Cassazione Penale, Sentenza n. 7398/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) con pena di due anni di reclusione ciascuno per reati di bancarotta in continuazione. Denunciavano: (1) vizio del consenso alla definizione per patteggiamento, per omissione nella motivazione della sentenza della loro richiesta di sostituzione della pena con la semidetenzione ai sensi degli artt. 53 e ss. della L. n. 689/1981 (richiesta ritenuta presentata con le istanze ex art. 444 c.p.p.); (2) carenza di motivazione e difetto di correlazione per il mancato esame della suddetta richiesta di sostituzione.
La decisione
Il Pubblico Ministero presso la Corte aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Tuttavia il difensore dei ricorrenti ha depositato in data 15/11/2023 formale rinuncia ai ricorsi (nota del difensore Avv. Angelo Andrea Aluisi con procure speciali). Per effetto di tale rinuncia il Collegio ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, rilevando profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità, ha disposto il versamento di una somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La Corte, dunque, non è entrata nel merito dei motivi sostanziali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); è il titolo della definizione del procedimento con pena applicata, rispetto alla quale i ricorrenti hanno proposto motivi di impugnazione.
artt. 53 e ss. L. n. 689/1981
Norme sulla sostituzione della pena con sanzioni sostitutive (es. semidetenzione); i ricorrenti avevano chiesto che la pena concordata fosse sostituita con la semidetenzione, richiesta che la sentenza impugnata non avrebbe motivatamente affrontato secondo i ricorrenti.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando vi sia rinuncia da parte di chi ha proposto il ricorso; il Collegio l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi in forza della rinuncia depositata.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Corte Cost. n.186 del 2000 (richiamata)
Richiamata in relazione ai profili di colpa che giustificano l'irrogazione di un versamento alla Cassa delle ammende in caso di causa di inammissibilità imputabile ai ricorrenti.
Massime di principio
- La formale rinuncia al ricorso da parte del difensore rende il ricorso inammissibile ex art. 591 c.p.p.; il giudice non entra nel merito dei motivi impugnatori.
- La rinuncia comporta effetti economici: condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, obbligo di versamento alla Cassa delle ammende (valutazione discrezionale del giudice).
- Se l'obiettivo è ottenere che il giudice si pronunci su richieste connesse al patteggiamento (es. sostituzione della pena con semidetenzione), occorre non rinunciare al gravame e assicurarsi che tali richieste siano chiaramente reiterate e documentate in modo da non essere ritenute abbandonate o inesistenti.
- L'assenza degli imputati nel processo non determina automaticamente l'invalidità del consenso al patteggiamento; eventuali vizi del consenso devono essere tempestivamente impugnati e non possono essere sanati da una successiva rinuncia al ricorso.
- La presenza di una richiesta del Pubblico Ministero di annullamento con rinvio non impedisce l'effetto preclusivo della rinuncia formale del ricorrente: la rinuncia estingue la controversia in ordine al controllo giudiziario richiesto in appello.
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