Ordinanza n. 15700/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria dei vincitori e della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 17 (diciassette) unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di cui n. 9 (nove) dirigenti per il profilo amministrativo-contabile (codice 02), la prima pubblicata in data 27 maggio 2026 e la seconda ostesa ad esito di istanza di accesso agli atti; del verbale n. 29 della Commissione, nonché dei relativi allegati; del verbale n. 28 della Commissione, contenente la valutazione dei titoli della ricorrente; del bando del concorso, nonché di tutti gli atti del concorso, nella parte in cui è prevista l’applicazione del limite del 20% degli idonei, di cui all’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Graziano Valentina il 3 settembre 2026: - della graduatoria finale del concorso per la assunzione di personale dirigenziale di livello non generale (profilo amministrativo-contabile Codice 02), presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in relazione alle posizioni riconosciute al sig. Simone Franceschini e alla ricorrente dott.ssa Silvia Albanese, con riconoscimento della spettanza alla dott.ssa Valentina Graziano dell’11° posto della graduatoria e, quindi, della qualifica di idoneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie dei vincitori e finale del concorso per 17 dirigenti, profilo amministrativo-contabile, nonché verbali della commissione e bando, nella parte in cui applicano il limite del 20% degli idonei; ricorso incidentale contro la graduatoria nelle posizioni attribuite alla ricorrente principale e a un altro candidato
Esito
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato la graduatoria dei vincitori, pubblicata il 27 maggio 2026, la graduatoria finale ostesa dopo istanza di accesso, i verbali della commissione relativi alla valutazione dei titoli e la previsione del bando che applicava il limite del 20% degli idonei previsto dall’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001. Pur avendo superato le prove, non è stata inserita nella graduatoria di merito perché il punteggio la collocava oltre tale soglia. Ha inoltre contestato la valutazione dei propri titoli. La candidata costituitasi con ricorso incidentale ha chiesto la correzione delle posizioni in graduatoria e il riconoscimento dell’undicesimo posto e dell’idoneità, contestando le posizioni riconosciute alla ricorrente principale e a un altro concorrente. Le parti hanno sostenuto un’interpretazione dell’art. 35, comma 5-quater, d.lgs. 165/2001 favorevole all’applicazione delle riserve ai candidati riservatari e alla loro eventuale “retrocessione” ai fini dell’idoneità. Il Collegio ha ritenuto non condivisibile tale lettura e ha considerato ordinaria l’applicazione delle riserve a ciascun idoneo, comunque entro il limite del 20%. La graduatoria era stata formata applicando il limite ordinario e senza estendere la deroga introdotta nel 2025, poiché il concorso era stato bandito nel 2024 e la graduatoria approvata nel 2026. Il Collegio ha quindi sollevato d’ufficio, dopo aver dato avviso alle parti, questione di legittimità costituzionale della delimitazione temporale della deroga, per possibile violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; la ricorrente principale ha chiesto una nuova rimessione alla Corte costituzionale per poter partecipare al relativo giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto le domande cautelari della ricorrente principale e della ricorrente incidentale nei limiti della motivazione, senza annullare in questa fase la graduatoria né definire i motivi di merito. Ha ritenuto che l’interpretazione proposta dalle due concorrenti dell’art. 35, comma 5-quater, d.lgs. 165/2001 non fosse condivisibile: le riserve si applicano ordinariamente ai candidati idonei che ne siano titolari, ma sempre entro il limite del 20%; in base a tale lettura entrambe le concorrenti si trovano oltre la soglia e la ricorrente principale non conseguirebbe l’idoneità neppure in caso di accoglimento della censura sulla valutazione dei titoli, motivo sul quale il Collegio ha soprasseduto. Ha ritenuto invece che la pendenza della questione costituzionale sulla deroga al limite giustificasse, in sede cautelare, l’inclusione con riserva in graduatoria secondo il punteggio conseguito anche oltre il 20%. Quanto alla questione costituzionale, il Collegio ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la censura dell’art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025, nella parte in cui esclude dalla deroga le graduatorie approvate nel 2026. Ha ravvisato una possibile violazione dell’art. 3 Cost. perché la data di approvazione, dipendente dai tempi organizzativi dell’Amministrazione e non dai candidati o dal merito, può differenziare concorrenti di procedure bandite nello stesso periodo; e degli artt. 3 e 97 Cost. perché candidati della stessa procedura possono ricevere trattamenti diversi in base a un elemento accidentale e privo di ragionevole collegamento con la finalità della disciplina. Ha escluso un’interpretazione conforme a Costituzione, reputando che il testo letterale non consenta di estendere la deroga alle ulteriori ipotesi. Ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale; la riassunzione decorrerà dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della pronuncia costituzionale. Spese della fase cautelare compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
L’Amministrazione ha, quindi, correttamente proceduto all’applicazione del suddetto limite del 20%, dal momento che il bando è del 2024 e quindi successivo rispetto all’entrata in vigore della legge di conversione.
Il limite del 20% si applica ai concorsi banditi dopo l’entrata in vigore della disciplina che lo ha introdotto; nel caso in esame il bando del 2024 ricadeva nella regola ordinaria.
art. 35, comma 5-quater, d.lgs. 165/2001
Ritenuto, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase, che l’interpretazione dell’art. 35, comma 5 quater, d.lgs. n. 165/01 proposta dalla ricorrente e dalla ricorrente incidentale non sia condivisibile, risultando maggiormente persuasiva una lettura secondo la quale le riserve vadano applicate ordinariamente a ciascun idoneo che ne sia in possesso in ragione della graduatoria, pur sempre entro il limite del 20% fissato dalla norma c.d. taglia idonei;
In sede cautelare le riserve vanno applicate ordinariamente ai candidati idonei che ne siano titolari, senza superare il limite del 20% degli idonei.
art. 4, comma 9, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025
In ragione di quanto esposto, il Collegio ritiene impraticabile un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.
La disposizione derogatoria, che esclude dal limite del 20% determinate graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025, non può essere estesa in via interpretativa alle graduatorie approvate nel 2026, poiché il tenore letterale non lo consente; la questione sulla legittimità costituzionale di tale delimitazione è rimessa alla Corte costituzionale.
art. 12 Preleggi
Il Collegio, in applicazione del criterio di interpretazione letterale della legge stabilito, in via prioritaria, dall’art. 12 delle Preleggi secondo cui “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, non può estendere la portata normativa della disposizione sino a ricomprendervi ulteriori ipotesi;
Il criterio letterale, prioritario, impedisce al giudice di ampliare una disposizione fino a ricomprendere ipotesi non incluse nel significato desumibile dalle parole e dalla loro connessione.
art. 23, comma 2, l. 87/1953
Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui circoscrive l’applicazione della deroga al limite del 20% stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ai soli concorsi le cui graduatorie siano state approvate nel 2024 e nel 2025 e ai concorsi banditi nel 2025, escludendo, tra l’altro, le graduatorie approvate nel 2026.
La questione di costituzionalità è rimessa quando è rilevante per la decisione del giudizio e non è manifestamente infondata; il TAR ha ravvisato entrambi i presupposti rispetto alla delimitazione temporale della deroga.
artt. 3 e 97 Cost.
Ne consegue che la categoria dei beneficiari risulta delimitata secondo un criterio arbitrario, con conseguente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e parità di trattamento per l’accesso nella pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
Il TAR dubita della costituzionalità di una disciplina che differenzia candidati in situazioni sostanzialmente omogenee in base alla data di approvazione della graduatoria, elemento accidentale dipendente dai tempi organizzativi dell’Amministrazione e non collegato alla posizione dei concorrenti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Considerato che, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22 marzo 2024, n. 4, tale sospensione deve essere preceduta dal contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e può essere disposta solo ove nessuna delle parti chieda una nuova rimessione al giudice della questione pregiudiziale;
Prima di sospendere il giudizio in attesa della decisione sulla questione pregiudiziale, il giudice deve instaurare il contraddittorio; la sospensione è possibile solo se nessuna parte chiede una nuova rimessione al giudice pregiudiziale.
Massime di principio
- In sede cautelare, le riserve concorsuali si applicano ordinariamente ai candidati idonei che ne siano titolari, ma non consentono di superare il limite legale del 20% degli idonei.
- Il giudice non può estendere in via interpretativa una deroga legislativa a categorie o fattispecie ulteriori quando il significato letterale della disposizione le esclude; un’interpretazione sistematica o teleologica non può tradursi nella creazione di una nuova norma in contrasto con il testo.
- È rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di una disciplina che collega l’applicazione di una deroga concorsuale alla data di approvazione della graduatoria, quando tale criterio, dipendente dai tempi organizzativi dell’Amministrazione e non dai candidati, può determinare trattamenti diversi tra concorrenti della stessa procedura o di procedure bandite nello stesso contesto temporale.
- La pendenza di una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina applicata alla formazione delle graduatorie può giustificare, in sede cautelare, l’inclusione con riserva dei candidati in graduatoria in base al punteggio conseguito, anche oltre il limite ordinario degli idonei.
- La sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale deve essere preceduta dal contraddittorio; se una parte chiede una nuova rimessione al giudice della questione pregiudiziale, il giudice non può limitarsi a disporre la sospensione.
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