Cassazione Penale, Ordinanza n. 10236/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione in executivis tra alcuni reati già irrevocabilmente giudicati e altri reati per i quali era intervenuta una precedente unificazione in continuazione. In particolare, contesta il diniego opposto dal giudice dell'esecuzione alla riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati di tentata estorsione, porto e detenzione di arma comune da sparo e danneggiamento, sostenendo che tali fatti sarebbero collocabili nel medesimo contesto criminoso di altri reati, già ritenuti in continuazione. Le censure sono state ritenute dalla Corte essenzialmente confutative e generiche, anche perché non confrontate in modo decisivo con la ratio dell'ordinanza impugnata; viene richiamato, come profilo critico, anche un errore meramente descrittivo del giudice dell'esecuzione nel riferirsi alle precedenti sentenze come aventi ad oggetto plurime vicende omicidiarie, oltre alla valorizzazione del mancato richiamo dell'aggravante ex art. 7 L. n. 203/1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'apprezzamento del giudice dell'esecuzione, il quale aveva escluso la sussistenza di un originario e riconoscibile disegno criminoso comune tra i reati dedotti, valorizzando la disomogeneità dei fatti e il diverso contesto in cui si collocavano. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, ma solo se i reati dedotti rientrano in un unico programma criminoso originariamente deliberato.
art. 81, comma 2, c.p.
L'identità del disegno criminoso richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie determinata di condotte criminose; non basta una generica propensione a delinquere o un programma di vita criminale.
art. 7 legge n. 203 del 1991
La mancata applicazione dell'aggravante è stata considerata un elemento significativo nel valutare l'insussistenza di un contesto di criminalità organizzata rilevante ai fini della continuazione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario che i reati siano parte di un unico programma criminoso già concepito nelle sue linee essenziali al momento della commissione del primo fatto.
- La continuazione non coincide con un generico programma di vita delinquenziale: occorre l'originaria progettazione di una serie individuata di reati, non una mera propensione alla devianza.
- Il giudice deve valorizzare indici concreti della unitarietà del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, bene giuridico offeso, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta e sistematicità; tuttavia nessun indice è di per sé decisivo se i fatti successivi appaiono frutto di determinazioni estemporanee.
- L'accertamento della sussistenza del medesimo disegno criminoso è tipicamente riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è logica, congrua e non viziata da travisamento dei fatti.
- Le censure che si limitano a una contestazione fattuale generica o confutativa, senza misurarsi con la ratio della decisione impugnata, non sono idonee a scardinare il diniego della continuazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →