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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38564/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il delitto previsto dall'art. 116, comma 15, codice della strada: il ricorrente deduce la nullità del decreto penale di condanna per mancata notifica sia al condannato che al difensore di fiducia (notifica dichiarata eseguita presso il difensore d'ufficio e irreperibilità attestata dall'ufficiale postale), con conseguente illegittima revoca del decreto; lamenta inoltre carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione delle sentenze di merito e deduce prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 460, comma 4, c.p.p., la revoca del decreto penale di condanna sia, di regola, inoppugnabile in sede di legittimità salvo i casi di abnormità; la giurisprudenza consolidata esclude che la mera nullità della notifica del decreto penale imponga la rinnovazione del decreto o legittimi, in generale, la sua impugnazione in Cassazione. La Corte ha inoltre osservato che, anche assumendo impugnabile la revoca, il ricorrente non ha indicato alcun concreto pregiudizio derivante dal provvedimento. Perciò il motivo è manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, Codice della strada

    Norma sostanziale del reato per cui è stato condannato il ricorrente; la sentenza di merito ha confermato la condanna per tale disposizione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), Codice di procedura penale

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso era incentrato su motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile.

  • art. 460, comma 4, Codice di procedura penale

    il decreto penale debba essere revocato quando non sia stato possibile eseguire la notificazione per irreperibilita dell'imputato

    La revoca del decreto penale ex art. 460, comma 4, è di regola inoppugnabile in Cassazione; la Corte precisa che la nullità della notificazione non determina automaticamente la nullità della revoca né obbliga a una nuova emissione del decreto penale.

  • art. 178 e art. 179, Codice di procedura penale

    Riferiti dal ricorrente come possibili basi per dedurre nullità derivanti dall'inosservanza delle norme sull'esercizio dell'azione penale e sulla rappresentanza dell'imputato; la Corte ritiene che tali deduzioni non bastino a rendere impugnabile la revoca, salvo ipotesi di abnormità.

  • art. 459, Codice di procedura penale

    Norma che disciplina la scelta del pubblico ministero tra decreto penale e citazione a giudizio: la Corte sottolinea che l'indagato non può interferire nella scelta del rito da parte del pubblico ministero.

  • art. 463, comma 3, Codice di procedura penale

    Richiamata in relazione agli effetti dell'opposizione al decreto penale; la Corte osserva che la tutela prevista dal sistema non garantisce il diritto a una rinnovazione del decreto in caso di revoca.

  • art. 586, Codice di procedura penale

    Norma sulle impugnazioni contro il provvedimento di revoca: la Corte rileva che, anche qualora la revoca fosse ritenuta impugnabile, il ricorrente non ha dimostrato il concreto pregiudizio richiesto.

  • art. 616, Codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna alle spese per il ricorso inammissibile: applicata per liquidare le spese e la sanzione a carico del ricorrente.

  • art. 111 Costituzione

    Riferita per affermare che la Costituzione garantisce il diritto al rito ordinario, non un diritto al rito alternativo meno garantito; questo orientamento è usato per escludere che l'imputato abbia diritto di ottenere la prosecuzione del procedimento con decreto penale anziché con rito ordinario.

Massime di principio

  • La revoca del decreto penale ai sensi dell'art. 460 c.p.p. è, di regola, inoppugnabile in Cassazione: difficilmente si potrà ottenere la rinnovazione del decreto penale per vizi di notificazione una volta che il decreto sia stato revocato.
  • La nullità della notifica del decreto penale non garantisce automaticamente il diritto a una nuova emissione del decreto; l'azione penale può essere esercitata nuovamente dal pubblico ministero con modalità diverse.
  • Per impugnare efficacemente la revoca occorre dimostrare che il provvedimento sia 'abnorme' (eccezione molto limitata) o indicare un concreto pregiudizio derivante dal provvedimento revocatorio; insinuazioni generiche non bastano.
  • L'indagato non può influire preventivamente sulla scelta del rito da parte del pubblico ministero (decreto penale vs citazione a giudizio); la mera aspettativa di beneficiare dei vantaggi del decreto penale non è tutelata dall'ordinamento.
  • In situazioni di notifica contestata, è importante documentare tempestivamente e dettagliatamente la nomina e la sede del difensore di fiducia e le operazioni di notificazione per poter valorizzare eventuali vizi con strumenti processuali adeguati e tempestivi.
  • Se si ritiene leso un diritto per nullità di notificazione, valutare l'opportunità di proporre opposizione al decreto nei termini o di sollevare la questione nel primo grado utile, indicando il pregiudizio concreto per evitare l'inammissibilità per genericità.

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