Corte di giustizia, Ordinanza C-485/22
Order of the Court (Sixth Chamber) of 31 March 2023. — KO v Council of the European Union and Others. — Appeal – Application for legal aid – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Decision of the General Court of the European Union from which no appeal lies – Manifest lack of jurisdiction. — Case C-485/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile per difetto manifesto di giurisdizione l’appello proposto contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva negato il patrocinio a spese della ricorrente. La decisione ribadisce che il divieto di impugnazione delle ordinanze in materia di assistenza legale, previsto dal regolamento di procedura del Tribunale, è coerente con lo Statuto della Corte. La Corte ha inoltre escluso che tale soluzione integri, nel caso concreto, una violazione dell’articolo 47 della Carta.
Impugnazione contro il diniego di patrocinio a spese della Presidenza del Tribunale: la Corte dichiara il proprio difetto manifesto di giurisdizione sull’appello.
La questione giuridica
Se l’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di assistenza legale, perché il Tribunale ritiene manifestamente incompetente a conoscere dell’azione di risarcimento che si intende proporre, possa essere oggetto di appello dinanzi alla Corte di giustizia; e se il divieto di impugnazione previsto dal regolamento di procedura del Tribunale sia compatibile con l’articolo 56 dello Statuto e con l’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
L’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di assistenza legale non può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia, poiché non rientra tra le decisioni appellabili ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale esclude espressamente ogni appello contro tali decisioni. Di conseguenza, la Corte, constatato il proprio difetto manifesto di giurisdizione, respinge l’appello senza esaminarne il merito, e tale soluzione non viola l’articolo 47 della Carta, non essendo dimostrata una lesione sufficiente del diritto all’assistenza legale.
Norme richiamate
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 146, paragrafo 2, 148, paragrafo 8, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale e della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 268 TFUE
- Decisione congiunta 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)
Impugnazione contro il diniego di assistenza legale e difetto di giurisdizione
L’ordinanza riguarda un appello proposto dinanzi alla Corte di giustizia avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva respinto una domanda di assistenza legale. La controversia nasceva dall’intenzione della ricorrente di proporre un’azione di risarcimento danni relativa ad atti e omissioni collegati all’attuazione della missione EULEX Kosovo.
Fatti e procedimento
KO aveva chiesto l’assistenza legale per poter introdurre dinanzi al Tribunale un’azione per il risarcimento del danno che assumeva di aver subito a seguito di condotte del Consiglio, della Commissione, del SEAE e di Eulex Kosovo, in particolare nell’ambito delle investigazioni sulla morte del figlio in Kosovo nel 1999. Il Presidente del Tribunale aveva respinto la domanda di assistenza legale, rilevando, ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che il Tribunale manifestamente difettava di competenza a conoscere dell’azione principale che la ricorrente intendeva avviare.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama:
- l’articolo 53, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata quando il difetto di giurisdizione è manifesto;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che limita gli appelli alle decisioni del Tribunale che rientrano nelle categorie ivi previste;
- l’articolo 58 dello Statuto, letto congiuntamente all’articolo 56;
- gli articoli 146, paragrafo 2, e 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale, relativi al rigetto della domanda di assistenza legale e alla non impugnabilità delle decisioni adottate in materia;
- l’articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 268 TFUE, richiamato nel confronto con altri procedimenti pendenti;
- la decisione congiunta 2008/124/PESC relativa a EULEX Kosovo.
Ragionamento della Corte
Sul primo motivo, la Corte afferma che l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale si applica anche quando l’assistenza legale è negata. La circostanza che l’ordinanza si fondi sull’articolo 146, paragrafo 2, non elide il fatto che si tratti comunque di una decisione resa nell’ambito della disciplina dell’assistenza legale, per la quale il regolamento esclude l’appello. In tale prospettiva, la Corte si richiama anche alla propria giurisprudenza precedente, in particolare alle ordinanze BI v Commissione e OH v European Court of Human Rights.
Sul secondo motivo, la Corte chiarisce che l’articolo 58 dello Statuto non può essere letto isolatamente, ma va coordinato con l’articolo 56, primo comma, che delimita le decisioni appellabili del Tribunale. Poiché un’ordinanza che respinge l’assistenza legale non è tra quelle indicate nell’articolo 56, essa non può essere oggetto di appello.
Quanto al terzo motivo, la Corte respinge il richiamo al fatto che in altri procedimenti, relativi alle cause KS e KD, erano stati concessi ai richiedenti mezzi per sostenere i costi del relativo appello. La Corte osserva che, in quei casi, l’appello era proposto contro un’ordinanza del Tribunale che dichiarava la propria incompetenza a conoscere dell’azione principale, decisione che invece può rientrare nell’articolo 56 dello Statuto. Diversa è la situazione dell’attuale causa, in cui l’oggetto dell’impugnazione è soltanto il diniego di assistenza legale, non una decisione appellabile sul merito o sulla competenza.
Sul quarto motivo, la Corte esclude che il mancato accesso all’appello integri, di per sé, una violazione dell’articolo 47, terzo comma, della Carta. Il richiamo alla sentenza DEB non è sufficiente, poiché la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che il rigetto dell’appello comporterebbe una compressione sproporzionata del diritto all’assistenza legale.
Decisione
Constatato il difetto manifesto di giurisdizione, la Corte respinge l’appello con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura. In applicazione dell’articolo 137 del medesimo regolamento, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, non essendosi ancora costituiti gli altri intimati.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- le decisioni che respingono una domanda di assistenza legale sono sottratte all’impugnazione;
- la regola di non impugnabilità prevista dal regolamento di procedura del Tribunale è coerente con lo Statuto della Corte;
- il diritto a un ricorso effettivo e all’assistenza legale non comporta automaticamente la possibilità di appello contro il diniego di patrocinio, se il ricorrente non dimostra una specifica e sufficiente lesione dei diritti garantiti dalla Carta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 31 mar 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-486/22
- Sentenza · 31 mar 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-487/22
- Sentenza · 31 mar 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-488/22
- Sentenza · 31 mar 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-489/22
- Sentenza · 31 mar 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-490/22
- Sentenza · 31 mar 2023Corte di giustizia, Ordinanza C-491/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →