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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13993/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo contro la proroga, per la durata di due anni, del visto di censura sulla corrispondenza imposto al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis. Il ricorrente deduceva violazione ed erronea applicazione degli artt. 18-ter e 41-bis dell'Ordinamento penitenziario in relazione all'art. 15 Cost., sostenendo che la durata del visto di censura doveva essere regolata dall'art. 18-ter (massimo sei mesi prorogabile per periodi non superiori a tre mesi) e che la limitazione della libertà e segretezza della corrispondenza richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria motivato; inoltre richiamava la circolare del DAP del 2/10/2017.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e) impone l'obbligatorietà della sottoposizione a visto di censura per i detenuti in regime differenziato e che, data la natura speciale di tale disciplina, l'art. 18-ter si applica solo limitatamente agli aspetti non regolati dall'art. 41-bis. Ne consegue che, se il regime 41-bis viene prorogato con decreto ministeriale, il visto di censura si estende automaticamente per la durata del regime prorogato; resta comunque possibile chiedere all'Autorità giudiziaria la verifica della persistenza delle condizioni della censura in caso di revoca del regime differenziato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Disciplina le limitazioni alla libertà e segretezza della corrispondenza per la generalità dei detenuti: tipi di restrizione, presupposti, durata (periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi) e competenza dell'autorità giudiziaria per il visto e per i provvedimenti di trattenimento.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Prevede, in via speciale per i detenuti sottoposti al regime differenziato, l'obbligatorietà della sottoposizione a visto di censura della corrispondenza (comma 2-quater, lett. e)); la disciplina speciale prevale sugli aspetti regolati dall'art. 18-ter e consente l'imposizione automatica del visto in relazione alla durata del regime differenziato.

  • art. 15 Cost.

    Principio costituzionale che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza: limita le possibilità di compressione del diritto, richiedendo provvedimenti motivati dell'autorità competente; la Corte ha comunque ritenuto compatibile l'applicazione automatica del visto 41-bis nei limiti del regime speciale, con possibilità di controllo giudiziario in caso di revoca.

  • legge 8 aprile 2004, n. 95

    Modifica l'art. 18-ter e contribuisce a definire il quadro normativo sulle limitazioni della corrispondenza, richiamata dalla giurisprudenza come parametro per la compatibilità costituzionale delle misure.

  • legge 15 luglio 2009, n. 94

    Ha inciso sul testo dell'art. 41-bis e sulla disciplina della censura, rilevante per stabilire il rapporto tra 41-bis e art. 18-ter.

  • Corte Cost. n. 18 del 2022

    Ha indicato la necessità di chiarire il rapporto tra la sottoposizione a visto di censura prevista dall'art. 41-bis e la disciplina generale dei controlli della corrispondenza (art. 18-ter), richiamando precedenti di legittimità che sottolineano il ruolo dell'autorità giudiziaria per la lesione della corrispondenza ai sensi dell'art. 15 Cost.

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, la sottoposizione a visto di censura sulla corrispondenza è obbligatoria e segue la natura speciale della disciplina 41-bis; pertanto, se il regime viene prorogato, il visto si estende automaticamente per la durata del regime prorogato.
  • L'art. 18-ter resta la disciplina di riferimento per i controlli della corrispondenza nella generalità dei casi; tuttavia è applicabile ai detenuti 41-bis solo in quanto disciplina aspetti non regolati espressamente dall'art. 41-bis (rapporto di specialità).
  • La compressione della libertà e segretezza della corrispondenza deve essere valutata alla luce dell'art. 15 Cost.; nonostante l'automaticità prevista dall'art. 41-bis, rimane la possibilità di sindacato e verifica da parte dell'Autorità giudiziaria, soprattutto in caso di revoca del regime differenziato o per misure successive come il trattenimento di missive.
  • In contenziosi simili è utile segnalare e chiedere in via istruttoria la verifica della sussistenza continua dei presupposti di sicurezza e ordine che giustificano la misura, nonché sollevare la questione della competenza e della motivazione dell'atto che limita la corrispondenza.
  • La giurisprudenza (e la Corte Costituzionale) richiedono attenzione al bilanciamento tra esigenze di sicurezza e garanzie costituzionali: anche quando la norma speciale impone misure automatiche, il diritto a un controllo giudiziario non viene del tutto escluso.

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