Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-490/22

Order of the Court (Sixth Chamber) of 31 March 2023. — KN v Council of the European Union and Others. — Appeal – Application for legal aid – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Decision of the General Court of the European Union from which no appeal lies – Manifest lack of jurisdiction. — Case C-490/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, in formazione di sesta sezione, ha dichiarato manifestamente la propria incompetenza a conoscere dell’appello proposto contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva negato il patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha chiarito che il diniego di legal aid non è impugnabile ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e che l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale preclude l’appello. Sono stati respinti anche i richiami alla Carta dei diritti fondamentali e al caso DEB, ritenuti non idonei a modificare il quadro di competenza.

Impugnazione avverso il rigetto di una domanda di patrocinio a spese dello Stato: la Corte dichiara manifestamente la propria incompetenza a conoscere dell’appello contro un’ordinanza del Presidente del Tribunale che nega il legal aid

La questione giuridica

Se un’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di legal aid per manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere della futura azione risulti impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia; in particolare, se tale ordinanza rientri tra le decisioni appellabili ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte e se l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale precluda l’appello anche quando il rigetto si fondi sulla manifesta incompetenza del Tribunale.

Principio di diritto

L’appello contro un’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di assistenza giudiziaria è irricevibile, poiché una decisione di diniego del legal aid non costituisce una decisione del Tribunale appellabile ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto; l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale esclude il ricorso e tale esclusione vale anche quando il diniego discenda dalla manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere dell’azione per la quale l’assistenza è richiesta. Né il richiamo ai diritti fondamentali può superare il difetto manifesto di competenza della Corte a conoscere dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 268 TFUE
  • Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008

Impugnazione contro il rigetto della domanda di legal aid

La pronuncia concerne un appello proposto da KN avverso un’ordinanza del Presidente del Tribunale dell’Unione europea che aveva respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria. La Corte di giustizia decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, rilevando fin dall’inizio un difetto manifesto di competenza.

Contesto del procedimento

KN intendeva proporre davanti al Tribunale un’azione risarcitoria per i danni che affermava di aver subito a causa di vari atti e omissioni del Consiglio, della Commissione, del SEAE e di Eulex Kosovo nell’attuazione dell’Azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione EULEX Kosovo, in particolare nel quadro delle indagini sull’omicidio del marito avvenuto in Kosovo nel 2000. Il Presidente del Tribunale, applicando l’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, ha ritenuto che il Tribunale fosse manifestamente incompetente a conoscere dell’azione futura e, per tale ragione, ha respinto la domanda di legal aid.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che consente di decidere con ordinanza motivata quando la Corte è manifestamente incompetente;
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che limita l’appello alle decisioni finali del Tribunale, a quelle che definiscono solo parzialmente la controversia o a quelle che decidono questioni processuali relative a incompetenza o irricevibilità;
  • l’articolo 58 dello stesso Statuto, letto in combinazione con l’articolo 56;
  • l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui non è ammesso appello contro le ordinanze adottate in materia di legal aid.

Primo motivo di appello: inapplicabilità dell’articolo 148, paragrafo 8

KN sosteneva che l’articolo 148, paragrafo 8, non si applicasse perché l’ordinanza impugnata era stata adottata formalmente sulla base dell’articolo 146, paragrafo 2, e non dell’articolo 148. La Corte respinge l’argomento, osservando che il capo del regolamento di procedura del Tribunale dedicato al legal aid comprende gli articoli 146-150 e che l’articolo 148 disciplina espressamente le decisioni sulle domande di assistenza giudiziaria. Ne consegue che il divieto di appello si applica anche a un’ordinanza di rigetto della domanda di legal aid.

Secondo motivo di appello: interpretazione dell’articolo 56 dello Statuto

KN sosteneva che, letti alla luce dell’articolo 58 dello Statuto, il divieto di appello non potesse valere quando il diniego di legal aid dipende dalla dichiarata manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere della causa principale. La Corte chiarisce però che l’articolo 58 va letto insieme al primo comma dell’articolo 56, il quale individua tassativamente gli atti del Tribunale impugnabili. Un’ordinanza che respinge una domanda di assistenza giudiziaria non rientra tra tali decisioni; di conseguenza non può essere oggetto di appello.

Terzo motivo di appello: asserita incoerenza rispetto ad altri casi e ai diritti fondamentali

La ricorrente richiamava il fatto che, in altri procedimenti, alcuni ricorrenti avevano ottenuto il legal aid per impugnare ordinanze del Tribunale concernenti la manifesta incompetenza ex articolo 268 TFUE. La Corte distingue nettamente le due situazioni: in quei casi l’appello era diretto contro un’ordinanza del Tribunale sulla competenza, cioè contro una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 56; nel caso di specie, invece, l’appello riguarda solo il rigetto della domanda di legal aid, che non è impugnabile.

Quarto motivo di appello: violazione dell’articolo 47 della Carta

KN invocava infine l’articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali, sostenendo che il mancato esame dell’appello avrebbe inciso in modo sproporzionato sul diritto al patrocinio a spese dello Stato, in riferimento alla giurisprudenza DEB. La Corte esclude che tale giurisprudenza conduca a una conclusione diversa e rileva, in ogni caso, che l’argomentazione non è stata adeguatamente dimostrata. Il richiamo ai diritti fondamentali non consente di superare il limite di competenza previsto dallo Statuto.

Decisione e spese

La Corte dichiara l’appello irricevibile per manifesta incompetenza. Poiché il ricorso non è stato notificato alle altre parti, la Corte dispone inoltre che KN sopporti le proprie spese. La decisione conferma che il regime processuale del legal aid dinanzi al Tribunale preclude un ulteriore grado di giudizio contro il rigetto dell’assistenza giudiziaria.

Come è indicizzato

Materieprocesso dinanzi alla corte di giustiziapatrocinio a spese dello statocompetenza giurisdizionalediritti fondamentaliresponsabilità extracontrattuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.