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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo-Sez. Lavoro n. 894/2024 pubblicata il 01.08.2024, passata in giudicato, pronunciata all’esito dei procedimenti n. 1060/2024 R.G. e n. 1157/2024 R.G. (riuniti), in materia di c.d. Carta del docente.

Giustizia amministrativa202500613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione lavoro, n. 894/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, per l'importo di 500 euro annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ha chiesto la fissazione di un termine per l'esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che, il 4 dicembre 2025, Sogei S.p.A., gestore del servizio Carta del docente, aveva accreditato nel borsellino elettronico del ricorrente l'importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro. Il ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento e dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva dato integrale esecuzione alla sentenza oggetto dell'ottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero secondo il principio di soccombenza virtuale, poiché l'adempimento era intervenuto solo diversi mesi dopo l'introduzione del giudizio. È stato dichiarato il non luogo a provvedere sul rimborso del contributo unificato, avendo il ricorrente dichiarato di esserne esente per ragioni reddituali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudizio è divenuto privo di oggetto perché l'Amministrazione ha eseguito integralmente la sentenza durante il processo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    È richiamato quale disposizione che prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nel giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • L'adempimento dell'Amministrazione successivo all'introduzione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza virtuale, qualora l'inadempimento abbia reso necessario il ricorso e l'esecuzione sia intervenuta solo successivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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