentali di un soggetto poi irreperibile è necessario che il giudice accerti, con la cosiddetta prognosi postuma, l'imprevedibilità dell'evento e l'adeguatezza delle ricerche svolte al momento in cui sono state esperite
  • La sola mancata notifica successiva della citazione a comparire non prova di per sé una volontaria sottrazione del teste: occorre dimostrare elementi concreti che attestino la scelta consapevole del soggetto di sottrarsi al contraddittorio
  • Il giudice deve compiere ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità (tentativi di notifica, ricerche presso indirizzi indicati, verifiche telefoniche, attestazioni degli agenti) prima di escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali
  • Il lungo decorso temporale tra il fatto e la celebrazione del giudizio può essere una causa lecita dell'irreperibilità e giustificare l'acquisizione ex art. 512 c.p.p.; la distanza temporale deve però essere documentata
  • Chi impugna l'uso di dichiarazioni predibattimentali come il difensore deve fornire elementi concreti e specifici a sostegno dell'ipotesi di volontarietà dell'allontanamento; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
  • In fase difensiva è fondamentale produrre e documentare elementi probatori contrari (es. registrazioni telefoniche, testimonianze sull'effettiva reperibilità, deleghe formali) per contrastare la valutazione di sopravvenuta irreperibilità fatta dal giudice

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