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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-489/22

Order of the Court (Sixth Chamber) of 31 March 2023. — VZ v Council of the European Union and Others. — Appeal – Application for legal aid – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Decision of the General Court of the European Union from which no appeal lies – Manifest lack of jurisdiction. — Case C-489/22 P

Giurisprudenza europea62022CO0489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto l’appello di VZ per manifesta incompetenza, ritenendo non impugnabile l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva negato il patrocinio a spese dello Stato. Ha escluso che l’articolo 56 dello Statuto consenta un simile appello e ha confermato la portata preclusiva dell’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale. Ha inoltre respinto le censure fondate sulla Carta, rilevando che la ricorrente non aveva dimostrato una lesione del diritto a un ricorso effettivo.

Inammissibilità dell’impugnazione contro il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese del Presidente del Tribunale, per manifesta incompetenza della Corte di giustizia a conoscere dell’appello

La questione giuridica

Se un’ordinanza del Presidente del Tribunale che respinge una domanda di patrocinio a spese dello Stato, presentata per proporre un’azione risarcitoria, possa essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia; in particolare, se l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale consenta l’appello e se tale preclusione sia compatibile con l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia e con l’articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali.

Principio di diritto

La Corte dichiara che non è ammissibile l’appello proposto avverso l’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale respinge una domanda di patrocinio a spese dello Stato, poiché una simile decisione non rientra tra quelle impugnabili ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale esclude espressamente ogni impugnazione; tale disciplina si applica anche quando il rigetto si fonda sulla manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere dell’azione per la quale l’assistenza era richiesta, senza che ciò integri una violazione dell’articolo 47, terzo comma, della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 2 della decisione/azione comune 2008/124/PESC

Rigetto dell’appello contro il diniego di patrocinio a spese dello Stato

La pronuncia è resa dalla Corte di giustizia, Sesta Sezione, con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Il procedimento riguarda l’impugnazione proposta da VZ contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale che aveva respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria in vista di un’azione risarcitoria contro Consiglio, Commissione, SEAE ed Eulex Kosovo.

Contesto del procedimento principale

Secondo l’ordinanza impugnata, il Presidente del Tribunale aveva ritenuto che il Tribunale fosse manifestamente incompetente a conoscere della futura azione di risarcimento danni, fondata su asseriti atti e omissioni connessi all’attuazione dell’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione EULEX Kosovo. La domanda di legal aid era stata quindi respinta sulla base dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 53, paragrafo 2, del proprio regolamento di procedura, che consente di decidere con ordinanza motivata quando la sua incompetenza sia manifesta;
  • l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, che limita l’appello alle decisioni del Tribunale che siano definitive, che definiscano parzialmente la causa nel merito o che decidano su un’eccezione di incompetenza o irricevibilità;
  • l’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui non è proponibile appello contro le ordinanze rese in materia di patrocinio a spese dello Stato;
  • l’articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali, invocato dalla ricorrente in relazione al diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Motivi di ricorso esaminati dalla Corte

VZ articolava sostanzialmente quattro censure:

  • la non applicabilità dell’articolo 148, paragrafo 8, nel caso di specie, poiché l’ordinanza si sarebbe fondata sull’articolo 146, paragrafo 2;
  • l’interpretazione dell’articolo 148, paragrafo 8, alla luce dell’articolo 56 dello Statuto, sostenendo che il divieto di appello non potrebbe valere quando il diniego di legal aid dipende dalla manifesta incompetenza del Tribunale;
  • la violazione dei diritti fondamentali, anche in considerazione di altre cause nelle quali, a suo dire, era stato concesso il patrocinio a spese dello Stato;
  • la lesione del diritto garantito dall’articolo 47, terzo comma, della Carta, ritenuta una limitazione sproporzionata all’accesso alla tutela giurisdizionale.

Ragionamento della Corte

La Corte respinge anzitutto la prima censura chiarendo che gli articoli 146 e 148 del regolamento di procedura del Tribunale devono essere letti unitariamente, nell’ambito del capo 15 dedicato al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che l’articolo 148, paragrafo 8, si applica anche alle decisioni di rigetto della domanda di legal aid.

Quanto al rapporto tra regolamento di procedura e Statuto, la Corte afferma che l’articolo 56 dello Statuto, letto insieme all’articolo 58, non consente l’appello contro una decisione di diniego del patrocinio a spese dello Stato, perché tale decisione non rientra tra quelle espressamente impugnabili. La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza, in particolare le ordinanze BI v Commissione e OH v European Court of Human Rights, per confermare la soluzione.

La Corte esclude poi qualsiasi incoerenza con altre decisioni relative a cause diverse, poiché i precedenti invocati da VZ riguardavano l’impugnazione di ordinanze del Tribunale dichiarative della propria manifesta incompetenza ai sensi dell’articolo 268 TFUE, e non il solo rigetto di una domanda di patrocinio a spese dello Stato.

Infine, la Corte respinge la censura relativa alla Carta dei diritti fondamentali. Il richiamo alla sentenza DEB non è ritenuto sufficiente, poiché da tale giurisprudenza non deriva un diritto incondizionato a impugnare il diniego di legal aid; inoltre VZ non ha dimostrato in modo adeguato che il rigetto dell’appello comportasse una violazione dell’articolo 47, terzo comma.

Dispositivo

La Corte dichiara il proprio difetto manifesto di competenza a conoscere dell’appello e lo respinge. Condanna inoltre VZ a sopportare le proprie spese, rilevando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti, le quali non avevano quindi sostenuto costi.

Principio ricavabile

Il diniego di patrocinio a spese dello Stato pronunciato dal Presidente del Tribunale non è impugnabile dinanzi alla Corte di giustizia, anche quando sia motivato dalla manifesta incompetenza del Tribunale sulla causa per la quale l’assistenza è richiesta; la preclusione dell’appello discende dall’articolo 148, paragrafo 8, del regolamento di procedura del Tribunale ed è coerente con l’articolo 56 dello Statuto, senza che ciò comporti di per sé una violazione del diritto a un ricorso effettivo.

Come è indicizzato

Materiepatrocinio a spese dello statocontenzioso davanti al tribunale ueammissibilità dell’appellodiritto a un ricorso effettivoresponsabilità extracontrattuale dell’unione europea

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