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Ordinanza

Ordinanza n. 1977/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 21.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 27.1.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e della mancata copertura del contingente stabilito, con specifico riguardo a quello extra UE non residente; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia. Per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. Nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 21.1.2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 27.1.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.

Giustizia amministrativa202602398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Non ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026, graduatoria nazionale del semestre filtro e atti presupposti, nonché dinieghi o limitazioni all'accesso alla documentazione delle prove

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la propria non ammissione al corso di medicina e chirurgia nell'ambito della procedura nazionale del cosiddetto semestre filtro, impugnando la graduatoria nazionale, il risultato e la correzione delle prove, i decreti ministeriali disciplinanti la procedura, gli atti organizzativi degli atenei e la determinazione dei posti disponibili. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione, anche in soprannumero, e il rilascio della documentazione richiesta con istanza di accesso. Le censure, valutate in sede cautelare, riguardavano principalmente l'irragionevolezza e l'illegittimità del meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal D.M. n. 1115/2025, la violazione della par condicio e dell'affidamento dei candidati, le difficoltà linguistiche degli studenti stranieri, la disparità derivante dalla presenza di diverse commissioni universitarie, l'erroneità o ambiguità di alcuni quesiti, la violazione dell'anonimato, la mancata attribuzione o redistribuzione di posti, la determinazione del contingente e del fabbisogno professionale, l'eterogeneità delle attività formative e le irregolarità nello svolgimento delle prove. Sono state inoltre dedotte censure relative alla mancata ostensione degli atti di correzione e valutazione delle prove.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., ritenendo le censure non assistite, allo stato, da una prognosi favorevole. Ha ritenuto che il meccanismo del D.M. n. 1115/2025, pur complesso, bilanci ragionevolmente l'esigenza di saturare i posti disponibili con la tutela dell'affidamento e della par condicio: i candidati che avevano conseguito tre sufficienze secondo le regole originarie restano prioritari, mentre gli altri sono collocati in fasce ordinate secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Ha escluso una disparità di trattamento, poiché tutti i candidati disponevano delle medesime informazioni e concorrevano in coorti coerenti con la loro situazione. Ha rilevato che il semestre filtro riduce gli svantaggi linguistici, essendo gli esami riferiti alle materie insegnate nel primo semestre; la difficoltà linguistica allegata non era comunque provata e gli studenti residenti all'estero beneficiavano di una riserva di posti. Le censure sulle commissioni erano generiche; quelle relative all'accesso agli atti dovevano essere valutate nell'ambito della disciplina dell'accesso documentale e non costituivano, di per sé, un vizio della procedura. L'eventuale pluralità di risposte corrette nei quesiti aperti avrebbe potuto incidere, al più, sulla valutazione individuale e sul punteggio del candidato, non comportare l'annullamento dell'intera selezione né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse. Le doglianze sui quesiti a risposta multipla erano prive di interesse, non essendo stato specificato quale risposta fosse stata data né dimostrato che il diverso punteggio avrebbe consentito l'ingresso nei posti disponibili. Quanto all'anonimato, il TAR ha richiamato il principio per cui rileva solo una violazione non irrilevante e ha escluso, in questa fase, la concreta possibilità di alterazione dei risultati, considerata la chiusura dei materiali alla presenza di studenti sorteggiati e la successiva rilevazione informatica da parte del CINECA. Le censure sulla mancata copertura o redistribuzione dei posti e sulla determinazione del contingente sono state ritenute prive di interesse, poiché il ricorrente non era entrato in graduatoria; quelle sul fabbisogno professionale sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, con avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le doglianze sulle modalità formative e sulle irregolarità delle prove sono state giudicate generiche e apodittiche. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, stabilendo contenuti, modalità e termini della pubblicazione, a pena di improcedibilità. Ha posto a carico del ricorrente le spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare

    La concessione della tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR li ha esclusi.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ciò da valersi anche come avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per avvisare le parti della possibile declaratoria di inammissibilità delle censure sul fabbisogno professionale per mancata evocazione del Ministero della Salute.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero

    Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, imponendo tuttavia l'indicazione nominativa dei destinatari e il rispetto delle modalità stabilite dal giudice.

  • sentenza Adunanza Plenaria n. 27/2013

    non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo “una violazione non irrilevante” delle regole sull’anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura

    La violazione dell'anonimato è invalidante solo quando presenti una consistenza non irrilevante e sia idonea a incidere concretamente sull'imparzialità della procedura.

  • d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71

    nel consentire la libera frequenza del semestre-filtro e la prosecuzione degli studi a seguito del superamento degli esami di profitto

    Il nuovo sistema del semestre filtro collega l'accesso al secondo semestre al superamento degli esami sulle materie frequentate, riducendo secondo il TAR i potenziali svantaggi competitivi derivanti dalla conoscenza della lingua italiana.

  • art. 46, comma 3, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    la normativa provvede ... alle esigenze di formazione linguistica degli studenti stranieri

    La disposizione è stata richiamata per ritenere disciplinate le esigenze di formazione linguistica degli studenti stranieri.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992

    rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra

    La censura relativa alla determinazione del fabbisogno professionale è stata ritenuta inammissibile, in sede cautelare, per mancata chiamata in giudizio del Ministero della Salute.

  • art. 3, commi 1 e 2, l. n. 264/1999

    parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999

    Le disposizioni sono richiamate tra gli atti e i criteri contestati per la determinazione del potenziale formativo e dei posti disponibili; le relative censure sono state ritenute carenti di interesse o non favorevolmente valutabili.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un sistema di graduatoria modificato dopo lo svolgimento delle prove non è manifestamente irragionevole se preserva la priorità dei candidati che soddisfacevano le condizioni originarie e ordina gli altri candidati secondo fasce coerenti con il grado di prossimità a tali condizioni, bilanciando la copertura dei posti con tutela dell'affidamento, par condicio e imparzialità.
  • Quando una procedura selettiva prevede coorti o fasce differenziate sulla base dei risultati conseguiti e del grado di deroga alle condizioni originarie, la parità di trattamento può ritenersi assicurata se i candidati sono comparati con altri che si trovano nella medesima situazione e tutti disponevano delle medesime informazioni al momento della prova.
  • L'eventuale pluralità di risposte corrette in una prova selettiva può incidere sulla valutazione individuale e comportare la riassegnazione del punteggio al candidato interessato, ma non determina automaticamente l'annullamento dell'intera procedura né l'attribuzione di punteggio per risposte omesse.
  • La censura relativa a quesiti errati o alla diversa attribuzione del punteggio è priva di interesse se il candidato non indica la risposta fornita e non dimostra che il punteggio conseguibile in via corretta gli avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile.
  • La violazione delle regole sull'anonimato in una procedura selettiva è invalidante solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere l'imparzialità della valutazione; la mera partecipazione dei commissari alla consegna o al ritiro dei materiali non basta se il sistema di sigillatura e rilevazione informatica esclude, in concreto, la possibilità di alterazione.
  • Quando il ricorso investe una graduatoria nazionale con un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano indicati nominativamente i destinatari, pubblicati integralmente gli atti prescritti e rispettati i termini stabiliti, la cui inosservanza può comportare l'improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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