Corte di giustizia, Ordinanza C-488/22
Order of the Court (Sixth Chamber) of 31 March 2023. — KQ v Council of the European Union and Others. — Appeal – Application for legal aid – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Decision of the General Court of the European Union from which no appeal lies – Manifest lack of jurisdiction. — Case C-488/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha dichiarato irricevibile l’appello di KQ contro il rigetto della sua domanda di patrocinio a spese da parte del Presidente del Tribunale. Ha ritenuto che l’ordinanza impugnata non fosse tra quelle appellabili ex articolo 56 dello Statuto e che l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale escluda espressamente il ricorso. La Corte ha inoltre escluso che la disciplina violi il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta.
Impugnabilità del rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dinanzi al Tribunale e mancanza manifesta di competenza della Corte di giustizia
La questione giuridica
Se sia ammissibile un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di patrocinio a spese perché il Tribunale manifesta incompetenza a conoscere dell’azione principale; se l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale consenta il ricorso; se tale disciplina sia compatibile con l’articolo 47 della Carta e con la giurisprudenza DEB.
Principio di diritto
Un’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di patrocinio a spese, anche quando il rifiuto dipende dalla constatazione della manifesta incompetenza del Tribunale sull’azione principale, non rientra tra le decisioni impugnabili ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto; di conseguenza, l’impugnazione è irricevibile per manifesta incompetenza della Corte di giustizia, e l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale osta al ricorso. Tale soluzione non viola l’articolo 47 della Carta, poiché il diritto al patrocinio a spese non comporta un diritto generalizzato a impugnare il rigetto della relativa domanda.
Norme richiamate
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 268 TFUE
- Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008
Rigetto dell’appello avverso il diniego di patrocinio a spese
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Sezione sesta, resa in sede di appello nel procedimento C-488/22 P. L’oggetto del giudizio è il ricorso proposto da KQ contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva respinto la sua domanda di patrocinio a spese, presentata in vista di un’azione risarcitoria contro Consiglio, Commissione, SEAE ed Eulex Kosovo.
Fatti e procedimento principale
KQ intendeva promuovere dinanzi al Tribunale un’azione di risarcimento danni per fatti asseritamente causati da atti e omissioni delle istituzioni e dell’operazione Eulex Kosovo nell’attuazione dell’azione comune 2008/124/PESC. L’istanza di patrocinio a spese era stata respinta perché, ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo era stato ritenuto manifestamente incompetente a conoscere dell’azione principale.
Questione processuale esaminata dalla Corte
La Corte ha affrontato anzitutto un problema di competenza propria: se fosse possibile esaminare l’appello oppure se mancasse in modo manifesto la propria competenza, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Ha quindi verificato se l’ordinanza di diniego del patrocinio a spese fosse impugnabile ex articolo 56 dello Statuto, anche alla luce dell’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 53, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata quando la mancanza di competenza è manifesta;
- l’articolo 56 dello Statuto, che limita l’appello alle decisioni finali del Tribunale o a specifiche decisioni processuali;
- l’articolo 58 dello Statuto, letto in combinazione con l’articolo 56;
- l’articolo 146, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo prevedendo che nessun ricorso sia esperibile contro le ordinanze adottate in materia di patrocinio a spese;
- l’articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 268 TFUE, richiamato nel confronto con altra giurisprudenza relativa ad azioni risarcitorie.
Ragionamento della Corte
Sul primo motivo, la Corte ha osservato che il capo del regolamento di procedura del Tribunale dedicato al patrocinio a spese comprende gli articoli da 146 a 150 e che l’articolo 148, paragrafo 8, si applica anche quando il Presidente del Tribunale rifiuta il beneficio. Ne consegue che l’ordinanza di diniego non è appellabile e che la Corte è manifestamente incompetente a esaminarla.
Sul secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’articolo 58 dello Statuto non può essere interpretato isolatamente, ma va letto con l’articolo 56: il diniego del patrocinio a spese non è una decisione tra quelle impugnabili. La Corte ha quindi escluso che la sola circostanza che il rigetto sia fondato sulla manifesta incompetenza del Tribunale sull’azione principale renda comunque ammissibile l’appello.
Sul terzo motivo, la Corte ha respinto il richiamo a precedenti ordini di concessione del patrocinio a spese in altre cause, osservando che quei procedimenti riguardavano appelli avverso decisioni del Tribunale impugnabili ai sensi dell’articolo 56, mentre il presente appello era diretto contro il solo diniego di patrocinio a spese.
Sul quarto motivo, la Corte ha escluso che il mancato esperimento dell’appello integri una violazione dell’articolo 47 della Carta. Il richiamo alla sentenza DEB non consente di desumere un diritto illimitato a impugnare il diniego di patrocinio a spese; inoltre, la ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato in che modo la regola processuale avrebbe inciso in modo sproporzionato sul suo diritto di accesso alla giustizia.
Decisione e conseguenze sulle spese
La Corte ha quindi respinto l’appello per manifesta incompetenza. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica agli altri partecipanti, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Il diniego di patrocinio a spese pronunciato dal Presidente del Tribunale non è impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia, anche se il rigetto è collegato alla manifesta incompetenza del Tribunale sulla causa principale; la clausola di non impugnabilità prevista dal regolamento di procedura del Tribunale opera pienamente e non contrasta, in questa fattispecie, con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
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