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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona in data ignota, mai notificato al ricorrente e conosciuto nei soli suoi effetti in data 14.07.2025, con il quale è stata “archiviata la pratica”, o meglio revocato il nulla osta al lavoro subordinato (Prot. N. P AN/L/Q/2023/102810) richiesto dal Sig. HOSSAIN Monir a favore del lavoratore Sig. ISLAM Md Nazrul ed emesso dal SUI di Ancona in data 16.04.2025; 2) di ogni altro atto a questi presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2.2.2026: 3) del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Ancona in data 02-03.12.2025, notificato in data 03.12.2025 con il quale è stata “confermata […] l’intervenuta decadenza del nulla osta n. P-N/L/Q/2023/102810” richiesto dal Sig. HOSSAIN Monir a favore del lavoratore Sig. ISLAM Md Nazrul ed emesso dal SUI di Ancona in data 16.04.2025; 4) di ogni altro atto a questi presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo;

Giustizia amministrativa202500679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione e revoca del nulla osta al lavoro subordinato, successivamente sostituite da un provvedimento confermativo della decadenza del nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione della pratica e la revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato, disposte perché erano decorsi i termini previsti dall’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 senza la conferma della domanda da parte del datore di lavoro. La mancata conferma era dipesa dall’utilizzo di diversi indirizzi di posta elettronica, conseguente alla perdita dell’abilitazione del CAF inizialmente incaricato, al ricorso a un nuovo CAF e alla successiva indicazione dell’indirizzo personale del richiedente. Nel procedimento erano inoltre emersi un errore nella data di nascita del richiedente, problemi di caricamento del nulla osta sul portale e scambi di comunicazioni e ticket di assistenza tra il richiedente e lo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della decadenza e della revoca, evidenziando la propria buona fede, la chiara volontà di concludere il contratto di soggiorno e l’assenza di ragioni ostative sostanziali. A seguito dell’ordinanza cautelare n. 255/2025, l’Amministrazione ha riesaminato la posizione e ha adottato un provvedimento confermativo della decadenza, impugnato con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’atto originario era stato superato dal successivo provvedimento confermativo, impugnato con motivi aggiunti. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento del 3 dicembre 2025. Il Collegio ha ritenuto che la decadenza fosse stata determinata esclusivamente dal decorso del termine per la conferma automatica della pratica e che non fossero emersi motivi ostativi sostanziali. La documentazione dimostrava la buona fede del richiedente, la sua costante volontà di proseguire la procedura e le difficoltà derivanti dal cambiamento del CAF, dalla pluralità degli indirizzi e da malfunzionamenti o impedimenti del sistema amministrativo. L’Amministrazione, ignorando tali circostanze e le risultanze documentali, aveva applicato un automatismo ostativo in violazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti con i privati, nonché dell’obbligo di considerare le manifestazioni di interesse intervenute prima del diniego, anche quando la procedura telematica non si sia perfezionata correttamente. Le spese sono state compensate per la novità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    Il decorso del termine per la conferma della domanda di nulla osta non consente di applicare automaticamente la decadenza quando le circostanze concrete evidenziano la buona fede del richiedente, la sua effettiva volontà di proseguire la procedura e impedimenti o disfunzioni riconducibili anche al sistema amministrativo.

  • art. 1, comma 2, l. n. 241/1990

    Il rapporto tra amministrazione e privato deve essere improntato a collaborazione e buona fede; l’amministrazione deve considerare le manifestazioni di interesse del privato e le circostanze concrete, evitando automatismi ostativi quando non emergano ragioni sostanziali contrarie.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La decadenza da un nulla osta al lavoro subordinato non può essere applicata in modo meramente automatico per il solo decorso del termine di conferma della domanda quando il mancato adempimento sia spiegato da buona fede, cambiamenti negli intermediari o negli indirizzi di comunicazione, difficoltà tecniche e interlocuzioni documentate con l’amministrazione, in assenza di motivi ostativi sostanziali.
  • Il principio di collaborazione e buona fede previsto dall’art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990 impone all’amministrazione di valutare le manifestazioni di volontà e di interesse del privato intervenute prima dell’adozione del diniego, anche se la procedura telematica non è stata completata correttamente.
  • Quando il procedimento coinvolge diritti fondamentali dello straniero, l’amministrazione deve evitare automatismi procedurali sproporzionati e verificare concretamente se il mancato perfezionamento della procedura dipenda da una condotta colpevole dell’interessato oppure da circostanze eccezionali e da disfunzioni del sistema amministrativo.
  • Il provvedimento originario è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, viene sostituito da un nuovo provvedimento confermativo, autonomamente impugnato con motivi aggiunti; la legittimità della vicenda deve allora essere esaminata rispetto al nuovo atto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoria

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