Corte di giustizia, Ordinanza C-487/22
Order of the Court (Sixth Chamber) of 31 March 2023. — KR v Council of the European Union and Others. — Appeal – Application for legal aid – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Decision of the General Court of the European Union from which no appeal lies – Manifest lack of jurisdiction. — Case C-487/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’appello di KR contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che le aveva negato il patrocinio a spese dello Stato per una futura azione risarcitoria relativa all’operazione EULEX Kosovo. Ha ritenuto che tale ordinanza non sia impugnabile ai sensi dello Statuto e che l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale escluda il ricorso. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse una violazione sufficientemente dimostrata dell’articolo 47 della Carta.
Impugnabilità del rigetto dell’istanza di patrocinio a spese della parte e manifesta incompetenza della Corte a conoscere dell’appello
La questione giuridica
Se un’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di patrocinio a spese dello Stato perché il Tribunale manifestamente difetta di competenza sulla controversia sottostante possa essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia; se l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale consenta un appello; se il diniego dell’appello incida sul diritto a un ricorso effettivo e al patrocinio a spese ai sensi dell’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
La Corte dichiara l’appello irricevibile per manifesta incompetenza quando esso è diretto contro un’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di patrocinio a spese dello Stato: tale decisione non rientra tra quelle impugnabili ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, e l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale esclude espressamente l’appello contro le ordinanze adottate in materia di legal aid. Né il richiamo al diritto a un ricorso effettivo e al patrocinio a spese dello Stato consente di superare tale limite, in mancanza di una specifica dimostrazione di violazione dell’articolo 47 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 268 TFUE
- Azione comune 2008/124/PESC
Rigetto dell’appello contro il diniego di legal aid per una futura azione risarcitoria
La pronuncia riguarda un ricorso in impugnazione proposto da KR contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale dell’Unione europea che aveva respinto la sua domanda di patrocinio a spese dello Stato. La domanda era finalizzata a consentire la proposizione di un’azione per il risarcimento dei danni asseritamente subiti in relazione a fatti connessi all’attuazione dell’operazione EULEX Kosovo in Kosovo.
Fatti e procedimento principale
KR intendeva promuovere un’azione risarcitoria contro Consiglio, Commissione e EEAS, sostenendo che atti e omissioni di tali istituzioni nell’ambito della missione EULEX Kosovo avessero causato un danno, anche in relazione alle indagini sulla morte del marito nel 1999. Il Presidente del Tribunale ha negato il patrocinio a spese dello Stato ritenendo che il Tribunale difettasse manifestamente di competenza a conoscere dell’azione sottostante, applicando l’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi di impugnazione dedotti da KR
KR ha articolato quattro motivi principali:
- ha sostenuto che l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale, che esclude l’appello contro le decisioni rese in materia di legal aid, non si applicasse al caso di specie;
- ha invocato una lettura sistematica dell’articolo 148, paragrafo 8, alla luce dell’articolo 58 dello Statuto, distinguendo tra decisioni sul quantum del patrocinio e ordinanze di rigetto per manifesta incompetenza;
- ha richiamato un asserito profilo di incoerenza rispetto ad altri procedimenti nei quali era stato concesso il legal aid per impugnazioni riguardanti questioni sostanzialmente analoghe;
- ha dedotto una violazione dell’articolo 47 della Carta, lamentando una restrizione sproporzionata del diritto al patrocinio a spese dello Stato e al ricorso effettivo.
Ragionamento della Corte
La Corte ha anzitutto applicato l’articolo 53, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, ritenendo evidente la propria incompetenza e decidendo con ordinanza motivata.
Sul primo motivo, ha osservato che il capo 15 del regolamento di procedura del Tribunale disciplina in modo unitario il patrocinio a spese dello Stato mediante gli articoli 146 e seguenti. L’articolo 146, paragrafo 2, riguarda i casi di rigetto della domanda, mentre l’articolo 148 disciplina la decisione sulla domanda di legal aid; di conseguenza, anche il rigetto per manifesta incompetenza rientra nell’ambito dell’articolo 148, paragrafo 8, che esclude espressamente ogni appello. La Corte ha richiamato a sostegno la propria giurisprudenza precedente, in particolare le ordinanze BI v Commissione e OH v European Court of Human Rights.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che l’articolo 58 dello Statuto va letto insieme all’articolo 56, primo comma, che delimita gli atti impugnabili alle decisioni finali, a quelle che definiscono in parte la controversia o a quelle che risolvono questioni processuali relative a incompetenza o irricevibilità. Un’ordinanza che respinge la domanda di legal aid non rientra in nessuna di tali categorie.
Sul terzo motivo, la Corte ha distinto il caso di specie da quello delle cause KS e KD, nelle quali l’oggetto dell’impugnazione era un’ordinanza del Tribunale che dichiarava la propria manifesta incompetenza nel merito di un’azione ex articolo 268 TFUE, dunque una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto. Qui, invece, l’appello era diretto contro il solo rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato, atto non impugnabile.
Infine, sulla dedotta violazione dell’articolo 47 della Carta, la Corte ha affermato che la giurisprudenza richiamata da KR, in particolare DEB, non impone una diversa soluzione nel caso di specie. In ogni caso, l’argomentazione della ricorrente non era sufficientemente circostanziata per dimostrare che il diniego di esame dell’appello comportasse una compressione incompatibile con il diritto fondamentale invocato.
Decisione e principio affermato
La Corte ha dichiarato l’appello irricevibile per manifesta incompetenza e ha condannato KR a sopportare le proprie spese, considerando che l’impugnazione non era stata neppure notificata alle altre parti.
Il principio affermato è che il rigetto di una domanda di patrocinio a spese dello Stato deciso dal Presidente del Tribunale non può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia, poiché l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale esclude qualsiasi appello e tale decisione non rientra tra quelle impugnabili ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto; il richiamo ai diritti garantiti dall’articolo 47 della Carta non consente di eludere tale limite in assenza di una specifica dimostrazione di violazione.
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