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Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 11715 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2002. L'Ufficio riteneva decaduto il contribuente dalla detrazione per spese di ristrutturazione edilizia, poiché la dichiarazione di esecuzione dei lavori, sottoscritta da un professionista abilitato e richiesta per lavori superiori a lire 100.000.000 (pari a 51.645,69 euro), era stata inviata il 22 ottobre 2003, dopo la conclusione dei lavori. Secondo l'Agenzia, la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata quando i lavori superavano la soglia oppure, comunque, entro il termine per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2002. In cassazione l'Agenzia ha inoltre sostenuto che la comunicazione avrebbe potuto essere presentata almeno entro l'esercizio dell'attività accertatrice dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate perché l'argomento relativo alla possibilità di presentare la comunicazione fino all'esercizio dell'attività accertatrice costituiva una questione nuova, non discussa nei precedenti gradi di giudizio. I motivi di ricorso per cassazione devono riguardare questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito e non possono modificare i termini della controversia introducendo nuovi elementi di fatto o di diritto. La Corte non ha quindi deciso nel merito il termine corretto per la comunicazione, ma ha confermato l'esito favorevole al contribuente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale era stata emessa la cartella di pagamento.

  • Legge n. 449 del 1997, art. 1

    Prevede il regime di detrazione fiscale per determinate spese di recupero del patrimonio edilizio.

  • D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, art. 1, comma 1, lett. d)

    Richiede, per lavori di importo superiore a lire 100.000.000, la trasmissione al Centro di servizio di Pescara di una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato. La sentenza non stabilisce definitivamente il termine sostanziale di presentazione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per novità della questione prospettata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve riguardare questioni già trattate nei precedenti gradi di giudizio.

  • Codice civile, art. 1117, n. 1

    Individua alcune parti comuni degli edifici condominiali cui si riferivano gli interventi agevolabili menzionati nel quesito dell'Agenzia.

  • Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a), b), c) e d)

    Classifica gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, richiamati ai fini delle agevolazioni.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state discusse nei gradi di merito, soprattutto quando comportano una diversa ricostruzione dei fatti o dei termini della controversia.
  • L'Amministrazione finanziaria deve mantenere coerente, nei diversi gradi di giudizio, la motivazione posta a fondamento della pretesa tributaria; non può sostituire in cassazione il termine contestato con un diverso criterio di tempestività.
  • Quando una decisione viene impugnata per violazione di legge, il motivo deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e con le questioni effettivamente trattate nel processo.
  • La dichiarazione richiesta per ottenere una detrazione edilizia deve essere presentata secondo le modalità e i termini applicabili; tuttavia, questa sentenza non chiarisce in via generale il termine corretto, perché la decisione si fonda esclusivamente sull'inammissibilità del ricorso.
  • L'accoglimento o la conferma della posizione del contribuente per ragioni processuali non equivale necessariamente a una pronuncia definitiva sulla fondatezza sostanziale della detrazione.

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