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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29893/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la CTR del Lazio aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento relativo alla revisione del classamento di un immobile. La CTR aveva ritenuto inesistente la notifica dell'appello perché eseguita tramite operatore postale privato. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato la violazione della disciplina sulla notificazione tramite servizi postali e delle norme del processo tributario, sostenendo che la notifica a mezzo poste private non fosse inesistente. Con il secondo motivo ha dedotto che, comunque, la notificazione doveva qualificarsi al più come nulla e sanabile, non già inesistente, con conseguente raggiungimento dello scopo. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notifica eseguita da operatore privato senza titolo abilitativo nel periodo rilevante è nulla e non inesistente. Tuttavia ha verificato d'ufficio la tempestività dell'appello e ha rilevato che l'unico dato certo sulla notificazione era la ricezione da parte dell'appellato in data 22 marzo 2017, oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza di primo grado il 21 settembre 2016. Ne è derivata la conferma dell'inammissibilità dell'appello, ma per tardività e non per inesistenza della notificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, precisando che la notifica a mezzo operatore postale privato non era da qualificare come inesistente ma come nulla secondo il principio delle Sezioni Unite; tuttavia l'appello dell'Ufficio risultava comunque tardivo, perché non era stata fornita prova della sua tempestiva proposizione entro il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., richiamato nel processo tributario. Per questo la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata confermata, ma per ragione diversa da quella indicata dalla CTR. Le spese sono state compensate per la sopravvenuta elaborazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 261/1999, artt. 1, 2, 3, 4 e 5

    La Corte richiama la disciplina del servizio postale per affermare che, nel periodo considerato, la notificazione da parte di operatori privati va valutata alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche successive e dei principi delle Sezioni Unite sulla validità della notifica.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 16, comma 3

    È richiamato dalla ricorrente come norma sul processo tributario per sostenere la validità della notificazione dell'appello.

  • L. 124/2017, commi 57 e 58 dell'art. 1

    La Corte li richiama come intervento normativo che incide sul regime delle notificazioni a mezzo operatori postali privati.

  • L. 890/1982

    È menzionata dalla ricorrente nella contestazione sulla disciplina delle notificazioni.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    La ricorrente invoca la sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sanabilità della notificazione nulla.

  • art. 292 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto delle notificazioni.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 1, comma 2

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento con la disciplina processuale tributaria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dall'Agenzia.

  • Cass., Sez. Un., n. 299/2020

    "in tema di notificazione di atti processuali [...] è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017"; "la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso"

    La Corte applica il principio secondo cui la notificazione tramite operatore privato senza titolo è nulla e non inesistente, ma la sanatoria non consente di superare il problema della tempestività quando manca la certezza legale della data di consegna.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato per individuare il termine semestrale per impugnare in assenza di notificazione della sentenza.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 51

    La Corte lo utilizza per affermare la tardività dell'appello e la conseguente inammissibilità.

  • Cass., Sez. Un., n. 6983/2005

    Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità derivante dalla tardività dell'impugnazione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione dell'appellato.

  • Cass. n. 11666/2015

    Richiamata nello stesso senso sulla rilevabilità d'ufficio della tardività.

  • Cass. n. 23907/2009

    Richiamata nello stesso senso.

  • Cass. n. 4206/2020

    Richiamata per il medesimo principio sulla tempestività dell'impugnazione.

  • Cass. n. 30850/2019

    Richiamata per il termine semestrale di impugnazione in assenza di notificazione della sentenza.

  • Cass. n. 33168/2018

    Richiamata per il termine semestrale di impugnazione.

  • Cass., Sez. Un., n. 18569/2016

    Richiamata come precedente sul dies a quo del termine per impugnare dal deposito della sentenza.

  • Cass., Sez. Un., n. 19769/2019

    Richiamata per il potere/dovere della Corte di rilevare d'ufficio la questione della tempestività.

  • Cass. n. 1654/2020

    Richiamata per la rilevabilità d'ufficio in cassazione della tempestività dell'impugnazione.

  • Cass., Sez. Un., n. 22438/2018

    Richiamata per il criterio ordinario di distribuzione dell'onere della prova sulla tempestività della notifica.

  • Cass. n. 27722/2019

    Richiamata per l'onere della prova della tempestività della notificazione dell'impugnazione.

  • Cass. n. 7774/2020

    Richiamata per il principio secondo cui, ai fini della tempestività, rileva il momento in cui vi sia certezza legale della ricezione dell'atto da parte del destinatario.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata privo di titolo abilitativo, nel periodo in cui ciò è rilevante, è nulla e non inesistente; tuttavia la sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina il problema della tempestività quando manca certezza legale della data di consegna.
  • Nel giudizio di impugnazione, se la sentenza non è notificata, il termine per proporre appello decorre dal deposito della decisione di primo grado e la tempestività deve essere verificata fino al momento in cui vi sia certezza legale della ricezione dell'atto da parte del destinatario.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione per tardività attiene a interessi indisponibili ed è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla costituzione dell'appellato.
  • L'onere di provare la tempestiva notificazione dell'impugnazione grava su chi propone il gravame; in mancanza di prova certa della data utile, l'impugnazione va dichiarata tardiva e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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