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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-491/22

Order of the Court (Sixth Chamber) of 31 March 2023. — KP v Council of the European Union and Others. — Appeal – Application for legal aid – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Decision of the General Court of the European Union from which no appeal lies – Manifest lack of jurisdiction. — Case C-491/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello di KP contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che le aveva negato l’assistenza legale per un’azione risarcitoria contro varie istituzioni e organismi dell’Unione. Ha chiarito che il diniego di legal aid non è una decisione appellabile ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e che la clausola dell’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale esclude il gravame. La Corte ha inoltre respinto il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali, ritenendo non dimostrata una lesione dell’articolo 47, terzo comma.

Inammissibilità dell’appello avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese della parte dinanzi al Tribunale, per manifesta carenza di competenza della Corte di giustizia.

La questione giuridica

Se sia proponibile appello alla Corte di giustizia contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di patrocinio a spese dello Stato/assistenza legale, in particolare quando il rigetto dipenda dalla manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere dell’azione risarcitoria che la richiedente intende proporre; e se tale esclusione sia compatibile con l’articolo 47, terzo comma, della Carta.

Principio di diritto

L’ordinanza che respinge una domanda di legal aid ai sensi delle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale non è impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia, poiché non rientra tra le decisioni appellabili previste dall’articolo 56 dello Statuto; ciò vale anche quando il rigetto derivi dalla manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere dell’azione per il cui esercizio l’assistenza era richiesta. La Corte dichiara quindi il ricorso manifestamente irricevibile per difetto di competenza, senza che l’articolo 47, terzo comma, della Carta imponga una soluzione diversa in mancanza di una specifica e sufficiente dimostrazione di lesione del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione comune 2008/124/PESC

Rigetto dell’appello contro il diniego di legal aid per manifesta incompetenza del Tribunale

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, Quinta/Sesta Camera? In ogni caso resa in procedimento d’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto, avente ad oggetto la possibilità di contestare dinanzi alla Corte il diniego di assistenza legale pronunciato dal Presidente del Tribunale. La controversia nasceva dall’intenzione della ricorrente di proporre un’azione risarcitoria per danni asseritamente derivati da atti e omissioni del Consiglio, della Commissione, del SEAE ed Eulex Kosovo nell’ambito della missione EULEX Kosovo in Kosovo.

Fatti e procedimento

KP aveva chiesto il patrocinio a spese dello Stato per introdurre davanti al Tribunale un’azione di responsabilità extracontrattuale ex articolo 268 TFUE. Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 19 maggio 2022, aveva respinto la domanda di legal aid ritenendo che il Tribunale mancasse manifestamente di competenza a conoscere dell’azione che la ricorrente intendeva proporre, applicando l’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Questioni sollevate in appello

La ricorrente articolava quattro motivi principali:

  • la non applicabilità dell’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale, poiché l’ordinanza era fondata sull’articolo 146, paragrafo 2;
  • l’interpretazione dell’articolo 148, paragrafo 8, in combinato disposto con l’articolo 58 dello Statuto, per sostenere che il divieto di appello varrebbe solo per le ordinanze sul quantum dell’assistenza legale e non per il rigetto dell’istanza;
  • la pretesa incoerenza con la giurisprudenza relativa alle cause KS e KD, nelle quali era stato concesso il legal aid per impugnare un’ordinanza del Tribunale che dichiarava la propria incompetenza;
  • la violazione dell’articolo 47, terzo comma, della Carta, per lesione del diritto a un patrocinio effettivo.

Normativa rilevante e interpretazione adottata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 56 dello Statuto, che consente l’appello solo contro decisioni del Tribunale definitive, parzialmente definitive o che decidono una questione processuale relativa a incompetenza o irricevibilità;
  • l’articolo 58 dello Statuto, letto sistematicamente con l’articolo 56;
  • l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale, che esclude l’appello contro le ordinanze adottate in materia di legal aid;
  • l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che consente di statuire con ordinanza motivata in caso di manifesta mancanza di competenza.

La Corte osserva che il capo XV del regolamento di procedura del Tribunale disciplina interamente il legal aid, distinguendo tra il regime generale di rifiuto (articolo 146) e le decisioni sulla domanda (articolo 148). Ne deriva che il divieto di impugnazione dell’articolo 148, paragrafo 8, si applica anche quando la decisione respinge la domanda perché il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere del giudizio per il quale l’aiuto è richiesto.

Ragionamento della Corte

La Corte respinge anzitutto l’argomento letterale della ricorrente: non rileva che l’ordinanza del Presidente del Tribunale menzioni l’articolo 146, paragrafo 2, perché la disciplina del legal aid va letta unitariamente e l’articolo 148, paragrafo 8, copre anche il rifiuto dell’assistenza.

In secondo luogo, chiarisce che l’articolo 56 dello Statuto non rende impugnabile un’ordinanza di rigetto del legal aid, poiché tale provvedimento non rientra nelle categorie tassative delle decisioni appellabili. Il richiamo all’articolo 58 non consente di ampliare tali casi.

Quanto al raffronto con le cause KS e KD, la Corte rileva che lì l’oggetto dell’impugnazione era una decisione del Tribunale che dichiarava la propria incompetenza nell’azione di merito, e non il diniego di assistenza legale: si trattava quindi di una decisione appellabile ex articolo 56, a differenza del caso di KP.

Infine, la Corte rigetta il motivo fondato sulla Carta, osservando che il richiamo all’articolo 47, terzo comma, non è sufficientemente circostanziato e che la pretesa lesione del diritto all’assistenza legale non è dimostrata in modo tale da imporre una lettura diversa delle norme processuali.

Dispositivo e conseguenze

La Corte dichiara il ricorso manifestamente irricevibile per difetto di competenza. Quanto alle spese, applica l’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, richiamato dall’articolo 184, paragrafo 1, e condanna KP a sopportare le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata resa prima della notifica dell’appello alle altre parti.

Principio affermato

Un’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di patrocinio a spese dello Stato non è suscettibile di appello alla Corte di giustizia; il divieto previsto dall’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale si applica anche quando il rigetto è motivato dalla manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere dell’azione per la quale l’assistenza era richiesta. L’articolo 47, terzo comma, della Carta non impone una diversa soluzione in assenza di una concreta e sufficientemente dimostrata violazione del diritto di accesso alla giustizia.

Come è indicizzato

Materieprocesso dinanzi alla corte di giustiziapatrocinio a spese dello statoresponsabilità extracontrattuale dell’unioneinchiesta e missioni psdcpdiritto di accesso alla giustizia

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