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Sentenza

Sentenza n. 2039/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania –DGRC -n.800del 29.12.2023, successivamente comunicata, con la quale sono stati approvati i criteri ed assegnati per l’anno 2023 ed in via provvisoria per l’anno 2024,i limiti di spesa alle strutture private accreditate, in uno a tutti i suoi allegati; b) del Decreto Dirigenziale –D.D. -n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>>alla DGRC n.800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati; c) della Deliberazione del Direttore Generale –DDG -dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno–ASL SA–, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023, della quale si ignorano il numero e la data di adozione; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Giustizia amministrativa202401516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dei criteri e assegnazione dei limiti di spesa alle strutture private accreditate per il 2023 e, in via provvisoria, per il 2024; decreto dirigenziale attuativo e atto di recepimento dell’ASL

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura privata accreditata ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, il decreto dirigenziale n. 130 del 12 febbraio 2024, adottato in attuazione della deliberazione, l’atto dell’ASL Salerno di recepimento dei relativi contenuti e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, chiedendone l’annullamento. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti. Prima dell’udienza pubblica, con memoria del 23 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente nella memoria depositata il 23 marzo 2026. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti regionali e dell’ASL impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, quando il giudice ne prenda atto e non sussistano ragioni per proseguire il giudizio.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati; la decisione si limita alla definizione processuale del giudizio.
  • La mancata opposizione dell’amministrazione e la richiesta della parte ricorrente possono costituire giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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