Cassazione Penale, Ordinanza n. 12573/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorso censurava, in modo ritenuto dalla Corte generico e non autosufficiente, l'attendibilità di una testimone senza indicarne l'identità né specificare l'oggetto della contestazione; inoltre lamentava il mancato esame della direttrice della struttura, nonostante il giudizio fosse stato celebrato con rito abbreviato. Veniva anche contestata la quantificazione della pena, ritenuta fondata sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato, senza che tali argomenti fossero efficacemente contrastati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure aspecifiche e non adeguatamente sviluppate: la critica all'attendibilità della testimone era priva di indicazioni essenziali, la doglianza sul mancato esame della direttrice della struttura era incongrua rispetto a un giudizio abbreviato, e la censura sulla pena non scardinava la motivazione della sentenza di merito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti: doglianze generiche, non circostanziate o prive degli elementi essenziali per consentire il controllo di legittimità sono inammissibili.
- La contestazione dell'attendibilità di un testimone richiede l'indicazione puntuale della persona e dei profili di inattendibilità dedotti, non essendo sufficiente una critica apodittica.
- Nel rito abbreviato, la censura sul mancato esame di testimoni o di altri soggetti deve confrontarsi con la struttura del giudizio e con la decisione sulle prove già acquisite o omesse, altrimenti resta incongrua.
- La doglianza sulla dosimetria della pena è inammissibile o infondata se non si confronta con la motivazione del giudice di merito che abbia valorizzato elementi come gravità del fatto e personalità dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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