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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-486/22

Order of the Court (Sixth Chamber) of 31 March 2023. — KM v Council of the European Union and Others. — Appeal – Application for legal aid – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Decision of the General Court of the European Union from which no appeal lies – Manifest lack of jurisdiction. — Case C-486/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato irricevibile, per manifesto difetto di competenza, l'appello proposto contro l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale aveva respinto una domanda di patrocinio a spese dello Stato. Ha precisato che il divieto di impugnazione previsto dal regolamento di procedura del Tribunale si applica anche quando il rigetto dipende dal manifesto difetto di competenza del Tribunale sulla futura azione risarcitoria. Ha inoltre escluso che la soluzione contrasti con l'articolo 56 dello Statuto, con l'articolo 47 della Carta o con la giurisprudenza invocata dall'appellante.

Impugnazione avverso il rigetto di una domanda di patrocinio a spese della parte davanti al Tribunale: la Corte dichiara il proprio manifesto difetto di competenza, perché l'ordinanza impugnata non è impugnabile e non rientra tra le decisioni appellabili ai sensi dello Statuto.

La questione giuridica

Se sia ammissibile l'appello contro l'ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di patrocinio a spese dello Stato/assistenza legale, specie quando il rigetto deriva dal manifesto difetto di competenza del Tribunale sulla futura azione risarcitoria; e, in subordine, se il divieto di impugnazione sia compatibile con l'articolo 56 dello Statuto, con i diritti fondamentali e con il diritto a un ricorso effettivo.

Principio di diritto

L'ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di patrocinio a spese dello Stato ai sensi delle norme di procedura del Tribunale non è impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia: l'articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale esclude l'appello e tale esclusione è coerente con l'articolo 56 dello Statuto, poiché un simile provvedimento non rientra tra le decisioni appellabili; neppure i diritti fondamentali o l'articolo 47 della Carta impongono una diversa soluzione, in mancanza di una censura sufficientemente circostanziata.

Norme richiamate

  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 268 TFUE
  • Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008

Impugnazione contro il rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato

Si tratta di un appello dinanzi alla Corte di giustizia contro l'ordinanza del Presidente del Tribunale del 19 maggio 2022, che aveva respinto la domanda di legal aid presentata da KM. Il contesto sostanziale era una pretesa azione risarcitoria contro Consiglio, Commissione, SEAE ed Eulex Kosovo relativa a presunti danni connessi all'attuazione della missione EULEX Kosovo e alle indagini sull'omicidio del fratello dell'appellante.

Contesto procedurale e base della decisione impugnata

Il Presidente del Tribunale aveva negato il patrocinio a spese dello Stato applicando l'articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, ritenendo che il Tribunale difettasse manifestamente di competenza a conoscere dell'azione di responsabilità che KM intendeva introdurre. La Corte ha rilevato che la domanda di legal aid era stata trattata nell'ambito del capo 15 del regolamento di procedura del Tribunale, dedicato al patrocinio a spese dello Stato, e che la disciplina rilevante comprende gli articoli 146 e 148.

Questione dell'ammissibilità dell'appello

KM sosteneva, in sostanza, che il divieto di impugnazione di cui all'articolo 148, paragrafo 8, non fosse applicabile, perché l'ordinanza si fondava sull'articolo 146, paragrafo 2, e non su una decisione di merito sulla quantificazione del patrocinio. La Corte ha respinto tale lettura, chiarendo che l'articolo 148 disciplina le decisioni sulle domande di patrocinio a spese dello Stato e che il divieto di appello si applica anche al caso in cui la domanda venga respinta.

Rapporto tra regolamento di procedura e Statuto

La Corte ha ricordato che l'articolo 56, primo comma, dello Statuto consente l'appello soltanto avverso le decisioni del Tribunale che siano definitive, che decidano solo in parte il merito oppure che definiscano una questione procedurale relativa a un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità. Un'ordinanza che respinge una domanda di patrocinio a spese dello Stato non rientra in tale elenco. Di conseguenza, l'articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale, che esclude l'impugnazione di tali ordinanze, è pienamente coerente con lo Statuto.

Infondatezza dei motivi fondati su disparità di trattamento e diritti fondamentali

La Corte ha poi escluso che il rigetto dell'appello fosse incoerente rispetto ad altre decisioni richiamate dall'appellante, in particolare quelle rese nei procedimenti KS e KD. In quei casi, infatti, le impugnazioni erano rivolte contro un'ordinanza del Tribunale che dichiarava il proprio manifesto difetto di competenza ex articolo 268 TFUE, cioè contro un atto che, diversamente dall'ordinanza sul patrocinio a spese dello Stato, è in linea di principio appellabile ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto.

Quanto alla dedotta violazione dell'articolo 47, terzo comma, della Carta, la Corte ha osservato che la giurisprudenza richiamata, in particolare la sentenza DEB, non conduce alla conclusione invocata dall'appellante. Inoltre, il motivo era in ogni caso insufficiente sul piano probatorio e argomentativo: KM non aveva dimostrato in modo adeguato che il rigetto dell'appello avrebbe comportato una compressione illegittima del diritto all'assistenza legale.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Rilevato il proprio manifesto difetto di competenza, la Corte ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura e ha respinto l'appello. In applicazione dell'articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato dall'articolo 184, paragrafo 1, KM è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché le altre parti non avevano ancora sostenuto costi processuali.

Principio affermato

Il principio desumibile dalla pronuncia è che le ordinanze del Tribunale che respingono una domanda di patrocinio a spese dello Stato non sono oggetto di appello alla Corte di giustizia, anche se il rigetto è motivato dal manifesto difetto di competenza del Tribunale sulla futura azione principale; tale esclusione non viola né lo Statuto né la Carta, salvo che sia dimostrata una specifica lesione dei diritti fondamentali, qui non provata.

Come è indicizzato

Materieprocesso davanti alla corte di giustiziapatrocinio a spese dello statocompetenza del tribunalediritto a un ricorso effettivoresponsabilità extracontrattuale dell'unione

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